DINIEGO CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 2 marzo 2026 |
| Numero | 202601636/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana, pronunciato dall'amministrazione competente in materia di cittadinanza. Il ricorrente ha contestato il provvedimento amministrativo, ritenendo di avere i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana secondo le norme vigenti, sia in relazione ai tempi di residenza e integrazione nel territorio nazionale, sia rispetto al possesso dei prescritti requisiti di carattere civile e morale. La controversia si colloca nel contesto del diritto di cittadinanza, materia di primaria importanza costituzionale riguardante i diritti fondamentali della persona e lo status civitatis, e il diniego amministrativo ha rappresentato un ostacolo insuperabile alla realizzazione della pretesa giuridica del ricorrente di acquisire la qualità di cittadino italiano.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che costituisce il codice della cittadinanza italiano. Secondo questa legge, l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è subordinato al possesso di determinati requisiti di residenza, capacità civile e morale, e alla discretionalità dell'amministrazione nel valutare l'effettiva integrazione del richiedente nella comunità nazionale. L'amministrazione della cittadinanza è tenuta a motivare i provvedimenti di diniego secondo i principi generali del diritto amministrativo, esplicitando le ragioni ostative al riconoscimento della qualifica richiesta. Il ricorso amministrativo contro tali provvedimenti è ammissibile presso il Consiglio di Stato, che esercita il controllo di legittimità sul corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda se il diniego della concessione della cittadinanza sia stato emesso in conformità alle norme di legge applicabili e se l'amministrazione abbia correttamente valutato il possesso dei requisiti legali di cui il ricorrente dichiarava di essere titolare. In particolare, la questione concerne la corretta interpretazione e applicazione dei presupposti normativi per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, nonché il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione dei requisiti soggettivi e della idoneità dell'interessato a essere ammesso nella comunità civica nazionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato il procedimento amministrativo sotteso al provvedimento di diniego, valutando se sussistessero effettivamente i presupposti legali richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Nella sua analisi, il giudice ha verificato le risultanze istruttorie e gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione amministrativa, considerando sia la durata della residenza nel territorio italiano, sia la valutazione della capacità civile e morale del ricorrente, nonché l'effettiva integrazione culturale e sociale dello stesso nella comunità nazionale. Sebbene il ricorrente abbia sostenuto il possesso integrale dei requisiti, il collegio ha ritenuto sussistenti le ragioni del diniego, accogliendo la valutazione compiuta dall'amministrazione circa l'insussistenza di taluni presupposti richiesti dalla legge ovvero circa l'insufficiente valutazione della idoneità complessiva rispetto ai criteri fissati dalla normativa. La motivazione ha seguito il principio per cui il controllo giudiziale sulla discrezionalità amministrativa rimane circoscritto alla verifica della legittimità formale del procedimento e della congruità motivazionale della decisione, senza sostituirsi alla valutazione meritocratica propria dell'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando il diniego della concessione della cittadinanza italiana pronunciato dall'amministrazione competente. Il provvedimento amministrativo impugnato rimane quindi efficace e definitivo, e il ricorrente non acquisisce la qualità di cittadino italiano a seguito di questa sentenza. Conseguentemente, tutte le eventuali pretese conseguenti all'acquisto della cittadinanza rimangono prive di fondamento giuridico. Le spese del giudizio, conformemente alla disciplina prevista dal codice del processo amministrativo, sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto rientrante nella discrezionalità amministrativa assoggettato a controllo giudiziale limitato alla verifica della legittimità del procedimento e della congruità della motivazione, restando salva la valutazione amministrativa del possesso dei requisiti di legge e dell'idoneità complessiva del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Achille Sinatra, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento sanzionatorio notificato al signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- da IVASS - Servizio Sanzioni e Liquidazioni - divisione Sanzioni, prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio con il quale IVASS ha disposto nei confronti del ricorrente “l'applicazione della sanzione amministrativa della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209”; - nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, presupposto e/o di esecuzione e comunque consequenziale e connesso al precedente provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41; Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso,, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- alla refusione delle spese di lite in favore di IVASS, che si quantificano in euro 3000 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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