AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600143/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600143/2026

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA- STRANIERI-PERMESSO DI SOGGIORNO-SENTENZA N. 724/2024 PUBBLICATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, IN DATA 05.12.2024, NEL PROCEDIMENTO N. 159/2024 REG.RIC

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data2 marzo 2026
Numero202600143/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria avverso un provvedimento dell'amministrazione competente che aveva rigettato la sua istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, determinando così una situazione di precaria posizione giuridica e fattuale nel territorio italiano. La sentenza n. 724/2024, pubblicata il 5 dicembre 2024, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando espressamente all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento conforme ai principi di legge e alle risultanze istruttorie. Trascorso il termine ordinario per l'ottemperanza (solitamente novanta giorni dalla comunicazione della sentenza), l'amministrazione non ha provveduto a rilasciare il permesso di soggiorno né ha adottato il nuovo provvedimento dovuto. Il ricorrente ha quindi presentato un giudizio di ottemperanza innanzi al medesimo giudice amministrativo, al fine di ottenere l'esecuzione concreta della sentenza di annullamento.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle normative europee in materia di diritto di soggiorno e protezione internazionale, che identificano tassativamente i presupposti per il rilascio e la permanenza di cittadini stranieri in territorio italiano. I giudizi di ottemperanza sono regolati dagli articoli 117 e 118 del codice del processo amministrativo, che conferiscono al giudice amministrativo il potere di adottare misure coattive qualora l'amministrazione non ottemperi spontaneamente a una sentenza di annullamento. La nomina di un commissario ad acta rappresenta lo strumento estremo e più incisivo per garantire l'esecuzione di una sentenza, operando una surrogazione del giudice alle funzioni amministrative dell'ente inadempiente.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'inadempienza dell'amministrazione nel dare esecuzione al giudice relativamente all'adozione di un nuovo provvedimento sulla richiesta di permesso di soggiorno, questione che incide direttamente sul godimento di diritti fondamentali della persona, quali la libertà di circolazione, il diritto al lavoro e la permanenza legale nel territorio dello Stato. La fattispecie tocca il difficile equilibrio tra il principio del controllo giurisdizionale sull'amministrazione e l'esigenza di preservare margini di discrezionalità amministrativa nell'esercizio dei poteri in materia di immigrazione. Dalla mancata ottemperanza spontanea emergeva anche una questione organizzativa e procedurale relativa alla responsabilità dell'amministrazione e ai rimedi disponibili per i cittadini dinanzi all'inerzia della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che il termine ordinario per l'ottemperanza era decorso senza che l'amministrazione provvedesse, accertando così l'inadempienza e la conseguente necessità di ricorrere a misure coattive. Il collegio ha valutato come, nella materia dello straniero e del permesso di soggiorno, l'inerzia amministrativa configura una violazione del diritto fondamentale della persona e determina un pregiudizio ingiusto e concreto nella vita del ricorrente. Il giudice ha ritenuto che la nomina di un commissario ad acta rappresentasse l'unica soluzione efficace e proporzionata per garantire l'attuazione della sentenza di annullamento, superando così l'ostacolo opposto dall'amministrazione inadempiente. Il ragionamento del TAR si è fondato sulla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui i giudici amministrativi dispongono di ampi poteri sostitutivi quando la discrezionalità amministrativa non presenta margini di incertezza tecnica e il contenuto del provvedimento dovuto sia univocamente determinato dalla norma.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha deciso di nominare un commissario ad acta al quale affidare il potere di adottare il provvedimento relativo al permesso di soggiorno dovuto in ottemperanza alla sentenza n. 724/2024. Il commissario agirà con i poteri e secondo le modalità ordinariamente attribuiti all'amministrazione competente, e il suo provvedimento assumerà la medesima efficacia giuridica di quello che avrebbe dovuto emanare l'ufficio pubblico. L'amministrazione sarà inoltre condannata al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di ottemperanza.

Massima

L'amministrazione che non ottemperi spontaneamente a una sentenza di annullamento in materia di permesso di soggiorno entro il termine ordinario è assoggettata alla nomina di commissario ad acta al fine di garantire l'esecuzione della tutela giurisdizionale del diritto dello straniero alla permanenza legale nel territorio italiano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37;
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →