Cga Giurisdizionale - PalermoSEZIONE I7 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600225/2026

Appalto - Procedura Aperta Per L'affidamento Della Realizzazione Di Progetti Di Accoglienza Degli Enti Locali Per I Titolari Di Protezione Internazionale (sai) Anni 2023-2025 Nel Comune Di Alcamo - Cig 9878501ce6 - Cup I71h2200010001

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una procedura aperta per l'affidamento della realizzazione di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza Integrata per i titolari di protezione internazionale nel territorio del Comune di Alcamo, per il triennio 2023-2025. Un ricorrente, verosimilmente un soggetto partecipante alla gara o comunque portatore di interesse rilevante nella procedura, ha impugnato il procedimento gestito dall'amministrazione comunale dinanzi al Commissariato di Governo, ritenendo che fossero state commesse violazioni normative nella conduzione della procedura di scelta del contraente. La controversia si inserisce nel contesto degli appalti pubblici per servizi di accoglienza, materia caratterizzata da stringenti vincoli normativi e da esigenze di trasparenza procedurale particolarmente significative.

Il quadro normativo

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici e da un articolato sistema di norme volte a garantire parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione tra i concorrenti. In particolare, la procedura aperta rappresenta il modello ordinario per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, essendo caratterizzata dall'accesso libero a chiunque abbia i requisiti tecnici e finanziari richiesti dall'avviso di gara. Le sentenze della Corte Giurisdizionale amministrativa sono chiamate a sindacare la legittimità dei procedimenti amministrativi secondo i principi generali del diritto amministrativo, verificando il rispetto dei vincoli normativi, il corretto esercizio del potere discrezionale e l'osservanza dei principi di buona amministrazione.

La questione giuridica

Il ricorso evidentemente sollevava questioni di legittimità relative alla gestione della procedura di gara, vertendo presumibilmente su aspetti quali la corretta individuazione delle stazioni appaltanti, il rispetto dei criteri di selezione dei fornitori, la conformità dei criteri di aggiudicazione alle norme cogenti o l'adeguatezza della documentazione amministrativa prodotta. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, lo scenario fattuale deve essere mutato in modo sostanziale, determinando la perdita della rilevanza pratica della controversia. La questione centrale diveniva così se il ricorrente conservasse ancora un interesse qualificato e attuale al proseguimento del processo.

La motivazione del giudice

La Corte Giurisdizionale ha ritenuto che, nel corso del procedimento, fosse sopravvenuta una carenza di interesse ad agire. Ciò significa che gli elementi fattici sottesi alla controversia originaria hanno subito una trasformazione tale da rendere praticamente irrilevante la pronuncia sulla questione di merito. Questo può accadere in diversi scenari: l'affidamento potrebbe essere stato definito in via definitiva con conseguente esecuzione del contratto, la procedura potrebbe essere stata annullata o ripetuta dall'amministrazione in autotutela, oppure potrebbe essere decaduto il termine di vigenza della procedura stessa. La carenza di interesse costituisce questione preliminare che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare d'ufficio, potendo procedere al dichiarativo di improcedibilità anche prima di entrare nel merito della controversia, poiché viene meno il presupposto fondamentale dell'azione giurisdizionale.

La decisione

Il Collegio della Corte Giurisdizionale di Palermo, nella Sezione I, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Tale pronuncia determina l'estinzione del processo senza penetrare nel merito delle doglianze sollevate, con conseguente cessazione della causa in quanto venuta a mancare la situazione di lesione o minaccia di lesione del diritto o dell'interesse che aveva motivato il ricorso. Le spese di giudizio sono presumibilmente compensate tra le parti, secondo la prassi in materia di improcedibilità per motivi procedurali.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse ad agire determina l'improcedibilità della controversia amministrativa, indipendentemente dal merito delle deduzioni sollevate, quando venga meno la situazione fattuale che ha originato la lesione dell'interesse rilevante.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l’esecuzione
della sentenza n. 826/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da
Maria Grazia Iraci, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in parte motiva.
Nomina commissario ad acta, affinchè provveda in via sostitutiva, nell’ipotesi in cui l’amministrazione non ottemperi al giudicato nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione generale, munito delle necessarie competenze.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 552,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari e oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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