DINIEGO CONCESSIONE DI CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 15 gennaio 2026 |
| Numero | 202600319/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana pronunciato dall'amministrazione competente. La controversia riguarda il rigetto di una istanza di naturalizzazione presentata dal ricorrente sulla base delle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza. Si tratta di una fattispecie che coinvolge verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'acquisto della cittadinanza italiana, tra cui il periodo di residenza legale nel territorio nazionale, l'idoneità morale e l'assenza di impedimenti previsti dalla normativa vigente. Il diniego è stato notificato al ricorrente con provvedimento amministrativo formale nel quale sono state esposte le motivazioni della decisione sfavorevole. Il ricorrente ha contestato tale diniego ricorrendo dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue, come successivamente modificata e integrata, la quale stabilisce i presupposti e le modalità di acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri. La legge prevede diverse vie di accesso alla cittadinanza, tra cui la naturalizzazione per stranieri residenti legalmente in Italia che soddisfino determinati requisiti di residenza continuativa, conoscenza della lingua italiana e possesso dei requisiti di moralità. L'amministrazione competente è tenuta a valutare il possesso di tali requisiti e può pronunciare un diniego qualora accerti l'assenza di uno o più presupposti legali. I ricorsi contro i dinieghi di cittadinanza sono devoluti alla giurisdizione amministrativa, secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del diniego amministrativo della concessione di cittadinanza, ossia se l'amministrazione abbia correttamente verificato il possesso di tutti i requisiti legali richiesti dalla normativa vigente e se il provvedimento di rigetto sia stato adottato secondo le procedure corrette e con idonea motivazione. Il ricorrente contestava le ragioni addotte dall'amministrazione nel diniego, lamentando che la valutazione dei requisiti fosse stata errata o insufficiente. Il punto di diritto rilevante riguarda il sindacato sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e sulla sufficienza della verifica amministrativa del possesso dei presupposti legali per l'acquisto della naturalizzazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente proceduto nella valutazione dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana. Il Consiglio di Stato ha esaminato i documenti e gli elementi di fatto allegati dal ricorrente e ha riscontrato che il diniego risultava fondato e supportato da idonea motivazione amministrativa. La sentenza evidenzia che le verifiche svolte dall'amministrazione erano corrette secondo i criteri stabiliti dalla legge sulla cittadinanza e che il provvedimento impugnato non conteneva vizi procedurali o sostanziali. Il collegio ha accertato che mancavano effettivamente i presupposti legali per il rilascio della cittadinanza oppure che l'amministrazione aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nella valutazione dei requisiti morali e della idoneità generale del ricorrente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la legittimità del diniego amministrativo della concessione della cittadinanza italiana. Con questa pronuncia rimane definitivo il provvedimento di rigetto dell'amministrazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, secondo la regola ordinaria in materia di soccombenza nei giudizi amministrativi. La sentenza costituisce un pronunciamento definitivo e vincolante che pone termine alla controversia amministrativa.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza procede legittimamente quando pronuncia il diniego della naturalizzazione di uno straniero nel caso in cui accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge sulla cittadinanza italiana, purché il provvedimento sia correttamente motivato e adottato secondo le procedure di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 44225 presentata in data 27 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025 sul ricorso numero di registro generale 11087 del 2025, proposto da Gilda Pascarella, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Irma Putignano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto: - ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; - dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta); - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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