Come Funziona il Decreto Ingiuntivo Passo per Passo
La procedura monitoria (artt. 633–656 c.p.c.) è strutturata in fasi precise. Conoscerle permette al creditore di muoversi con efficienza e al debitore di capire in quale momento si trova e quali opzioni ha ancora a disposizione.
1. Raccolta della prova scritta del credito
Il presupposto fondamentale del decreto ingiuntivo è la disponibilità di una prova scritta del credito. L'art. 634 c.p.c. elenca le prove idonee: contratti sottoscritti dalle parti, fatture commerciali (che provano il credito del professionista o dell'imprenditore), parcelle di avvocati e notai liquidate dal consiglio dell'ordine, cambiali e assegni bancari o circolari (titoli di credito con valore probatorio privilegiato), estratti conto autentici di banche e istituti di credito. Rientrano nella prova scritta anche le comunicazioni elettroniche — email, messaggi PEC o WhatsApp — da cui risulti il riconoscimento del debito da parte del debitore. Più solida è la documentazione, più rapida sarà la decisione del giudice.
2. Deposito del ricorso al Tribunale competente
L'avvocato deposita il ricorso ex art. 638 c.p.c. presso il giudice competente. La competenza per valore è ripartita così: il Giudice di Pace conosce le cause fino a €5.000 (con contributo unificato ridotto); il Tribunale ordinario è competente per importi superiori. La competenza territoriale segue in linea di principio il foro del domicilio del debitore, salvo fori speciali (ad esempio il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, oppure il foro del consumatore nei contratti B2C). Per crediti di professionisti (avvocati, ingegneri, medici) la competenza può radicarsi nel foro dove è stato svolto il mandato professionale.
3. Decreto emesso inaudita altera parte
Il giudice esamina il ricorso inaudita altera parte: senza convocare il debitore né sentirlo. Questo è il tratto distintivo del procedimento monitorio rispetto al giudizio ordinario. Se la documentazione è sufficiente, il giudice emette il decreto con decreto motivato che ordina al debitore di pagare la somma richiesta (aumentata di interessi e spese) entro 40 giorni, oppure di fare opposizione nello stesso termine. Se il ricorso è insufficiente il giudice lo rigetta con decreto non impugnabile: il creditore può ripresentare il ricorso con documentazione integrata.
4. Notifica del decreto con atto dell'ufficiale giudiziario
Il decreto deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dall'emissione, pena la sua inefficacia (art. 644 c.p.c.). La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario o, con la Riforma Cartabia, anche in via telematica quando il debitore è un'impresa o un professionista con domicilio digitale. La data di notifica è il momento da cui inizia a decorrere il termine di 40 giorni per l'opposizione. Per questo è essenziale conservare la relata di notifica (o la ricevuta di consegna telematica) con la data certa.
5. Il termine di 40 giorni per l'opposizione e l'esecutorietà
Il termine di 40 giorni dalla notifica è perentorio: il debitore che non propone opposizione nel termine perde definitivamente il diritto di contestare il credito in giudizio ordinario. Allo scadere, su istanza del creditore, il giudice dichiara il decreto esecutivo apponendo la relativa formula (art. 647 c.p.c.). Da quel momento il creditore dispone di un titolo esecutivo pieno e può notificare il precetto — l'atto con cui intima al debitore di pagare entro 10 giorni — e poi procedere al pignoramento. In alcuni casi (art. 642 c.p.c.) il decreto è già provvisoriamente esecutivo sin dall'emissione: in tal caso il creditore può agire anche durante i 40 giorni di opposizione.