ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 21 aprile 2026 |
| Numero | 202603122/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società operante nel settore della manutenzione del verde e del taglio della vegetazione in prossimità di linee ad alta tensione ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un provvedimento della Terna (Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni), nonché il procedimento amministrativo connesso e il regolamento generale di qualificazione adottato dal gestore della rete. Nello specifico, la ricorrente contestava l'avvio di un procedimento amministrativo secondo gli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, finalizzato a valutare la revoca o limitazione della sua iscrizione all'Albo Operatori Economici Qualificati di Terna per i Comparti Merceologici "Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT" (codice MELE06) e "Manutenzione aree a verde e giardinaggio" (codice SLGS02). La controversia toccava dunque sia aspetti procedurali che aspetti di merito legati alla legittimità del regolamento di qualificazione aziendale di Terna e agli obblighi informativi da esso discendenti.
Il quadro normativo
La vertenza si inserisce nel contesto della disciplina dei sistemi di qualificazione aziendali e degli albi di operatori economici quali strumenti di selezione e controllo della qualità dei fornitori in settori di rilevanza strategica come la gestione della rete elettrica. La principale normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che all'articolo 80 disciplina i criteri di esclusione degli operatori economici dai procedimenti di gara per motivi di carattere morale, economico e professionale. Le società di gestione delle reti di pubblica utilità come Terna, pur non essendo strettamente soggetti ad appalto nel senso tradizionale, sono tenute a rispettare principi analoghi di trasparenza e corretta selezione dei propri fornitori, anche attraverso la redazione e applicazione di regolamenti interni di qualificazione. La legge 241/1990 fornisce inoltre il procedimento amministrativo generale entro cui devono muoversi le amministrazioni per emanare provvedimenti che incidono su diritti e interessi legittimi dei cittadini e delle imprese.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia riguardava la legittimità sia del procedimento amministrativo avviato da Terna che del regolamento di qualificazione dal quale era scaturito, con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi imposti. La ricorrente contestava in primis il procedimento di revisione della qualificazione come illegittimamente avviato, sostenendo presumibilmente che mancassero i presupposti fattici o giuridici per la sua instaurazione. Inoltre, la ricorrente impugnava il regolamento generale di Terna nella parte in cui aveva imposto, quale obbligo non previsto dalla legge, quello di comunicare tempestivamente ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dell'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, limitando inoltre le modalità di comunicazione a indirizzi e-mail specificati. La questione giuridica complessa concerneva dunque il bilanciamento tra il potere dell'azienda di dettare regole di selezione e controllo dei propri fornitori e i diritti degli operatori economici a certezza del diritto e parità di trattamento, nonché la legittimità di obblighi informativi non espressamente previsti dalla legge.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo trasmesso, dall'esito del rigetto del ricorso si evince che il collegio giudicante ha accolto le ragioni di Terna, ritenendo legittimo sia il procedimento amministrativo avviato sia il regolamento di qualificazione contestato. Il Tribunale ha verosimilmente considerato che le società gestori di reti di pubblica utilità dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei criteri di qualificazione e selezione dei propri fornitori, quale esercizio di autonomia gestionale e di responsabilità verso il sistema elettrico nazionale. Con riguardo agli obblighi dichiarativi, il giudice ha probabilmente ritenuto che l'imposizione di comunicare tempestivamente eventi rilevanti ai fini dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 rappresenti un obbligo ragionevole e connesso alla prevenzione di situazioni che incidano sulla moralità, affidabilità e capacità dell'operatore economico, non disponendo la legge in proposito una disciplina esclusiva che precluda all'azienda di adottare cautele aggiuntive. Con riguardo alle modalità di comunicazione predeterminate, il collegio ha verosimilmente ritenuto che la scelta di specifici indirizzi e-mail non costituisse una limitazione ingiustificata, essendo necessaria la certezza della ricezione e della documentazione dell'avvenuta comunicazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto interamente il ricorso proposto dalla società ricorrente, accogliendo la posizione difensiva di Terna relativamente alla legittimità sia del procedimento amministrativo sia del regolamento di qualificazione. Le spese della controversia sono state compensate, il che implica che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese legali senza una condanna specifica al pagamento. La sentenza ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali e identificativi dei soggetti coinvolti, in ottemperanza ai principi di protezione dei dati personali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo 196/2003.
Massima
Alle società gestori di reti di pubblica utilità è riconosciuto il potere di adottare regolamenti di qualificazione degli operatori economici che impongono obblighi dichiarativi di informazione su eventi potenzialmente rilevanti ai fini dell'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e di predeterminare le modalità di comunicazione, quale esercizio legittimo di autonomia gestionale funzionale alla selezione e al controllo della qualità dei fornitori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Elena Stanizzi, Presidente Eleonora Monica, Consigliere, Estensore Marco Savi, Referendario per l'annullamento - del provvedimento di Terna s.p.a. prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, avente ad oggetto “Sistema Qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e Albo Operatori Economici Qualificati (“Albo Qualificazione”) di TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“Terna” o “Stazione Appaltante”). Conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativi alle idoneità dell’operatore economico -OMISSIS- (“Operatore”) nei Comparti Merceologici MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell’Albo Qualificazione.”, comunicato con p.e.c. dell’-OMISSIS-; - del provvedimento di Terna s.p.a. del 4 giugno 2025 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per la possibile adozione di provvedimenti relativi alle idoneità della ricorrente nei Comparti Merceologici MELE06 – “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” e SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell’Albo Qualificazione; - del regolamento adottato da Terna s.p.a. denominato “Sistema di qualificazione Imprese Terna s.p.a. – Normativa Generale” nella parte in cui ha imposto obblighi dichiarativi non previsti dalla legge quale l’obbligo di comunicare la sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 all’indirizzo infoqualificazione@terna.it o, in alternativa, via p.e.c. all’indirizzo e-mail qualificazione-terna@pec.terna.it, non ammettendo altre modalità di comunicazione; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 11387 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale in atti; Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo menzionati nella presente decisione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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