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Sentenza n. 202603007/2026
16 aprile 2026

Sentenza n. 202603007/2026

DINIEGO CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

TribunaleCdS GIURISDIZIONALE - ROMA
SezioneSEZIONE III
Data16 aprile 2026
Numero202603007/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino extracomunitario ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana emesso dalla competente Prefettura. Il ricorrente aveva inoltrato domanda di naturalizzazione in seguito al compimento di un periodo di residenza legale nel territorio italiano che soddisfaceva i requisiti previsti dalla legge vigente. Il diniego era stato opposto con un provvedimento amministrativo che il ricorrente ha contestato ritenendo illegittimo sotto il profilo della procedura e della motivazione addotta dall'amministrazione. La causa è stata sottoposta al Tribunale amministrativo competente territorialmente, il quale ha poi rimesso gli atti al Consiglio di Stato per la decisione in sede di gravame, ritenendo la questione sufficientemente complessa da richiedere il pronunciamento del giudice di vertice della giurisdizione amministrativa.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge numero 91 del 1992, che ha introdotto il principio della acquisizione della cittadinanza prevalentemente per discendenza secondo la regola dello ius sanguinis, pur prevedendo anche ipotesi di naturalizzazione per residenza legale prolungata nel territorio dello Stato. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione deve rispettare i principi generali della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, incluso l'obbligo di motivazione espressa e logica dei provvedimenti amministrativi. La decisione della Prefettura sulla concessione o il diniego della cittadinanza deve essere fondata su una corretta interpretazione e applicazione dei requisiti normativi, nonché su una valutazione obiettiva dei presupposti di fatto.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il diniego affermando che sussistevano integralmente i requisiti legali per la concessione della cittadinanza, ovvero la residenza legale continuativa nel territorio italiano per il periodo di tempo richiesto dalla legge e la assenza di cause ostative previste dalla normativa. La controversia verteva sulla corretta qualificazione della residenza legale del ricorrente e sulla valutazione della conformità del procedimento amministrativo ai canoni di legittimità amministrativa, inclusa la sufficienza della motivazione addotta dall'amministrazione. Veniva inoltre questione se il provvedimento di diniego fosse stato adottato sulla base di una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di naturalizzazione e dei relativi requisiti temporali.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento amministrativo di diniego della concessione della cittadinanza fosse viziato da difetti procedurali e motivazionali che ne inficiavano la legittimità. In particolare, il collegio giudicante ha accertato che ricorrente possedeva effettivamente i requisiti di residenza legale ininterrotta per il periodo prescritto dalla legge numero 91 del 1992 e che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione idonea a giustificare il diniego sulla base di cause ostative specificamente previste dalla norma. Il giudice ha inoltre rilevato che la Prefettura non aveva correttamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente, commettendo un errore di fatto-diritto nella qualificazione della residenza legale. Alla luce di siffatte considerazioni, il Consiglio di Stato ha concluso che il provvedimento impugnato non era congruo con i presupposti di legge e che l'interesse pubblico alla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza imponeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del diniego.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana emesso dalla Prefettura. Di conseguenza, la Prefettura è tenuta a procedere alla concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, provvedendo all'emissione della relativa comunicazione ufficiale e all'iscrizione del ricorrente negli archivi dello Stato civile italiano. Il tribunale ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, determinando il quantum a titolo di compenso alla parte ricorrente per la difesa.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione non può essere legittimamente negata quando il ricorrente prova il possesso integrale dei requisiti di residenza legale continuativa stabiliti dalla legge, salvo che l'amministrazione non adduca e dimostri specifiche cause ostative previste dalla normativa, pena l'illegittimità del diniego per vizio motivazionale e di inosservanza dei presupposti legali.


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