DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO SERBATO DALL’AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA PRESENTATA IN DATA 10.12.2024 IN CONNESSIONE ALLA PRATICA P-PE/L/Q/2023/101623, OGGETTO DI SEPARATA IMPUGNAZIONE, VOLTA AD OTTENERE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER CONSEGUIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
| Tribunale | TAR ABRUZZO - PESCARA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 dicembre 2025 |
| Numero | 202500503/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia trae origine da una richiesta di rilascio dell'autorizzazione finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dall'interessato in data dieci dicembre duemilaventiQuattro, correlata alla pratica amministrativa P-PE/L/Q/2023/101623. Il ricorrente ha presentato istanza all'amministrazione competente per ottenere il permesso di soggiorno di cui trattasi, destinato a coloro che, essendo cittadini extracomunitari, intendono soggiornare in Italia per ricercare attivamente un'occupazione e intraprendere un'attività lavorativa. Tuttavia, a distanza di tempo dalla presentazione della domanda, l'amministrazione ha mantenuto un silenzio prolungato, omettendo di provvedere sulla richiesta mediante un atto esplicito di accoglimento, rifiuto o subordinazione a condizioni. Tale comportamento omissivo, caratterizzato dall'inerzia amministrativa, ha determinato la lesione della posizione giuridica del ricorrente, il quale si è visto privato della possibilità concreta di ottenere una decisione amministrativa sulla propria istanza entro un termine ragionevole.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per gli stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto, il quale prevede diverse categorie di permessi, tra cui specificamente quello per attesa occupazione, destinato ai cittadini non comunitari che desiderano ricercare un'occupazione nel territorio della Repubblica italiana. La normativa amministrativa generale prevede che le amministrazioni pubbliche abbiano il dovere di provvedere sulle istanze presentate dai cittadini entro termini ragionevoli, pena l'illegittimità del silenzio quale forma di omissione del dovere amministrativo. Il silenzio inadempimento, in particolare, rappresenta una fattispecie di violazione del diritto al provvedimento, configurando un atto omissivo che può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo competente quando lede la posizione giuridica soggettiva del ricorrente. La competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale della circoscrizione Abruzzo-Pescara sussiste qualora l'amministrazione destinataria della richiesta abbia sede nel territorio regionale o le questioni gestionali rimandino alla sede periferica abruzzese.
La questione giuridica
La controversia affrontata dal collegio giudicante riguardava l'illegittimità del silenzio prolungato serbato dall'amministrazione sulla richiesta di autorizzazione funzionale al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero l'individuazione dei presupposti per dichiarare illegittima l'omissione amministrativa. In particolare, il ricorrente contestava l'inerzia dell'ente amministrativo, affermando che la mancanza di provvedimento esplicito sulla propria istanza costituisse violazione del diritto al provvedimento amministrativo entro un termine consono, nonché lesione della propria sfera giuridica quale potenziale lavoratore straniero. La questione investiva altresì il tema della ragionevolezza del tempo trascorso tra la presentazione della richiesta e il momento della decisione impugnata, nonché l'identificazione dei criteri mediante i quali valutare se l'amministrazione aveva compiuto atti istruttori volti al soddisfacimento della domanda o se il silenzio configurasse effettiva inerzia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale, sezione prima, nel valutare gli argomenti dedotti dalla ricorrenza, ha ritenuto fondato il ricorso proposto, ravvisando nel comportamento dell'amministrazione una chiara violazione del diritto al provvedimento. Il collegio ha considerato il tempo intercorso dalla presentazione della domanda sino al momento della proposizione del ricorso come elemento qualificante per attestare la sussistenza di una inerzia ingiustificata, non compatibile con le ordinarie esigenze di diligenza amministrativa e con il principio di celerità che deve caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione. Ha inoltre evidenziato che l'amministrazione, pur potendo tecnicamente provvedere alla valutazione dell'istanza mediante un esame dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, aveva scelto di rimanere silente, omettendo di adottare sia un provvedimento di accoglimento sia un provvedimento di rigetto. Il ricorrente, nel suo status di cittadino straniero in possesso di legittimo interesse a conoscere l'esito della propria istanza, vedeva così violato il suo diritto a ottenere una decisione amministrativa esplicita, causando un pregiudizio alla sua posizione giuridica che si amplificava nel tempo. La decisione ha considerato prevalente il diritto del ricorrente alla trasparenza e alla certezza amministrativa, nonché il principio costituzionale secondo il quale la pubblica amministrazione deve agire secondo modalità improntate a ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data dieci dicembre duemilaventiQuattro. Conseguentemente, ha ordinato all'amministrazione di provvedere nel merito della istanza, adottando entro un termine ragionevole (generalmente novanta giorni da legge ordinaria, salvo diverse disposizioni settoriali) un provvedimento esplicito che sia di accoglimento ovvero di rigetto, articolato con una idonea motivazione. In caso di accoglimento, l'amministrazione sarà tenuta a procedere con il rilascio della documentazione amministrativa necessaria all'iscrizione in anagrafe e al successivo conseguimento del permesso di soggiorno; in caso di rigetto, dovrà fornire una motivazione esaustiva dei motivi ostative al rilascio secondo la normativa vigente.
Massima
L'amministrazione compente in materia di permessi di soggiorno per stranieri è tenuta a provvedere esplicitamente su richieste di rilascio dell'autorizzazione per attesa occupazione entro un termine ragionevole, e il silenzio prolungato che non sia accompagnato da atti istruttori volti alla definizione della istanza è illegittimo e può essere impugnato quale omissione del dovere amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Passoni, Presidente Massimiliano Balloriani, Consigliere Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza del 16 maggio 2025, relativa all’espletamento degli incombenti prodromici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico. sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.358/2025 indicato in epigrafe. Compensa le spese di giudizio tra le parti; spese della parte ricorrente, liquidate in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, poste a carico dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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