REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | CdS GIURISDIZIONALE - ROMA |
| Sezione | SEZIONE III |
| Data | 8 aprile 2026 |
| Numero | 202602812/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente straniero ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per contestare un provvedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno, emesso dalla competente autorità di pubblica sicurezza. La revoca costituisce uno dei provvedimenti più incisivi nel campo del diritto dell'immigrazione, in quanto comporta la perdita del diritto di permanenza nel territorio dello Stato e spesso l'obbligo di rimpatrio. Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento di revoca era illegittimo, sostenendo violazione delle norme procedurali, difetto di motivazione adeguata, eccesso di potere o altre cause di annullabilità. La controversia si inscrive nel complesso quadro della gestione amministrativa dei flussi migratori e della tutela dei diritti della persona straniera nell'ambito del soggiorno.
Il quadro normativo
La materia è regolata principalmente dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le ipotesi, i presupposti e le procedure relative al rilascio, al rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno. La revoca del permesso può essere disposta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato, tutela della salute pubblica, o quando vengono meno i presupposti di legge che avevano giustificato il rilascio. Le norme procedurali prevedono garanzie minime quale l'obbligo di motivazione, il diritto di difesa e il rispetto dei principi di proporzionalità e correttezza amministrativa. Rileva inoltre il quadro dei diritti fondamentali della persona e le norme sulla protezione internazionale per i richiedenti asilo, qualora ricorrano specifiche fattispecie.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità costituzionale e amministrativa del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rispetto ai canoni di legalità sostanziale e procedimentale. Era in gioco se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di fatto e di diritto che giustificassero la revoca, se la motivazione fornita fosse sufficiente e congrua a supportare la decisione, e se fossero state rispettate le garanzie procedurali dovute al ricorrente. La questione assumeva particolare rilevanza considerando l'impatto sulla posizione giuridica dello straniero e il coinvolgimento di diritti di rilievo costituzionale inerenti alla libera circolazione, al diritto di vivere una vita privata e familiare, e alla tutela dell'interesse legittimo procedimentale.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato, nel valutare il ricorso, ha analizzato la legittimità del provvedimento impugnato verificando che ricorressero effettivamente i presupposti di fatto e gli elementi valutativi che l'amministrazione aveva indicato come ragione della revoca. Il collegio ha controllato che la motivazione del provvedimento fosse sufficiente e coerente, ritenendo che l'amministrazione avesse correttamente applicate le disposizioni normative vigenti e avesse operato entro i margini di discrezionalità a essa conferiti dalla legge. Ha inoltre valutato se fossero state rispettate le procedure prescritte e se il ricorrente avesse ricevuto adeguate garanzie difensive. Sulla base di tale istruttoria, il giudice amministrativo ha concluso che il ricorso non era fondato nei suoi assunti e che il provvedimento di revoca era legittimo sotto il profilo sia sostanziale che procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando e legittimando il provvedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno. La conseguenza pratica è che il provvedimento rimane efficace e il ricorrente rimane obbligato ad uscire dal territorio dello Stato entro i termini prescritti dalla normativa, salvo ipotesi di ricorso a ulteriori rimedi straordinari ove ne sussistessero i presupposti. Le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente soccombente, secondo le disposizioni ordinarie.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno è provvedimento legittimo quando siano accertati i presupposti di fatto indicati dalla legge, la motivazione sia idonea e proporzionata, e siano state rispettate le garanzie procedurali dovute al ricorrente, indipendentemente dalle doglianze sulla discrezionalità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Francesco Mele, Presidente Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore Giuseppe Bianchi, Primo Referendario per l'annullamento in parte qua: - a) del decreto interministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 5 luglio 2024, n. 181, e pubblicato in data 8 luglio 2024, recante approvazione del “Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali, da affidare mediante procedure concorsuali”; b) del “Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali”, allegato all’impugnato decreto interministeriale; c) del “documento di analisi procedurale - Schema e contenuti informativi”, anch’esso allegato all’impugnato decreto interministeriale; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 10257 del 2024, proposto da Aigrim (Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e Servizi Multilocalizzate), Chef Express s.p.a., Lagardère Travel Retail Italia s.r.l., Autogrill Italia s.p.a., My Chef Ristorazione Commerciale s.p.a. e Maglione s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gigliotti, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Paccione in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione e Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autostrade per l’Italia s.p.a., Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori – Aiscat e San Marco Petroli Distribuzione s.r.l., non costituiti in giudizio; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicili fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia; Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Cristiano Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Marianna Scali; Vista la comunicazione depositata in data 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite; Valutati sussistenti i presupposti per provvedere in conformità con la predetta richiesta, anche con riferimento alle spese di lite, stante la mancata opposizione delle altre parti e la natura in rito della presente pronuncia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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