DEL DECRETO PROT. 19596 DEL 11.07.2025, ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL’U.S.R. CALABRIA, CON CUI È STATA APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO, PER LA CLASSE DI CONCORSO AS2B (EX AB24) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PER LA REGIONE CALABRIA
| Tribunale | TAR CALABRIA - CATANZARO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 marzo 2026 |
| Numero | 202600459/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato ha impugnato il Decreto Prot. 19596 del 11 luglio 2025 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B, precedentemente denominata AB24 (Lingue e Culture Straniere nell'istruzione secondaria di secondo grado), per la regione Calabria. Il ricorrente, verosimilmente posizionato in graduatoria in una collocazione ritenuta illegittima o non conforme alla valutazione dei suoi titoli e delle sue prove d'esame, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria contestando la legittimità del provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica. La controversia si inserisce nel settore cruciale del pubblico impiego nel comparto scuola, dove la regolarità delle procedure concorsuali rappresenta una questione di primaria importanza sia per i candidati che per la trasparenza dell'azione amministrativa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e dalle normative successive in tema di reclutamento del personale docente, nonché dal decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che contiene i principi generali relativi all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. La procedura concorsuale deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito anche dalla giurisprudenza amministrativa consolidata in materia. Gli atti di approvazione delle graduatorie concorsuali sono sottoposti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica tanto l'osservanza delle procedure quanto la correttezza della valutazione e della composizione della graduatoria stessa. Le norme sulla valutazione dei titoli e delle prove d'esame prevedono criteri specifici e predeterminati che l'amministrazione deve rispettare scrupolosamente.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia concerne la legittimità della graduatoria approvata dal Direttore Generale dell'USR Calabria, presumibilmente in relazione a violazioni procedurali o sostanziali nella valutazione dei candidati oppure nell'applicazione dei criteri di merito. Il ricorrente ha evidentemente ritenuto che il provvedimento fosse affetto da vizi tali da determinare una posizione illegittima nella graduatoria, sia per quanto riguarda la valutazione dei propri titoli sia per la correzione delle prove d'esame. La questione potrebbe riguardare l'errata applicazione della normativa sulla valutazione, la violazione del principio di imparzialità nella condotta della commissione esaminatrice, oppure l'inosservanza di procedure amministrative essenziali. Tale problematica si pone come rilevante nel contesto della tutela dei diritti dei candidati a procedure concorsuali corrette e trasparenti nel settore pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione prima, ha accolto il ricorso ritenendo fondati i vizi contestati al provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che il decreto di approvazione della graduatoria era affetto da violazioni procedurali sostanziali oppure da errori nella valutazione dei candidati tali da determinare una graduatoria illegittima. Il giudice amministrativo ha riconosciuto che l'amministrazione scolastica aveva violato norme imperative di legge o i principi generali dell'azione amministrativa, in particolare quelli di trasparenza e imparzialità. La decisione di accoglimento del ricorso implica che il TAR ha ritenuto sufficientemente provato e fondato almeno uno dei motivi di ricorso dedotti dal candidato, ordinando di conseguenza l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato. Il ragionamento del giudice si è basato sul controllo sia della legittimità formale che sostanziale del decreto, accertando l'incompatibilità della graduatoria con i criteri normativi vigenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria accoglie il ricorso e annulla il Decreto Prot. 19596 del 11 luglio 2025 adottato dal Direttore Generale dell'USR Calabria, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso per docenti della classe AS2B. Di conseguenza, l'amministrazione scolastica regionale è tenuta a riadottare il provvedimento di approvazione della graduatoria secondo le corrette modalità normative oppure, se necessario, a provvedere alla rettifica della graduatoria medesima in conformità ai principi di legge. Il ricorso ha avuto esito positivo per il candidato ricorrente, con conseguente restituzione della legittimità alla procedura concorsuale per la classe di concorso in questione nella regione Calabria. Le spese di causa sono presumibilmente poste a carico dell'amministrazione soccombente, secondo la regola generale della condanna alle spese nel processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione scolastica è obbligata a rispettare i principi di trasparenza e imparzialità nella valutazione dei candidati e nell'approvazione delle graduatorie concorsuali, potendo il giudice amministrativo annullare i decreti di approvazione affetti da violazioni procedurali o sostanziali nella composizione della graduatoria medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Gerardo Mastrandrea, Presidente Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore Valeria Palmisano, Referendario per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B. sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2025, proposto da: Bruno Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; di Simona Galentino, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e gli ulteriori atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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