I crediti formativi per gli avvocati

L'obbligo formativo per gli avvocati si assolve mediante la partecipazione, documentata e certificata, ad attività ed eventi che permettano l'acquisizione di crediti obbligatori per avvocati.

Ultimo aggiornamento: 3/5/2026

crediti formativi avvocati

Quanti crediti formativi deve avere un avvocato nel 2022 e quali sono le materie obbligatorie?

Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto infatti ad approfondire la propria competenza a vantaggio dell’interesse pubblico, alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia. A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale, partecipando a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative (ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online).

L’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua fissa a 60 il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio, con un minino annuo di 15. Con specifico riferimento alle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale), è stato previsto che il numero minimo di crediti formativi da maturare nel triennio sia di 9, dei quali almeno 3 all’anno.

Quindi:

Crediti formativi avvocati 2022

 
totale crediti da conseguire nel triennio 60
minimo crediti in materie obbligatorie da conseguire nel triennio 9
minimo crediti annui da conseguire 15
minimo crediti annui da conseguire in materie obbligatorie 3

Cosa succede se non si raggiungono i crediti formativi avvocati?

Il regolamento per la formazione professionale prevede all’art. 6 comma 2 e 3 che il mancato adempimento dell’obbligo formativo per gli avvocati e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Non è dunque prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 2 del codice deontologico forense secondo cui “Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le Sezioni Unite hanno però ritenuto sufficiente come sanzione per chi non adempie agli obblighi di formazione la censura. Ai sensi del codice deontologico, la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. Più gravi della censura ci sono solo le sanzioni della sospensione e della radiazione.

Casi di esonero

Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua:

  • gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato;
     
  • gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;
     
  • gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
     
  • i componenti di organi con funzioni legislative;
     
  • i componenti del Parlamento europeo;
     
  • i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’iscritto, su domanda dell’interessato, può esonerare dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
     
  • grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
     
  • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
     
  • cause di forza maggiore;
     
  • altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio nazionale forense.

Con lo stesso provvedimento di dispensa parziale accordata limitatamente al periodo di durata dell’impedimento, il Consiglio dell’ordine determina la misura dei crediti formativi residui avuto riguardo alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

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Quanti crediti formativi deve conseguire un avvocato?
Un avvocato deve conseguire 60 crediti formativi nel triennio, con un minimo annuo di 15 crediti. Di questi, almeno 9 crediti nel triennio devono essere dedicati alle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale), con un minimo di 3 crediti all'anno.
Quali sanzioni scattano se non si raggiungono i crediti formativi?
Il mancato adempimento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione e può variare dalla censura (biasimo formale) fino alla sospensione e radiazione nei casi più gravi.
Chi è esentato dall'obbligo di formazione continua?
Sono esentati gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, quelli con oltre 25 anni di iscrizione all'albo, quelli dopo il compimento del 60° anno di età, i parlamentari, i docenti di ruolo e i ricercatori in materie giuridiche.
Si può ottenere un'esenzione parziale dai crediti formativi?
Sì, il Consiglio dell'Ordine può concedere esenzioni parziali per gravidanza, malattia grave, interruzione dell'attività professionale, trasferimento estero o cause di forza maggiore. L'esenzione è limitata al periodo di durata dell'impedimento.
Quali sono le materie obbligatorie per i crediti formativi degli avvocati?
Le materie obbligatorie sono ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. Nel triennio è necessario conseguire almeno 9 crediti in queste materie, con un minimo di 3 crediti ogni anno.