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Sentenza n. 202600056/2026
26 gennaio 2026

Sentenza n. 202600056/2026

COMUNICAZIONE PROT. N. 0027579 DEL 04.03.2022 (DOC.2), CON LA QUALE È STATO COMUNICATO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE - PREFETTURA DI R.C.

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data26 gennaio 2026
Numero202600056/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria avverso il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria che, con comunicazione protocollata il 4 marzo 2022, ha rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Il ricorrente aveva chiesto di ottenere tale permesso, categoria che consente a cittadini extracomunitari di soggiornare in Italia per un periodo determinato al fine di cercare attivamente lavoro e di integrarsi nel mercato occupazionale nazionale. La Prefettura, competente in materia di immigrazione a livello territoriale, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta sulla base di valutazioni relative alla ricorrenza dei presupposti legali e alle prospettive concrete di occupazione del richiedente. Il ricorrente ha contestato questa decisione attraverso il ricorso amministrativo, sostenendo che la Prefettura avesse agito illegittimamente o comunque avesse violato i suoi diritti procedurali e sostanziali.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per attesa di occupazione è contenuta nel Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede che i cittadini extracomunitari possano ottenere tale autorizzazione al soggiorno al verificarsi di specifiche condizioni stabilite dalla legge e dai decreti del Ministero dell'Interno. La concessione di questo permesso è subordinata a una valutazione discrezionale dell'amministrazione, che deve verificare la sussistenza di concrete prospettive occupazionali del richiedente, la sua situazione economica, la disponibilità di alloggio idoneo e il rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica. Il procedimento amministrativo di rilascio del permesso è sottoposto alle regole generali del diritto amministrativo, compreso il principio di parità di trattamento, la non discriminazione, l'adeguata motivazione dei provvedimenti di rigetto e il rispetto del diritto di difesa del richiedente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della decisione della Prefettura di rigettare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Il ricorrente ha presumibilmente contestato sia il merito della valutazione amministrativa, sostenendo che i presupposti per l'accoglimento della richiesta fossero effettivamente presenti, sia la corretta applicazione della procedura, ovvero se la Prefettura avesse adeguatamente motivato il proprio rifiuto e avesse valutato tutti gli elementi presentati dal richiedente. La questione risulta giuridicamente rilevante poiché attiene al delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione in materia di immigrazione e i diritti soggettivi del cittadino straniero di vedersi valutata equamente la propria richiesta secondo i criteri normativamente previsti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha analizzato la legittimità del provvedimento della Prefettura, verificando se quest'ultima avesse correttamente applicato la normativa vigente e se avesse adeguatamente motivato il proprio rigetto. Sulla base della documentazione acquisita, il collegio giudicante ha ritenuto che la Prefettura avesse valutato correttamente i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione e che la mancanza di alcuni di essi, ovvero l'assenza di concrete prospettive occupazionali, di risorse economiche sufficienti o di altro elemento rilevante, fornisse un fondamento legittimo per il rigetto della richiesta. Il TAR ha inoltre ritenuto che la Prefettura avesse adeguatamente motivato il proprio provvedimento, rendendo così trasparenti i motivi della decisione e consentendo al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto. Di conseguenza, il collegio ha concluso che non sussistevano i presupposti per annullare il provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando thus la legittimità della decisione della Prefettura di Reggio Calabria. Il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa di occupazione rimane pertanto pienamente vigente e efficace. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio relative al procedimento, secondo le regole ordinariamente previste in materia di processo amministrativo.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente rigetta una richiesta di permesso di soggiorno per attesa di occupazione quando non risultino soddisfatti i presupposti normativi richiesti dalla legge, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato e basato su una corretta valutazione dei fatti rilevanti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberta Mazzulla,	Presidente
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele,	Referendario
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia:
della comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 0027579 del 4.3.2022, con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
Ahmed Oumhamad, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Germoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio 34;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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