DINIEGO CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 19 gennaio 2026 |
| Numero | 202600386/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato impugnando un provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana, emesso presumibilmente dall'amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno o una Questura. La controversia riguarda l'accoglimento o il rigetto di una domanda di naturalizzazione italiana, avanzata dal ricorrente secondo le procedure stabilite dalla legge sulla cittadinanza. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento amministrativo negativo, sostenendo che ricorrevano i presupposti di legge per ottenere la cittadinanza italiana, ovvero il possesso dei requisiti temporali, reddituali o personali richiesti dall'ordinamento. La controversia si inserisce nel complesso ambito del diritto della cittadinanza e dello status civile, materia di rilievo costituzionale che tocca il diritto fondamentale all'identità nazionale e alla piena appartenenza alla comunità politica.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge numero 91 del 1992, che disciplina le modalità di acquisto, perdita e recupero della cittadinanza italiana. La legge prevede diversi titoli di acquisto della cittadinanza, tra cui la naturalizzazione per residenza continuativa nel territorio italiano per un determinato numero di anni, nonché modalità derivanti da diritti di discendenza o da matrimonio. Il procedimento amministrativo di valutazione della domanda di concessione della cittadinanza deve rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e correctness procedurale, oltre ai vincoli posti dalla normativa primaria e dai regolamenti attuativi. L'amministrazione è tenuta a verificare il possesso effettivo dei presupposti normativi e a motivare adeguatamente il diniego, ove tale decisione sia adottata.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana e la verifica dell'effettivo possesso di tali requisiti nel caso concreto. Il ricorrente ha dedotto presumibilmente l'illegittimità del diniego affermando di possedere i presupposti legali, mentre l'amministrazione ha sostenuto che tali presupposti non risultavano verificati o che sussistevano cause ostative alla concessione. La questione comportava l'apprezzamento di circostanze fattuali quali la permanenza continuativa nel territorio, la disponibilità di mezzi economici sufficienti, l'assenza di condanne penali o di motivi di ordine pubblico, nonché l'effettiva integrazione del ricorrente nella comunità italiana.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato nella Sezione Terza, esaminando gli elementi di fatto e di diritto sottoposti, ha accertato che il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione si basava su motivi legittimi e sulla corretta aplicazione della normativa vigente. Il collegio ha valutato se ricorrevano i presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992, concludendo che l'amministrazione aveva correttamente identificato una o più cause ostative alla concessione della cittadinanza, ovvero aveva accertato l'assenza dei requisiti prescritti. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la motivazione fornita dall'amministrazione era adeguata e che il procedimento era stato condotto secondo le regole di legge, respingendo le deduzioni del ricorrente circa l'illegittimità del provvedimento. La sentenza conferma dunque il principio secondo cui la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi per la naturalizzazione rimane rimessa all'amministrazione con margini di discrezionalità tecnica, sebbene sempre sindacabile in sede giurisdizionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando in via definitiva il provvedimento amministrativo di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente rimane escluso dall'acquisto della cittadinanza italiana, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda nel momento in cui sussistano compiutamente tutti i requisiti legali previsti. Il giudice ha evidentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, secondo le regole ordinarie in materia.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza può legittimamente negare la concessione della naturalizzazione italiana quando constati l'assenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge o l'esistenza di cause ostative, purché provveda a motivare adeguatamente il provvedimento e il giudice amministrativo abbia verificato la correttezza e la legittimità del procedimento seguito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, del 4.10.23 e comunicato in data 12.10.23 a mezzo racc AR, nonché di ogni altro atto e provvedimento a questo presupposto, contestuale e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 156 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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