Il termine mobbing deriva dall'inglese "to mob" (assalire in branco) ed \u00e8 entrato nel linguaggio giuridico italiano per indicare comportamenti sistematici di persecuzione psicologica sul luogo di lavoro. Non esiste una definizione legale univoca in Italia, ma la giurisprudenza ha individuato i suoi elementi costitutivi: comportamenti ostili reiterati nel tempo (generalmente almeno 6 mesi), diretti verso un singolo lavoratore, con l'effetto di danneggiarne la salute psico-fisica o la carriera.
Il mobbing viola l'art. 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale del lavoratore. Il datore risponde sia per i propri comportamenti diretti che per quelli dei suoi dipendenti, se non ha adottato misure per prevenirli o farli cessare.
\u00c8 importante distinguere il mobbing dalla normale conflittualit\u00e0 lavorativa o dalle legittime critiche professionali. Il mobbing si caratterizza per la sistematicit\u00e0, l'intenzionalit\u00e0 e l'effetto dannoso sulla salute o sulla carriera del lavoratore.