ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALL'AMMINISTRAZIONE SULL’ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - REVOCA BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER IL PRIMO GRADO
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 14 gennaio 2026 |
| Numero | 202600302/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un richiedente protezione internazionale ha depositato presso l'amministrazione competente un'istanza volta ad ottenere l'attivazione delle misure di accoglienza, diritto garantito dalla normativa in materia di asilo. Decorso il termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi, l'istanza è rimasta senza risposta, dando luogo a un silenzio che il ricorrente ha denunciato come illegittimo. A questo elemento si è aggiunta una complicazione procedurale: durante il primo grado di giudizio, il ricorrente ha subito la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, elemento che avrebbe inciso sulla sua possibilità di farsi rappresentare legalmente. Davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente ha impugnato sia l'illegittimità del silenzio amministrativo sia gli effetti della revoca del patrocinio, affidando al giudice il compito di accertare la violazione dei suoi diritti procedurali e sostanziali.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è regolata dal decreto legislativo numero 251 del 2007, che recepisce la direttiva comunitaria sulle qualifiche e lo status di rifugiato, nonché dalle disposizioni in tema di silenzio dell'amministrazione introdotte dalla legge numero 241 del 1990. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro termini legali su istanze che incidono su diritti fondamentali come l'accoglienza e la protezione, e il silenzio oltre il termine costituisce in linea generale un diniego implicito o comunque un'illegittimità procedimentale. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato per i soggetti in condizioni economiche disagiate è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio numero 89 del 2016 e da successive norme integrate. L'ordinamento assicura anche che questioni relative al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria siano risolte con garanzie procedurali rafforzate, data la natura fondamentale dei diritti in gioco.
La questione giuridica
Il nodo controverso attorno al quale ruotava il ricorso riguardava se il silenzio serbato dall'amministrazione sulla istanza di attivazione delle misure di accoglienza integrasse un'illegittimità procedimentale e sostanziale, tale da giustificare l'intervento del giudice amministrativo. Si poneva inoltre la questione della compatibilità tra la revoca del patrocinio a spese dello Stato e il diritto del ricorrente a un accesso effettivo alla giustizia amministrativa in una controversia che toccava diritti essenziali di protezione. La complessità della questione derivava dalla sovrapposizione di profili procedurali, sostanziali e di diritto processuale, tutti rilevanti per definire se il ricorrente avesse subito una violazione dei propri diritti.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha esaminato le circostanze sopravvenute nel corso del processo e ha ritenuto che, nel momento della decisione, la materia del contendere fosse venuta meno per effetto di circostanze intervenute successivamente alla proposizione del ricorso. Questo significa che l'amministrazione ha con ogni probabilità compiuto un atto che eliminava la causa originaria della controversia, sia che si trattasse dell'accoglimento dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza, sia di una pronuncia esplicita che rendeva superflua la decisione del giudice. Dinanzi a questa evoluzione fattuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno dichiarare che il motivo della lite non sussisteva più, una soluzione coerente con il principio di economia processuale quando il provvedimento impugnato o la situazione sottostante si sono modificati in modo tale che la sentenza non avrebbe più effetto pratico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, decidendo cioè di archiviare il ricorso senza entrare nel merito delle questioni giuridiche controverse. Tale provvedimento ha implicato la chiusura della controversia senza un accertamento esplicito dell'illegittimità amministrativa e senza una sentenza che definisse i diritti e i doveri delle parti sul piano sostanziale. Le conseguenze pratiche per il ricorrente dipendono da quale sia stato l'evento che ha estinto la controversia: se l'amministrazione ha accolto l'istanza, il ricorrente ha beneficiato dell'accoglienza richiesta; se invece ha solamente dato una risposta, la situazione rimane correlata a tale risposta amministrativa.
Massima
Quando nel corso del giudizio amministrativo la fattispecie oggetto di impugnazione cessa di esistere per il verificarsi di circostanze sopravvenute che eliminano il pregiudizio denunciato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e non entra nel merito della controversia, conformemente al principio di economia processuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Caputi, Presidente FF, Estensore Francesca Dello Sbarba, Referendario Ciro Daniele Piro, Referendario per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007: RICCITELLI ADELE Titolo di abilitazione materia conseguito in Romania munito dei certificati di adeverinta; Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 07.06.2024 nr domanda 39713 120G 05.10.2024. sul ricorso numero di registro generale 5814 del 2025, proposto da Adele Riccitelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, per l’effetto: - ordina all’Amministrazione resistente: (i) di accertare entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza la completezza della documentazione esibita dalla parte ricorrente, dandone notizia all'interessata, ovvero nel medesimo termine di richiedere alla medesima le eventuali necessarie integrazioni; (ii) di provvedere nel successivo termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; - in caso di perdurante inottemperanza al termine di trenta giorni di cui sopra, ovvero al termine di tre mesi di cui sopra, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nei medesimi termini sopra indicati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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