Sentenza n. 202600124/2026
Giudizio Di Ottemperanza - Stranieri-Permesso Di Soggiorno- Sentenza N. 776/2024 Pubblicata Dal Tribunale Amministrativo Regionale Per La Calabria, Sezione Staccata Di Reggio Calabria, In Data 27.12.2024, Nel Procedimento N. 133/2024 Reg.ric.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente giudizio di ottemperanza riguarda l'inadempimento da parte dell'amministrazione competente di una precedente decisione giurisdizionale relativa al rilascio di un permesso di soggiorno a favore di uno straniero. Il ricorrente si è visto costretto a instaurare un nuovo giudizio dinanzi al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per ottenere l'esecuzione della sentenza già depositata in suo favore nel procedimento numero 133/2024, poiché l'ente pubblico aveva mantenuto un atteggiamento di inerzia amministrativa, rifiutandosi di compiere gli atti doverosi. La situazione rappresenta un caso paradigmatico di fallimento della funzione amministrativa nei confronti di un diritto fondamentale quale quello alla libera circolazione e al soggiorno sul territorio nazionale, per il quale la legge prevede specifici percorsi procedurali volti a garantire la massima celerità e trasparenza. Il ricorso si è quindi incentrato sulla necessità di vincere la resistenza passiva dell'amministrazione e di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale già riconosciuta dalla sentenza non ottemperata.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, che contiene la normativa generale sull'immigrazione e sugli stranieri, incluse le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Le disposizioni relative ai giudizi di ottemperanza trovano fondamento negli articoli 114 e seguenti del codice del processo amministrativo, che permettono al ricorrente di denunciare l'inadempimento di una sentenza già passata in giudicato e di chiedere l'intervento del giudice per costringere l'amministrazione a eseguire gli obblighi prescritti. La figura del commissario ad acta, prevista dall'ordinamento amministrativo, rappresenta uno strumento straordinario di tutela che consente al magistrato di sostituire l'amministrazione inerme nella realizzazione di atti doverosi, garantendo così l'effettività della tutela e il rispetto del principio di legalità. Tali norme si pongono in raccordo con i principi costituzionali di diritto alla difesa e di accesso alla giustizia, nonché con i vincoli derivanti dagli impegni internazionali dell'Italia in materia di protezione degli stranieri.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale affrontato dal collegio giudicante è stata la valutazione dell'inadempimento della sentenza precedente e la conseguente determinazione della necessità di una pronuncia di ottemperanza con nomina di commissario ad acta. Il giudice ha dovuto valutare se la condotta omissiva dell'amministrazione caratterizzasse effettivamente una violazione dell'obbligo di esecuzione delle sentenze, ovvero se fossero state poste in essere le condizioni legittimanti il ricorso a tale misura eccezionale. La questione si connette inoltre alla tutela effettiva dei diritti dello straniero e al problema dell'inerzia amministrativa quale forma di violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, tema che assume rilievo costituzionale e sovranazionale.
La motivazione del giudice
Il tribunale amministrativo ha ritenuto provata l'inadempienza dell'ente pubblico e ha concluso che la nomina di un commissario ad acta rappresentasse lo strumento appropriato e proporzionato per garantire l'effettività della tutela precedentemente accordata con la sentenza non eseguita. Il giudice ha valorizzato la circostanza che l'amministrazione, pur vincolata dal precetto giurisdizionale, aveva continuato a mantenere un atteggiamento di inerzia, in violazione del dovere di leale cooperazione con la magistratura amministrativa e dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio della pubblica amministrazione. L'ordine di nomina del commissario ad acta si configura quindi come rimedio ultimo ma necessario di fronte all'assenza di altra soluzione adeguata a vincere la resistenza passiva dell'ente. Tale scelta si inscrive nel contesto della giurisprudenza amministrativa più moderna e sensibile alla necessità di rendere effettive le decisioni giurisdizionali, soprattutto in materia di diritti fondamentali della persona.
La decisione
Il tribunale ha disposto la nomina di un commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari per compiere gli atti dovuti in materia di rilascio del permesso di soggiorno che l'amministrazione aveva omesso di eseguire. Tale misura, revocabile qualora l'amministrazione stessa provveda spontaneamente al riconoscimento e all'esecuzione del diritto riconosciuto dalla sentenza precedente, rappresenta un intervento sostitutivo della funzione amministrativa straordinariamente giustificato dall'inerzia dell'ente. La decisione ha quindi il concreto effetto di sottrarre la decisione dal potere discrezionale dell'amministrazione e di affidare direttamente a un soggetto terzo l'onere di realizzare il diritto già giudizialmente accertato.
Massima
L'inerzia amministrativa nel compimento di atti doverosi conseguenti a sentenza giudiziale legittima il ricorso straordinario alla nomina di commissario ad acta, quale rimedio di tutela effettiva specialmente in materia di permessi di soggiorno e di diritti fondamentali della persona straniera.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente, Estensore Roberta Mazzulla, Primo Referendario Giuseppe Nicastro, Referendario per l'ottemperanza della sentenza n. 776/2024 del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, fissando al SUI un termine entro il quale convocare le parti per la definizione della domanda di conversione del permesso di soggiorno e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nominare, ove occorra, un Commissario ad acta per procedere sostitutivamente alla emanazione del provvedimento amministrativo; fissare una somma di danaro dovuta dalla resistente amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da Dalvir Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Sportello Unico Immigrazione Reggio Calabria, non costituito in giudizio; Luigi Trimboli, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione. Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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