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Sentenza n. 202600115/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600115/2026

ANNULLAMENTO DEL DECRETO CON IL QUALE IL QUESTORE DI L'AQUILA HA DECRETATO IL RIGETTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.

TribunaleTAR ABRUZZO - L'AQUILA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data2 marzo 2026
Numero202600115/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso gerarchico e amministrativo avverso il decreto del Questore della provincia dell'Aquila che ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente si trovava nella condizione di lavoratore dipendente e aveva tempestivamente presentato istanza di proroga del titolo di soggiorno presso la questura competente, ma l'amministrazione ha negato il rinnovo adducendo ragioni che sarebbero divenute irrilevanti nel corso del procedimento giurisdizionale. La controversia è stata sottoposta al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, il quale ha dovuto valutare la legittimità del provvedimento questorile e la sussistenza dei presupposti per il rigetto opposto al ricorrente.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero. In particolare, il rinnovo del titolo di soggiorno è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, tra i quali la continuità del rapporto di lavoro e la disponibilità di adeguate risorse economiche. L'articolo 5 del decreto legislativo prevede i poteri dei questori in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, mentre il principio della proporzionalità e della ragionevolezza devono presiedere all'esercizio di tali poteri amministrativi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto di rigetto emesso dal Questore in relazione ai criteri e alle verifiche che avrebbero dovuto precedere il rifiuto del rinnovo. In particolare, era questionabile se l'amministrazione avesse effettuato una valutazione completa e corretta delle condizioni richieste dalla norma, oppure se avesse proceduto in modo arbitrario o carente di idonea motivazione. La questione acquisiva rilievo anche alla luce della tutela del diritto al lavoro e della protezione che l'ordinamento riconosce ai lavoratori stranieri regolarmente occupati sul territorio nazionale, oltre alla verifica del corretto esercizio del potere amministrativo secondo i principi di legalità e ragionevolezza.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio amministrativo, si è verificato un evento che ha modificato il contesto della controversia: presumibilmente, il permesso di soggiorno è stato comunque rinnovato, il ricorrente ha risolto la controversia con l'amministrazione, oppure il titolo di soggiorno ha seguito un corso diverso da quello inizialmente impugnato. Tale circostanza ha comportato la cessazione della materia del contendere, ossia la scomparsa dell'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sulla questione controversa. Il collegio giudicante ha ritenuto opportuno dichiarare concluso il giudizio riconoscendo che le circostanze sopravvenute avevano reso non più necessaria una statuizione nel merito della controversia, poiché la posizione del ricorrente era stata de facto regolarizzata o la domanda aveva perso l'oggetto a causa di fatti intervenuti dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha concluso il procedimento senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del decreto del Questore. Tale dichiarazione implica che non vi è stata una sentenza sulla validità o invalidità del provvedimento amministrativo, bensì una conclusione del giudizio dovuta all'eliminazione dell'interesse sottostante. Il ricorrente ha dunque ottenuto, di fatto, la soddisfazione della sua pretesa attraverso vie diverse da quella della pronuncia giudiziale, risultando non necessaria una decisione formale sulla questione di diritto amministrativo sollevata.

Massima

La cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio amministrativo quando l'evento sopravvenuto elimini l'interesse concreto alla pronuncia, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa originaria, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dal ricorrente nel corso del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Germana Panzironi,	Presidente
Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere
Massimo Baraldi,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Questore di L’Aquila -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di L’Aquila ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Questura di L’Aquila, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente resa in sede di udienza, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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