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Sentenza n. 202500492/2025
10 dicembre 2025

Sentenza n. 202500492/2025

DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO SERBATO DALL’AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA PRESENTATA IN DATA 21.03.2025 IN CONNESSIONE ALLA PRATICA P- PE/L/Q/2023/101629 VOLTA AD OTTENERE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER CONSEGUIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

TribunaleTAR ABRUZZO - PESCARA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data10 dicembre 2025
Numero202500492/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una richiesta formale all'amministrazione competente in data 21 marzo 2025, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione e il conseguente permesso di soggiorno per attesa di occupazione, pratica registrata con il numero P-PE/L/Q/2023/101629. L'amministrazione destinataria della richiesta non ha provveduto a dare risposta nel termine ordinario previsto dalla legge, integrando così un silenzio-inadempimento che rappresenta un rifiuto implicito del diritto del ricorrente. Il ricorrente, a fronte di tale comportamento omissivo, ha promosso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per ottenere una declaratoria di illegittimità di tale silenzio e, conseguentemente, l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi nel merito sulla sua istanza. La questione si inserisce nel complesso quadro della disciplina dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri e della responsabilità amministrativa nei confronti dei privati cittadini.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per attesa di occupazione è disciplinato dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, articolo 23, che consente ai cittadini stranieri di ottenere un titolo autorizzativo per la ricerca di lavoro in territorio italiano con una validità ordinaria di sei mesi. La legge amministrativa generale stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono pronunciarsi su istanze presentate dai cittadini secondo i termini stabiliti dai singoli ordinamenti settoriali, e il mancato rispetto di tali termini integra un silenzio amministrativo rilevante giuridicamente. Il decreto legislativo numero 104 del 2010, codice del processo amministrativo, prevede specifiche tutele contro il silenzio-inadempimento, configurato quando l'amministrazione non comunica alcuna risposta entro il termine previsto, determinando una situazione di incertezza giuridica inaccettabile per il cittadino.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in risposta alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione e il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa tempestiva sul proprio istanza. La questione concerneva se il silenzio prolungato oltre il termine di legge dovesse essere considerato illegittimo e se il ricorrente potesse pretendere un intervento del giudice amministrativo per ottenere un cognome forzato dell'amministrazione. In gioco era il diritto fondamentale del cittadino straniero a una decisione amministrativa motivata e tempestiva, nonché il principio della trasparenza e della effettività delle funzioni amministrative in materia di diritti dei migranti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il silenzio-inadempimento rappresentasse una violazione dei principi generali di diritto amministrativo e dei doveri di tempestività e trasparenza che caratterizzano l'azione della pubblica amministrazione. Il collegio ha accertato che il termine ordinario per la pronuncia sulla richiesta di permesso di soggiorno era stato legittimamente superato senza che alcuna comunicazione fosse stata resa al ricorrente, neppure una proroga formale del termine o una comunicazione di ricezione della pratica. Il giudice ha considerato che la mancanza di risposta configura una violazione degli obblighi amministrativi di diligenza e ha riconosciuto che il ricorrente, quale esercente un diritto soggettivo alla pronuncia amministrativa, era titolare di una tutela giudiziaria piena per ottenere la declaratoria di illegittimità.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha accolto completamente il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione in riferimento alla richiesta presentata in data 21 marzo 2025. La sentenza ha conseguentemente ordinato all'amministrazione competente di pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione entro un termine congruo, nonché di rispettare i principi di trasparenza e tempestività nella gestione della pratica. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente, in conformità ai principi ordinari in materia di responsabilità processuale della pubblica amministrazione.

Massima

Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione oltre il termine ordinario in risposta a istanze di rilascio di permessi di soggiorno integra una violazione degli obblighi amministrativi di tempestività e trasparenza, assoggettando l'amministrazione all'obbligo di pronunciarsi esplicitamente sul merito della richiesta su ordine del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino,	Primo Referendario
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio  inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 21.03.2025 in connessione alla pratica P- PE/L/Q/2023/101629 volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico per L'Immigrazione di Brescia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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