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Sentenza n. 202600137/2026
22 gennaio 2026

Sentenza n. 202600137/2026

DEL DECRETO PROT. N. 39958 DEL 12/09/22, AVENTE AD OGGETTO LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – UE N. I05163821, NOTIFICATO IN DATA 16/09/2022.

TribunaleTAR CALABRIA - CATANZARO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data22 gennaio 2026
Numero202600137/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto avverso il decreto della Prefettura della provincia interessata, protocollo numero 39958 del 12 settembre 2022, che ordinava la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo dell'Unione Europea, numero I05163821, notificato al ricorrente il 16 settembre 2022. Il ricorrente, titolare di un status giuridico particolarmente tutelato dalla normativa italiana e dell'Unione Europea, si è trovato di fronte a un provvedimento amministrativo che gli toglieva una posizione giuridica acquisita, quella del soggiornante di lungo periodo UE, che rappresenta una condizione di stabilità residenziale e di accesso ai diritti sociali riconosciuta dal sistema normativo comunitario. La revoca comporterebbe conseguenze significative per il ricorrente in termini di permanenza nel territorio italiano, accesso ai servizi e esercizio dei diritti inerenti alla libera circolazione nello spazio Schengen. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento adendo le vie giurisdizionali amministrative presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Il quadro normativo

La disciplina dei soggiornanti di lungo periodo dell'Unione Europea è contenuta nel Decreto Legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, come modificato dalla Direttiva comunitaria numero 2003/109/CE e dagli atti normativi di recepimento nazionale. I soggiornanti di lungo periodo UE costituiscono una categoria normativa distinta e maggiormente tutelata rispetto ai soggiornanti ordinari, con diritti e garanzie procedurali rafforzate riconosciute direttamente dalla normativa comunitaria. La revoca del permesso di soggiorno, in particolare per i soggiornanti di lungo periodo, è ammessa solo in circostanze tassativamente previste dalla legge e con il rigoroso rispetto delle procedure amministrative e delle garanzie del contraddittorio. La normativa impone inoltre il rispetto dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, nonché il pieno riconoscimento dei diritti di difesa nel corso del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo ha dovuto decidere se il decreto di revoca fosse stato adottato legittimamente, cioè se ricorressero effettivamente i presupposti normativi richiesti dalla legge per privare il ricorrente del status di soggiornante di lungo periodo UE. In particolare, doveva verificare se il provvedimento fosse stato fondato su motivi di ordine pubblico e sicurezza sufficientemente documentati e proporzionati, se fosse stato rispettato il procedimento amministrativo con le dovute garanzie di partecipazione e difesa, e se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa comunitaria in materia di protezione dei soggiornanti stabilmente residenti. La questione toccava aspetti delicati della legalità amministrativa e del rispetto dei diritti fondamentali in materia di libera circolazione e residenza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Calabria ha valutato il ricorso ritenendo che il decreto di revoca non potesse reggersi su fondamenti idonei o presentasse vizi procedurali e sostanziali rilevanti. Il giudice ha probabilmente riscontrato che il provvedimento difettava dei presupposti fattuali o giuridici richiesti dalla normativa di settore, o che il procedimento non era stato condotto nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e della partecipazione, oppure che era stata violata la disciplina sulla proporzionalità dell'atto. È verosimile che il TAR abbia anche approfondito l'applicazione corretta della normativa comunitaria sulla tutela del soggiornante di lungo periodo, ritenendo che le ragioni addotte dall'amministrazione non giustificassero una misura così restrittiva dei diritti acquisiti del ricorrente. L'accoglimento del ricorso evidenzia che il giudice ha ritenuto il decreto affetto da illegittimità che ne ha comportato l'annullamento totale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso e conseguentemente annullato il decreto numero 39958 del 12 settembre 2022, restituendo al ricorrente il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo dell'Unione Europea. Il provvedimento prefettizio perde ogni effetto giuridico e il ricorrente recupera la posizione giuridica che deteneva prima della notificazione del decreto di revoca. La sentenza implica altresì il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente che aveva emanato il decreto illegittimo, potenzialmente con conseguenze risarcitorie laddove il ricorrente avesse subito danni dalla disapplicazione errata della normativa.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo dell'Unione Europea è illegittima e deve essere annullata quando manchi il fondamento nei presupposti normativi tassativi di legge oppure non sia stato rispettato il procedimento amministrativo con piene garanzie di tutela dei diritti di difesa e di applicazione corretta della normativa comunitaria sulla libera circolazione e sulla protezione dei soggetti stabilmente residenti nel territorio dell'Unione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ivo Correale,	Presidente, Estensore
Francesco Tallaro,	Consigliere
Federico Baffa,	Referendario
per l'annullamento
del Decreto prot. n.  -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo –-OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere al riesame della fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che il ricorrente potrà dedurre in contraddittorio, sulla sua attuale attività lavorativa e su eventuali legami familiari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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