Tar Calabria - Reggio CalabriaSEZIONE PRIMA2 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600142/2026

Giudizio Di Ottemperanza - Stranieri-Permesso Di Soggiorno Sentenza N. 721/2024 Pubblicata Dal Tribunale Amministrativo Regionale Per La Calabria, Sezione Staccata Di Reggio Calabria, In Data 03.12.2024, Nel Procedimento N. 127/2024 Reg.ric.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha già conseguito una sentenza favorevole dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, in un precedente giudizio di merito contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria. La sentenza, formatasi come giudicato, conteneva provvedimenti a favore del ricorrente che l'amministrazione aveva l'obbligo legale di eseguire. Nonostante il passare del tempo, l'amministrazione convenuta non ha dato piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale, comportandosi in violazione del principio fondamentale di obbedienza al giudicato che caratterizza lo stato di diritto. Per questa ragione, il ricorrente si è visto costretto a promuovere un nuovo giudizio, specificamente il ricorso per ottemperanza previsto dal codice del processo amministrativo, al fine di ottenere coattivamente ciò che il giudice aveva già ordinato e che l'amministrazione aveva omesso di compiere spontaneamente. Il ricorso è stato depositato nel 2025, registrato al numero 559, davanti alla stessa sezione territoriale che aveva pronunciato il giudicato.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dalle norme sulla ottemperanza ai giudicati contenute nel codice del processo amministrativo, in particolare gli articoli 112 e seguenti, che consentono a chi ha vinto una causa amministrativa di ricorrere dinanzi al giudice per ottenere l'esecuzione forzata del provvedimento quando l'amministrazione non vi adempie spontaneamente. Applicabili sono altresì le disposizioni in materia di Commissario ad acta, figura ausiliaria del giudice che interviene quando persiste l'inadempienza dell'amministrazione per dare esecuzione al provvedimento giudiziale in luogo dell'amministrazione morosa. Il principio generale a cui si ispira questa disciplina è l'effettività della tutela amministrativa, ossia la garanzia che le sentenze amministrative non rimangono mere dichiarazioni di diritto ma trovano attuazione concreta nel mondo reale. L'articolo 114 del codice del processo amministrativo disciplina specificamente la penalità di mora, che il ricorrente ha chiesto ma che il giudice ha successivamente rigettato.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è se l'amministrazione possa sottrarsi all'esecuzione di un giudicato amministrativo e quale sia il rimedio processuale adeguato per costringere l'amministrazione inerte a dare attuazione al provvedimento. In secundis, il giudice doveva valutare se alla mancata ottemperanza dovesse conseguire il pagamento di una penalità di mora a carico dell'amministrazione e quale entità dovesse assumere il ruolo di Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. La questione tocca il profondo del diritto amministrativo italiano, concernente il vincolo di obbedienza che l'amministrazione pubblica ha verso le decisioni del giudice, un principio cardine della separazione dei poteri e dello stato di diritto.

La motivazione del giudice

Il collegio ha considerato gli atti della causa e ha valutato che il ricorrente aveva diritto a che la sua sentenza precedente fosse effettivamente eseguita. Il giudice ha ritenuto che la mancata esecuzione non fosse tollerabile e che fosse necessario intervenire con strumenti coattivi per costringere l'amministrazione al compimento del proprio dovere. Pur non esplicitandola diffusamente nel breve dispositivo, la logica argomentativa sottesa è che l'amministrazione non può restare inerte di fronte a un giudicato e che l'ordine del giudice deve trovare piena attuazione. Quanto alla penalità di mora, il collegio ha reputato che il rigetto di tale domanda fosse la soluzione più appropriata al caso concreto, probabilmente valutando che lo strumento del Commissario ad acta fosse già una sanzione sufficientemente efficace. Ha infine ritenuto ragionevole condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, riconoscendo così una responsabilità dell'amministrazione nel conflitto processuale.

La decisione

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso e ha ordinato all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza precedente entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Ha nominato il Prefetto di Catanzaro come Commissario ad acta, figura che potrà intervenire d'autorità nel caso in cui l'amministrazione non ottemperi entro il termine prefissato, con facoltà di delega e secondo le modalità specificate nella motivazione. Il giudice ha rigettato la richiesta di penalità di mora e ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite nel valore di cinquecento euro, oltre rimborsi e contributi forfettari secondo la legge. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di altri soggetti menzionati, a tutela della privacy secondo le normative di protezione dei dati personali.

Massima

La mancata ottemperanza a un giudicato amministrativo da parte dell'amministrazione pubblica può essere coattivamente forzata mediante il ricorso per ottemperanza e la conseguente nomina di un Commissario ad acta, quale organo ausiliario della giurisdizione amministrativa incaricato di dare esecuzione al provvedimento in luogo dell'amministrazione morosa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Calabria - Reggio Calabria

n. 202600319/2026 · 24 aprile 2026
Giudizio Di Ottemperanza - Reddito Di Cittadinanza - Esecuzione Del Giudicato Formatosi A Seguito Di Sentenza N. 814/2023 Tribunale Di Locri Sezione Lavoro Pubblicata In Data 22/09/2023 A Definizione Del Procedimento N. 2034/22 R.g.a.c.l. Tribunale Di Locri Calabria, Notificata All'inps In Data 13/12/2023
NOMINA COMMISSARIO A
n. 202600335/2026 · 24 aprile 2026
Provvedimento Di Rigetto Della Questura Della Provincia Di Reggio Calabria Cat. A12/2022/imm./ii Sez. Nr. Datato 28/6/2022 Notificato Il 19/7/2022 Sull'istanza Tesa Ad Ottenere Il Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro.
Inammissibile
n. 202600310/2026 · 22 aprile 2026
Provvedimento Di Rigetto Della Questura Della Provincia Di Reggio Calabria Cat. A12/2022/imm./ii Sez. Nr 46 Datato 10/09/2022 Notificato Il 09/09/2022 Sull'istanza Tesa Ad Ottenere Il Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo,
Respinto
n. 202600231/2026 · 26 marzo 2026
Provvedimento Di Revoca Permesso Di Soggiorno Cat. A/12/2023/imm./iisez.-Nr.18 Emesso In Data 04.05.2023 Dalla Questura Di Reggio Calabria E Notificato In Data 11 Agosto 2023;
DICHIARA CESSATA MAT

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash