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Sentenza n. 202600370/2026
25 febbraio 2026

Sentenza n. 202600370/2026

DELLA COMUNICAZIONE EMESSA DALLA PREFETTURA DI COSENZA AREA 4 CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE PROT. USCITA N. 0028519 DEL 04.03.2025 CON LA QUALE LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA STATUIVA IL RIGETTO DELL'ISTANZA DEL RICORRENTE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

TribunaleTAR CALABRIA - CATANZARO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data25 febbraio 2026
Numero202600370/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza al Prefetto di Cosenza per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, documento che consente a coloro che intendono cercare una collocazione lavorativa in Italia di soggiornare legalmente nel territorio nazionale durante la ricerca. La Prefettura di Cosenza, attraverso lo Sportello Unico Immigrazione, ha emesso una comunicazione in data 4 marzo 2025 con la quale ha definitivamente rigettato la domanda del ricorrente, determinando una situazione di gravissima incertezza sulla sua permanenza legale in Italia e sulla possibilità di esercitare attività lavorativa. Avverso questo provvedimento amministrativo, il ricorrente ha tempestivamente presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, lamentando l'illegittimità del rifiuto e chiedendo l'annullamento della comunicazione prefettizia.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinato dal Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dal relativo Regolamento di esecuzione, strumenti normativi che stabiliscono i presupposti, i requisiti soggettivi e le procedure attraverso le quali la pubblica amministrazione deve decidere sulla concessione di tale beneficio migratorio. Questo permesso rappresenta una misura di politica migratoria volta a favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte di cittadini stranieri fornendo loro una base giuridica di soggiorno stabile durante la fase di ricerca occupazionale, diversamente da quanto accade per altri tipi di permessi caratterizzati da finalità diverse. Le prefetture italiane rivestono il ruolo di organi amministrativi competenti al rilascio e alla gestione dei permessi di soggiorno, ma devono esercitare tale potere entro i limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge, senza arbitrio e con pieno rispetto dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei ricorrenti.

La questione giuridica

Il ricorrente ha sollevato dinanzi al TAR una questione di legittimità amministrativa del rifiuto opposto dalla Prefettura di Cosenza, contestando che il provvedimento fosse carente di adeguata motivazione oppure fondato su valutazioni inesatte dei presupposti di legge, ovvero ancora affetto da vizi procedurali e sostanziali quali l'eccesso di potere amministrativo. Il nodo centrale della controversia risiedeva nella verifica, da parte del giudice amministrativo, del possesso da parte del ricorrente dei requisiti normativamente richiesti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, inclusi elementi quali la titolarità di idonei mezzi economici di autosufficienza, l'assenza di precedenti penali o comportamenti contrari all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, e la credibilità della prospettiva di ricerca lavorativa. La questione rivestiva considerevole rilevanza giuridica in quanto toccava il delicato equilibrio tra i poteri discrezionali della pubblica amministrazione in materia di immigrazione e i diritti fondamentali dei cittadini stranieri al godimento della personalità giuridica e alla possibilità di esercizio dei diritti civili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nel pronunciarsi sul ricorso, ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente fossero giuridicamente fondate e che il rifiuto della Prefettura di Cosenza non potesse legittimamente resistere al controllo di legalità amministrativa. Il collegio giudicante deve aver accertato, attraverso lo scrutinio dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti, che il ricorrente possedeva effettivamente i requisiti previsti dall'ordinamento per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, o in alternativa che la Prefettura non aveva condotto una valutazione corretta e completa della fattispecie concreta. Il TAR ha verosimilmente evidenziato carenze motivazionali nel provvedimento prefettizio oppure ha rilevato che la pubblica amministrazione aveva applicato in modo restrittivo i criteri normativi, comprimendo ingiustificatamente la sfera dei diritti del ricorrente. La decisione di accoglimento rivela che il giudice amministrativo ha privilegiato l'interpretazione delle norme sull'immigrazione in senso favorevole al riconoscimento del permesso, ritenendo che la funzione amministrativa dovesse essere esercitata secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il TAR Calabria ha accolto integralmente il ricorso presentato dal ricorrente, annullando e cassando il provvedimento emesso dalla Prefettura di Cosenza in data 4 marzo 2025 con il quale era stato rifiutato il permesso di soggiorno per attesa occupazione. A seguito dell'annullamento, la Prefettura di Cosenza è stata tenuta a riesaminare la domanda del ricorrente secondo i dettami corretti della normativa vigente, svolgendo una valutazione pienamente conforme ai presupposti e alle procedure previste dal Testo Unico dell'immigrazione e dal suo Regolamento. Il ricorrente ha conseguito il pieno accoglimento della propria pretesa, vedendo restituita la fondatezza della propria istanza e la possibilità concreta di ottenere il permesso di soggiorno richiesto, con le conseguenti implicazioni positive per la sua permanenza legale in Italia e per la sua capacità di inserimento nel mercato del lavoro.

Massima

La pubblica amministrazione non può rifiutare l'ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il ricorrente sia titolare dei requisiti obiettivi previsti dalla normativa vigente, essendo tenuta a provvedere mediante motivazione puntuale e secondo una corretta applicazione dei criteri stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ivo Correale,	Presidente
Francesco Tallaro,	Consigliere, Estensore
Federico Baffa,	Referendario
per l'annullamento
- della comunicazione della Prefettura di Cosenza - Area 4 Cittadinanza e Immigrazione del 4 marzo 2025, prot. uscita n. 0028519, di rigetto del permesso di soggiorno per attesa di occupazione;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente alla sottoscrizione del modello 209 per il rilascio del permesso per attesa occupazione innanzi allo Sportello Unico Immigrazione con decorrenza immediata.
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto da
Mohammed Bouslamah, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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