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Sentenza n. 202500523/2025
22 dicembre 2025

Sentenza n. 202500523/2025

DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO SERBATO DALL’AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA VOLTA A OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER CONSEGUIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

TribunaleTAR ABRUZZO - PESCARA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data22 dicembre 2025
Numero202500523/2025
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo proposto avverso il silenzio inadempimento mantenuto dall'amministrazione italiana a fronte di una richiesta volta ad ottenere un'autorizzazione finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Un cittadino straniero aveva formulato istanza presso la competente autorità amministrativa per conseguire questo specifico titolo di soggiorno, che consente ai lavoratori extracomunitari di permanere nel territorio nazionale nella fase transitoria antecedente all'acquisizione di un'effettiva opportunità lavorativa. L'amministrazione, tuttavia, si era astenuta dal pronunciarsi sulla richiesta entro i termini legalmente previsti, non comunicando alcuna decisione esplicita di accoglimento o di rigetto, configurando così una fattispecie di silenzio inadempimento. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento (o meglio l'assenza del medesimo) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, chiedendone la declaratoria di illegittimità.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per attesa di occupazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, che costituisce la normativa fondamentale in materia di diritto dell'immigrazione nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 22 del medesimo decreto prevede le condizioni e le modalità per il rilascio di tale permesso, definendo altresì i requisiti soggettivi e oggettivi che il cittadino straniero deve possedere per accedere a questa forma di soggiorno. Le amministrazioni competenti sono tenute a pronunciarsi sulle istanze ad esse sottoposte entro termini predeterminati dalla legge, rispettando il principio di trasparenza amministrativa e il diritto del cittadino a una risposta motivata alle proprie richieste, principi sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle normative sulla corretta gestione dei procedimenti amministrativi.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione dinanzi a una richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione. In particolare, si trattava di accertare se il silenzio prolungato oltre i termini normativi dovesse essere qualificato come silenzio inadempimento, dunque espressione di una violazione dell'obbligo amministrativo di rispondere, piuttosto che come silenzio assenso oppure come forma di rifiuto implicito. La questione assumeva rilevanza cruciale poiché la scorretta qualificazione del silenzio avrebbe determinato conseguenze giuridiche radicalmente diverse: il silenzio assenso avrebbe comportato l'automatica acquisizione del diritto al permesso, mentre il silenzio inadempimento configura un comportamento illegittimo dell'amministrazione meritevole di censura giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la fattispecie alla luce della disciplina normativa applicabile e della giurisprudenza consolidata in materia di silenzio amministrativo. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione fosse stata formalmente tenuta a rispondere alla richiesta del ricorrente entro i termini di legge, con una decisione esplicita e motivata, comunicando al ricorrente stesso gli esiti dell'istruttoria condotta, che la decisione fosse accoglimento oppure rigetto della domanda. Valutando il comportamento dell'ente amministrativo, il giudice ha constatato che l'omissione di risposta costituiva una violazione palese del dovere amministrativo di pronunciarsi sul procedimento instaurato, configuring così un silenzio illegittimo. Il TAR ha inoltre considerato che il ricorrente aveva agito tempestivamente e correttamente nella proposizione della richiesta, fornendo tutta la documentazione necessaria e rispettando i procedimenti amministrativi previsti, sottolineando dunque come la responsabilità dell'inerzia ricadesse completamente sull'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Di conseguenza, l'amministrazione è stata condannata a pronunciarsi esplicitamente sulla domanda del ricorrente, adottando un provvedimento formale e motivato entro un termine perentorio fissato dal giudice, risolvendo così la situazione di stallo amministrativo in cui era rimasto bloccato il procedimento. La sentenza comporta inoltre le ordinarie conseguenze sull'attribuzione delle spese processuali, generalmente poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Massima

L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro i termini di legge sulle richieste di rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, e il mantenimento prolungato del silenzio costituisce silenzio inadempimento illegittimo, meritevole di declaratoria da parte del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere
Silvio Lomazzi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza del 10 dicembre 2024, relativa all’espletamento degli incombenti prodromici al conseguimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Soggetto pubblico.
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, proposto da Ahmed Said Mohamed Eltatawy, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.343/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti; spese della parte ricorrente, liquidate in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, poste a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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