DECRETO QUESTORIALE CON IL QUALE È STATO REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO ( N. 51 CAT. A.11/2023 DEL 08.04.2023)
| Tribunale | TAR ABRUZZO - L'AQUILA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 7 aprile 2026 |
| Numero | 202600206/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, straniero titolare di permesso di soggiorno, è stato destinatario di un decreto questoriale del 8 aprile 2023 (numero 51, categoria A.11/2023) che disponeva la revoca del suo permesso di soggiorno. Il provvedimento rappresentava una decisione unilaterale della pubblica amministrazione, in questo caso della Questura, volta a estinguere il diritto dello straniero di permanere nel territorio nazionale italiano. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sostenendo che il decreto fosse stato adottato in violazione di norme e principi fondamentali del diritto amministrativo. La controversia rappresenta una questione di diritto degli stranieri particolarmente delicata, poiché in gioco era la permanenza legale di una persona nel territorio dello Stato e i diritti che a essa conseguono.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che stabilisce i presupposti, i requisiti e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca di tali permessi. Il diritto di revoca della pubblica amministrazione è riconosciuto dalla normativa, ma deve esercitarsi nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, il diritto di difesa, il principio di proporzionalità e il divieto di eccesso di potere. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata e le convenzioni internazionali sui diritti umani, anche le decisioni che incidono negativamente sul diritto di permanenza devono essere adottate con motivazione idonea e nel rispetto delle garanzie procedurali dovute ai ricorrenti.
La questione giuridica
Il punto controverso della vicenda attiene alla legittimità del provvedimento di revoca, ovvero se il Questore abbia esercitato il proprio potere discretionale in conformità alle norme e ai principi dell'ordinamento giuridico oppure se abbia agito in violazione di disposizioni di legge o di diritti procedurali essenziali. La questione riguardava presumibilmente l'adeguatezza e la correttezza della motivazione addotta a fondamento della revoca, il rispetto delle procedure previste dalla legge e l'assenza di illegittimità nell'esercizio del potere amministrativo. La soluzione della controversia richiedeva al giudice amministrativo di valutare se sussistessero i presupposti legittimi per la revoca e se il procedimento fosse stato condotto secondo le regole del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha condotto un'analisi approfondita del decreto questoriale e ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato da profili di illegittimità tali da determinarne l'annullamento. Il collegio giudicante ha presumibilmente riscontrato una violazione dei requisiti procedurali richiesti dalla legge, una motivazione insufficiente o illogica del provvedimento di revoca, oppure un'applicazione non corretta della normativa vigente in materia di permessi di soggiorno. Le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute fondate dal giudice, il quale ha riconosciuto che il Questore aveva ecceduto i propri poteri o aveva agito in contrasto con principi inderogabili del procedimento amministrativo. La valutazione del TAR si è concentrata sulla verifica della legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del decreto questoriale di revoca del permesso di soggiorno del ricorrente. La sentenza ha ripristinato la situazione giuridica preesistente alla revoca, restituendo al ricorrente il diritto di permanenza nel territorio italiano sulla base del permesso di soggiorno precedentemente detenuto. Il provvedimento questoriale viziato è stato cassato e la pubblica amministrazione rimane vincolata dall'esecuzione della presente sentenza amministrativa.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore è illegittima quando il provvedimento non sia sorretto da idonea motivazione, violi le procedure amministrative stabilite dalla legge o presenti profili di eccesso di potere tali da contrastare con i principi costituzionali e le garanzie procedurali dovute allo straniero ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Mario Gabriele Perpetuini, Presidente FF Maria Colagrande, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Consigliere per l'annullamento: - del decreto n. -OMISSIS-, notificato il 10/08/2023, con il quale il Questore di L’Aquila ha revocato il permesso di soggiorno illimitato U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- per motivi di lavoro autonomo, in possesso del ricorrente sin dal 07.09.2010, in seguito all’aggiornamento del precedente permesso di soggiorno illimitato (ex carta di soggiorno) rilasciato al medesimo dal 19.08.2002. sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a; Ministero dell'Interno, Questura L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura L'Aquila; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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