Truffa Postepay: Come fanno le truffe, come recuperare i soldi

Truffa Postepay: Quali sono gli errori da evitare? Cosa fare in caso di truffa? Chiedi consiglio ad un Avvocato.

Ultimo aggiornamento: 2/24/2026

Novità legislative

Giova precisare che i raggiri e gli artifici soprarichiamati attraverso l’uso di una carta Postepay ricaricabile, dai quali ne consegue il versamento di denaro ed la relativa realizzazione del profitto, determinano la configurazione del reato di truffa, di cui all’art. 640 c.p..

Con sentenza del 2021 la Cassazione (Cass. Pen. Sez. II, sent. 18 marzo 2021, n.16746) ha stabilito che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta Postepay, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha determinato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

A tal proposito, la Suprema Corte pronunciandosi (Cass. Pen., Sez. I, sent. 31 maggio 2021, n. 21357) su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva sollevato conflitto negativo di competenza con il tribunale di Milano in ordine ad un reato di truffa on-line commessa mediante ricarica su carta Postepay, ha affermato il principio secondo il quale nel caso in cui il pagamento non avvenga attraverso ricarica con denaro contante, ma attraverso strumenti telematici, quali il bonifico bancario, il tempo e il luogo di consumazione del reato di truffa sono quelli in cui l’imputato ha conseguito l'ingiusto profitto.

È importante sottolineare, inoltre, che la Cassazione ha confermato che in caso di omessa consegna del bene nella vendita online si integra il reato di truffa, poiché la vendita telematica costituisce l’artificio e il raggiro idoneo a nascondere la propria identità ed a rendere impossibile da parte dell’acquirente la verifica della disponibilità dell’oggetto venduto (Cass. Pen. Sez. I, sent. 17 ottobre 2018, n.49988). Infine, la Corte ha dichiarato espressamente che la vendita tramite un sito internet di un bene inesistente, perché mai consegnato, integra il reato di truffa ex art. 640 c.p..

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