ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME IN MERITO ALLA CORRETTA DATA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.
| Tribunale | TAR ABRUZZO - L'AQUILA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 19 marzo 2026 |
| Numero | 202600171/2026 |
| Esito | REVOCA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha presentato richiesta di riesame agli organi competenti al fine di ottenere la rettifica della data di rilascio del documento. La controversia verte sulla determinazione della data corretta di emissione del permesso, questione che incide direttamente sui diritti del ricorrente, quali la decorrenza della tutela normativa, il calcolo dei periodi assicurativi, l'accesso a prestazioni sociali e le conseguenze giuridiche relative al riconoscimento dello status di lavoratore. L'amministrazione ha opposto un rifiuto esplicito a tale richiesta di riesame, negando la possibilità di rettifica della data. Insoddisfatto di questa decisione, il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico-amministrativo che ha ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, presumibilmente in considerazione della condizione economica. Il TAR Abruzzo è stato investito della controversia con richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che definisce le modalità di rilascio, la durata, la rettifica e gli effetti dei documenti di soggiorno. La data di rilascio del permesso assume rilevanza giuridica cruciale poiché dal momento formale del rilascio decorrono diritti e obblighi del soggiornante, nonché la protezione normativa secondo la legislazione italiana. Il riesame amministrativo dei provvedimenti è regolato dai principi generali del diritto amministrativo in materia di ricorsi gerarchici e dalla disciplina sulla tutela del cittadino, incluse le norme sulla gratuità del patrocinio legale per i soggetti in condizioni economiche disagiate. Il TAR, quale organo di giustizia amministrativa, è competente a sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi secondo i criteri di eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda il potere amministrativo di rettificare la data formale di rilascio di un permesso di soggiorno a fronte di una richiesta di riesame del ricorrente, ossia se la pubblica amministrazione sia obbligata o legittimata a rivedere la data inizialmente attribuita laddove il ricorrente dimostri che la medesima non rispecchia il momento effettivo del rilascio. Concorrono in questa questione il principio della certezza del diritto e della stabilità dei provvedimenti amministrativi, bilanciati contro il diritto del cittadino alla correzione di errori materiali o procedurali che ledano la sua posizione giuridica. La rilevanza della questione emerge dal fatto che una data errata di rilascio comporta conseguenze pratiche significative sulla sfera giuridica del migrante, incidendo su periodi assicurativi, diritti lavorativi e protezione sociale.
La motivazione del giudice
Il TAR, pur ammettendo il ricorso al gratuito patrocinio in primo momento, ha successivamente deliberato di revocare tale ammissione, il che suggerisce una valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità della pretesa avanzata dal ricorrente. La revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito è ordinariamente disposta quando sopravvengono circostanze tali da escludere la permanenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, quali il mutamento della situazione economica del ricorrente o la manifesta infondatezza del ricorso. Nel caso di specie, il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che la questione della rettifica della data di rilascio del permesso non trovasse fondamento nella normativa vigente ovvero che l'amministrazione agisse in esercizio legittimo del proprio potere discrezionale nel rifiutare il riesame. La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio rappresenta una valutazione di merito circa la serietà e la fondatezza della pretesa, implicando una valutazione circa l'infondatezza della questione sollevata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente concessa al ricorrente, il che comporta la cessazione della gratuità della difesa tecnica e la responsabilità economica del ricorrente per le spese processuali sostenute. La revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito non equivale necessariamente al rigetto del ricorso nel merito, ma costituisce una valutazione circa la serietà della pretesa e la convenienza economica della prosecuzione del giudizio. Tale provvedimento determina conseguenze economiche significative per il ricorrente, il quale dovrà sopportare personalmente le spese legali e processuali qualora intenda continuare la controversia.
Massima
L'amministrazione competente al rilascio del permesso di soggiorno può legittimamente rifiutare la rettifica della data di rilascio richiesta in sede di riesame qualora la richiesta non sia fondata su violazioni procedurali significative o quando la data già attribuita corrisponda correttamente al momento formale del rilascio del documento, trovando bilanciamento tra l'esigenza di certezza dei diritti del migrante e il principio della stabilità dei provvedimenti amministrativi emanati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Germana Panzironi, Presidente, Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere Gianluca Amenta, Referendario per l'annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021, notificato a mezzo PEC in data 02.08.2021, con il quale la Questura di L’Aquila – Ufficio Immigrazione ha rigettato l’istanza di riesame della pratica afferente al procedimento di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno azionato dal sig. -OMISSIS- il 27.08.2020; b) nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso. sul ricorso numero di registro generale 412 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura L'Aquila; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Revoca il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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