DEL DECRETO PROT. 19596 DEL 11.07.2025, ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL’U.S.R. CALABRIA, CON CUI È STATA APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO, PER LA CLASSE DI CONCORSO AS2B (EX AB24) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PER LA REGIONE CALABRIA
| Tribunale | TAR CALABRIA - CATANZARO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 marzo 2026 |
| Numero | 202600455/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia origina da un concorso pubblico indetto per titoli ed esami destinato al reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, relativamente alla classe di concorso AS2B, ovvero Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di secondo grado con specializzazione in Inglese, per la Regione Calabria. Agazio Rosanò, candidato al suddetto concorso, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria una serie di decreti emanati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rispettivamente in data 11 luglio 2025 (approvazione della graduatoria di merito), 1 agosto 2025 (rettifica parziale dell'elenco degli idonei), 8 agosto 2025 (integrazione della graduatoria) e 13 agosto 2025 (disposizione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026). Il ricorrente ha contestato la legittimità di tali provvedimenti, evidentemente ritenendoli viziati sotto il profilo della corretta applicazione della normativa concorsuale e della tutela dei suoi diritti procedurali e sostanziali.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e dalle successive normative in tema di reclutamento del personale docente, come modificate dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle disposizioni contenute nel cosiddetto "decreto Brunetta" sul pubblico impiego. I concorsi per docenti sono regolati da specifici bandi emanati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, i quali devono conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo quali la trasparenza, l'imparzialità, la corretta valutazione dei titoli e delle prove d'esame, l'assenza di discriminazioni tra i candidati. La graduatoria di merito costituisce un atto amministrativo vincolante per l'amministrazione scolastica, poiché determina l'ordine di priorità per le immissioni in ruolo. Ogni vizio nel processo di formazione della graduatoria può invalidare l'intero provvedimento e obbligare l'amministrazione a ricostituirla secondo le corrette modalità procedurali.
La questione giuridica
La controversia incentra su una questione fondamentale di legittimità amministrativa: se la graduatoria di merito e i conseguenti decreti di immissione in ruolo siano stati adottati nel pieno rispetto della normativa concorsuale e dei diritti procedurali del ricorrente. Il ricorso sottintende vizi significativi nelle modalità di valutazione, selezione o composizione della graduatoria stessa, tali da compromettere la legittimità dell'intero procedimento di reclutamento. La questione riveste carattere essenziale poiché attiene ai diritti costituzionali relativi all'accesso equo al pubblico impiego e all'imparzialità della selezione del personale statale, nonché ai diritti soggettivi del ricorrente nel partecipare a un concorso secondo regole certe e applicate uniformemente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, ha ritenuto sussistenti violazioni nella legittimità dei provvedimenti impugnati che hanno indotto all'annullamento della graduatoria. Sebbene il testo della sentenza non esponga diffusamente la motivazione, l'accoglimento del ricorso segnala che il collegio giudicante ha riscontrato vizi procedurali o sostanziali nella formazione della graduatoria tali da renderla illegittima. Il giudice amministrativo ha valutato probabilmente questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, alla regolarità delle prove d'esame, all'assenza di discriminazioni tra candidati o alla conformità del procedimento con le disposizioni normative applicabili. La decisione di accogliere integralmente il ricorso, annullando non soltanto la graduatoria ma anche i decreti successivi di rettifica, integrazione e immissione in ruolo, manifesta la gravità dei vizi riscontrati e l'impossibilità di salvare anche solo parzialmente i provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso proposto da Agazio Rosanò e ha annullato il decreto del Direttore Generale dell'USR Calabria del 11 luglio 2025 di approvazione della graduatoria di merito, nonché gli ulteriori decreti del 1 agosto, dell'8 agosto e del 13 agosto 2025 aventi ad oggetto la rettifica, l'integrazione della graduatoria e l'immissione in ruolo. Con l'annullamento di detti provvedimenti, il giudice amministrativo ha ripristinato la situazione giuridica precedente e ha obbligato l'amministrazione scolastica a ricostituire il procedimento di reclutamento per la classe di concorso AS2B secondo le corrette modalità procedurali e normative. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
L'amministrazione scolastica deve sottoporre a verifica giudiziale i propri provvedimenti di reclutamento qualora sussistano vizi procedurali significativi nella formazione della graduatoria di merito, essendo l'annullamento dei provvedimenti la conseguenza inevitabile dell'accertamento di illegittimità nel procedimento concorsuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Gerardo Mastrandrea, Presidente Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore Valeria Palmisano, Referendario per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B. sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2025, proposto da: Agazio Rosanò, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; di Simona Galentino, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e gli ulteriori atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →