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Sentenza n. 202601112/2026
11 febbraio 2026

Sentenza n. 202601112/2026

DINIEGO TRASFERIMENTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

TribunaleCdS GIURISDIZIONALE - ROMA
SezioneSEZIONE II
Data11 febbraio 2026
Numero202601112/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato avverso il diniego di una richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare. Il ricorrente, presumibilmente un dipendente pubblico, aveva presentato istanza all'amministrazione di appartenenza al fine di ottenere il trasferimento presso una diversa sede territoriale, motivando la richiesta con l'esigenza di ricongiungersi con i propri familiari. L'amministrazione ha opposto un rifiuto a tale istanza, non accogliendo le ragioni addotte dal richiedente. Il ricorrente ha impugnato il diniego depositando ricorso innanzi alla Sezione II del Consiglio di Stato con sede a Roma, asserendo la violazione di norme di legge e principi costituzionali relativi ai diritti della famiglia e alla tutela della dignità della persona nel rapporto di lavoro.

Il quadro normativo

La materia dei trasferimenti dei dipendenti pubblici è regolata dal decreto legislativo numero 165 del 2001 e dai contratti collettivi di lavoro applicabili al personale di riferimento. Il diritto al ricongiungimento familiare trova fondamento anche negli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione italiana, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l'eguaglianza, la libertà di movimento e la famiglia. Le amministrazioni pubbliche sono tuttavia tenute a bilanciare tali diritti con l'esigenza di continuità del servizio pubblico, l'efficienza organizzativa e i criteri di selezione del personale previsti dalla normativa in materia. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che le richieste di trasferimento per motivi familiari non costituiscono un diritto assoluto, ma vanno valutate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla verifica della legittimità del diniego amministrativo e sulla corretta applicazione dei criteri normativi e procedurali in materia di trasferimenti per esigenze familiari. Il ricorrente lamentava che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato le sue ragioni o avesse applicato criteri irragionevoli nel negare la possibilità di trasferimento. In gioco vi era il bilanciamento fra il diritto costituzionalmente protetto all'unità familiare e i vincoli organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nonché l'obbligo per l'amministrazione di motivare adeguatamente le proprie decisioni e di operare secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha condotto una valutazione approfondita dei presupposti normativi applicabili alla fattispecie, evidenziando che il diniego dell'amministrazione doveva essere sottoposto a sindacato giurisdizionale nella prospettiva della sua ragionevolezza, della corretta applicazione della normativa vigente e della adeguatezza della motivazione fornita. Il collegio ha verificato se l'amministrazione avesse adeguatamente ponderato i diritti costituzionali del ricorrente, in particolare il diritto al mantenimento dell'unità familiare, mettendoli a confronto con le esigenze organizzative della struttura. Nel riscontrare che la documentazione prodotta e le ragioni addotte dal ricorrente non risultavano sufficientemente prevalenti rispetto ai vincoli procedurali e organizzativi, oppure che la richiesta non rispondeva ai presupposti e criteri stabiliti dalla disciplina contrattuale e amministrativa, il giudice ha ritenuto il diniego non arbitrario e proporzionato alle circostanze del caso concreto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego amministrativo relativo alla richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare. La pronuncia ha avuto come conseguenza pratica il mantenimento del diniego originario e l'applicazione al ricorrente della condanna alle spese di giudizio secondo la disciplina ordinaria del processo amministrativo. La decisione comporta che il dipendente rimane assegnato presso la sede originaria, senza possibilità di ottenere il trasferimento richiesto sulla base delle motivazioni presentate.

Massima

Il diritto al trasferimento per ricongiungimento familiare del dipendente pubblico non costituisce un diritto incondizionato, ma deve essere valutato dall'amministrazione secondo criteri di ragionevolezza e compatibilità con i vincoli organizzativi e procedurali, restando sindacabile unicamente la legittimità formale e sostanziale del provvedimento di diniego.


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