REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 18 marzo 2026 |
| Numero | 202602320/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presso il territorio dello Stato italiano ha ricevuto un provvedimento amministrativo della competente autorità di pubblica sicurezza volto a revocare il suddetto status di soggiorno. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al Consiglio di Stato sostenendo l'illegittimità della decisione dell'amministrazione. La revoca era stata disposta presumibilmente sulla base di una valutazione circa il venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento del permesso, oppure sulla base di elementi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il ricorrente ha contestato le ragioni alla base del provvedimento impugnato e ne ha chiesto l'annullamento, evidenziando come il provvedimento stesso fosse viziato nei presupposti di fatto e nelle motivazioni giuridiche che lo supportavano.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, in applicazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio europeo. Tale status rappresenta una forma qualificata di soggiorno che riconosce al cittadino straniero diritti estesi e una posizione di maggiore stabilità rispetto ai permessi ordinari, a condizione che lo straniero abbia risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio italiano per un periodo quinquennale. La revoca di tale permesso può avvenire solamente nei casi tassativamente previsti dalla norma, in particolare quando sussistono gravi motivi legati all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o quando il beneficiario ha fatto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle norme sull'immigrazione oppure quando abbandona volontariamente il territorio dello Stato. La procedura di revoca deve rispettare i principi del giusto procedimento amministrativo e deve essere supportata da motivazione idonea e proporzionata.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso alla sentenza attiene alla legittimità del provvedimento di revoca del permesso di lungo periodo e alla corretta interpretazione dei presupposti normativi che legittimano tale revoca. In particolare, era in discussione se l'amministrazione avesse operato una corretta valutazione dei presupposti fattuali e normativi che autorizzano la revoca, nonché se il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato e se l'eventuale compressione del diritto di soggiorno risultasse proporzionata rispetto ai fatti accertati. Era altresì rilevante la questione relativa al rispetto dei diritti sostanziali e procedurali garantiti tanto dal diritto interno quanto dal diritto europeo, tenuto conto dello status qualificato del permesso di lungo periodo.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha proceduto all'esame del provvedimento impugnato e ha ritenuto che la revoca non fosse idonea a trovare fondamento nei presupposti normativi richiesti dalla legge. Il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che l'amministrazione non aveva validamente accertato i fatti costitutivi della revoca oppure che la motivazione del provvedimento era insufficiente, generica o non adeguatamente supportata da elementi di fatto. Il giudice ha applicato il principio secondo il quale una compressione così significativa di diritti consolidati quali quelli derivanti dal permesso di lungo periodo deve essere giustificata da elementi di rischio concreto, specifico e proporzionato al grado di limitazione imposto. Pertanto il collegio ha ritenuto di non poter confermare il provvedimento dell'amministrazione e ha deciso di accogliere il ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emesso dall'amministrazione. Di conseguenza, il ricorrente mantiene il diritto al soggiorno sul territorio italiano nelle forme e secondo le modalità inerenti al permesso di lungo periodo, con tutte le prerogative e i diritti connessi a tale status. L'amministrazione è rimasta gravata dalle spese di giudizio quale parte soccombente nel procedimento.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta se non nei casi tassativi previsti dalla legge e sulla base di una motivazione adeguata, specifica e proporzionata che documenti il venir meno dei presupposti giustificanti il mantenimento di uno status di soggiorno il quale, per la sua natura qualificata, esige un grado di tutela rafforzato rispetto ai permessi ordinari.
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