Tar Calabria - CatanzaroSEZIONE PRIMA16 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600457/2026

Del Ddg Dell’u.s.r. Calabria Prot. 19596 Del 11.07.2025 Con Cui È Stata Approvata La Graduatoria Di Merito Del Concorso Per Titoli Ed Esami Per L’accesso Ai Ruoli Del Personale Docente Della Scuola Secondaria Di I E Ii Grado Su Posto Comune E Di Sostegno, Per La Classe Di Concorso As2b (ex Ab24) – Lingue E Culture Straniere Nell’istruzione Secondaria Di Ii Grado (inglese) Per La Regione Calabria, Nonché Dei Conseguenti Decreti Prot. 22019/2025, Prot. 22694/2025 E Prot. 23172/2025.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Martina Ilaria Riolo ha proposto ricorso davanti al TAR Calabria per impugnare i decreti relativi al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sulla classe di concorso AS2B, relativa a Lingue e culture straniere con specializzazione in Inglese, per la Regione Calabria. Il ricorso non si è limitato unicamente alla graduatoria di merito approvata con decreto 19596 dell'11 luglio 2025, ma ha esteso l'impugnazione anche ai successivi provvedimenti di rettifica parziale dell'elenco degli idonei del 1° agosto 2025, di integrazione della graduatoria dell'8 agosto 2025 e di immissione in ruolo del 13 agosto 2025 per l'anno scolastico 2025/2026. La ricorrente ha lamentato vizi in uno o più stadi del procedimento concorsuale che avrebbe inciso sulla legittimità complessiva della graduatoria e dei conseguenti effetti amministrativi.

Il quadro normativo

In materia di concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, trovano applicazione i principi costituzionali di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra i candidati, nonché le norme di cui al decreto legislativo 36/2022 e successive modifiche che disciplinano il reclutamento del personale docente. La procedura concorsuale deve rispettare rigorosamente le fasi di valutazione delle prove scritte e orali, la compilazione della graduatoria, la comunicazione ufficiale dei risultati e la successiva immissione in ruolo. L'amministrazione scolastica è tenuta a garantire la conformità dei propri atti ai parametri normativi e ai principi del diritto amministrativo, risultando sindacabili dinanzi al giudice amministrativo i comportamenti che violino tali prescrizioni.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità amministrativa della graduatoria concorsuale e della catena di atti successivi che vi facevano seguito, in quanto la ricorrente sosteneva di essere stata lesa nei propri diritti nell'ambito del procedimento valutativo e classificativo. Il carattere cumulativo dell'impugnazione, che ha interessato non solo il provvedimento principale ma anche i decreti correttivi e l'atto di immissione in ruolo, attesta l'importanza della questione sottesa al ricorso, ovvero la necessità di verificare se l'amministrazione avesse agito conformemente alla legge nella formazione e nell'implementazione della graduatoria stessa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona del collegio presieduto da Gerardo Mastrandrea e composto dai referendari Arturo Levato e Valeria Palmisano, ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti nel corso dei procedimenti amministrativi. Sebbene la sentenza qui disponibile non contenga nella sua interezza l'articolata sezione delle motivazioni, il collegio ha ritenuto fondati i vizi lamentati dalla ricorrente, giudicando la graduatoria e gli atti ad essa correlati non conforme alle prescrizioni normative applicabili. Il giudice ha quindi ordinato l'annullamento dei provvedimenti impugnati nelle forme e nei limiti espressamente individuati nella parte motiva della sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria accoglie il ricorso proposto da Martina Ilaria Riolo e per questo motivo annulla i decreti prot. 19596 del 11 luglio 2025, prot. 22019 dell'1 agosto 2025, prot. 22694 dell'8 agosto 2025 e prot. 23172 del 13 agosto 2025. Le spese processuali sono compensate tra le parti. Il TAR ordina inoltre all'amministrazione competente l'esecuzione della sentenza e la conformazione degli atti amministrativi ai principi enunciati nel provvedimento giurisdizionale.

Massima

La graduatoria di un concorso pubblico per docenti, ove viziata da errori procedurali o violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, è passibile di annullamento da parte del giudice amministrativo con conseguente obbligo per l'amministrazione di riformulazione corretta del provvedimento. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Gerardo Mastrandrea, Presidente Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore Valeria Palmisano, Referendario per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell'U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell'1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all'elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell'8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l'immissione in ruolo, per l'anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all'individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B. sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2025, proposto da: Martina Ilaria Riolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; di Simona Galentino, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e gli ulteriori atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: Esito: ACCOGLIE Tribunale: TAR CALABRIA - CATANZARO Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 16/03/2026

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gerardo Mastrandrea,	Presidente
Arturo Levato,	Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria;
- del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei;
- del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria;
- del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B.
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2025, proposto da:
Martina Ilaria Riolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
di Simona Galentino, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e gli ulteriori atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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