GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - STRANIERI-PERMESSO DI SOGGIORNO - SENTENZA N. 722/2024 PUBBLICATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, IN DATA 03.12.2024, NEL PROCEDIMENTO N. 155/2024 REG.RIC.
| Tribunale | TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 5 marzo 2026 |
| Numero | 202600172/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso promosso da uno straniero ha ad oggetto il mancato rispetto di una sentenza amministrativa precedente che aveva ordinato l'annullamento di un provvedimento negativo riguardante il permesso di soggiorno. La controversia nasce dalla non ottemperanza dell'amministrazione competente, che omette di eseguire quanto disposto dal giudice amministrativo in un precedente giudizio. Lo straniero ricorrente, rimasto privo della tutela riconosciutagli dalla sentenza di primo grado, si è quindi visto costretto a promuovere un giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per costringere l'ente pubblico inadempiente a dare attuazione concreta alla decisione già raggiunta. Il procedimento si è sviluppato nel corso del 2024, concludendosi con il provvedimento in esame, che rappresenta lo strumento giudiziario per forzare l'esecuzione della precedente sentenza.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dai regolamenti di attuazione, che fissano i presupposti, le modalità e i termini per il rilascio, il rinnovo e le limitazioni di tale documentazione. Il giudizio di ottemperanza è regolato dal codice del processo amministrativo, che consente al ricorrente di domandare al giudice di verificare l'inosservanza di una precedente sentenza e di adottare i provvedimenti necessari per farla rispettare, inclusa la nomina di un commissario ad acta. La nomina del commissario rappresenta lo strumento successivo allorché l'amministrazione, malgrado la sentenza favorevole, continua a non adempiere i propri obblighi, richiedendo quindi l'intervento del potere giudiziario per compiere gli atti che l'amministrazione stessa è tenuta a compiere per legge.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la possibilità e la modalità di ottenere l'effettiva esecuzione di una decisione giudiziaria in materia di stranieri, quando l'amministrazione non provvede spontaneamente nel termine stabilito. La controversia investe il diritto dello straniero a vedere concretamente attuata la tutela riconosciuta dalla sentenza e il dovere dell'amministrazione di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali, nonché i presupposti per l'intervento sostitutivo del giudice mediante la nomina di un magistrato commissario. In particolare, è in discussione se la mancanza di adempimento da parte dell'ente pubblico costituisca violazione grave dei principi dello stato di diritto e della certezza del diritto, giustificando l'intervento sostitutivo della magistratura.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto accertato il mancato adempimento della precedente decisione giudiziale, verificando il perdurare dell'inerzia amministrativa oltre il termine ragionevole per l'ottemperanza. Ha quindi concluso che, data l'inutilità di ulteriori ingiunzioni all'amministrazione, si rendesse necessario il ricorso al rimedio più incisivo previsto dall'ordinamento, ossia la nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere in sostituzione dell'amministrazione gli atti dovuti. Il giudice ha ritenuto non ulteriormente differibile l'attuazione della sentenza, considerato il coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, quali quelli legati alla situazione giuridica dello straniero e al suo diritto di permanenza regolare nel territorio, e ha quindi adottato il provvedimento che forza l'amministrazione a rispettare la legge attraverso l'intervento surrogatorio del commissario.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha ordinato la nomina di un commissario ad acta, quale magistrato delegato incaricato di compiere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente gli atti necessari per dare esecuzione alla precedente sentenza in materia di permesso di soggiorno. Tale provvedimento impone dunque all'ente pubblico di subire l'intervento sostitutivo della magistratura e comporta che il commissario designato procederà al rilascio o all'emissione del provvedimento dovuto, superando così l'ostacolo rappresentato dall'amministrazione inerte. La nomina del commissario rappresenta per lo straniero ricorrente il conseguimento della tutela concreta, mentre per l'amministrazione costituisce una sconfitta procedimentale e una chiara manifestazione dell'illegittimità della propria condotta omissiva.
Massima
La mancata ottemperanza di una sentenza amministrativa in materia di stranieri e permesso di soggiorno, protratta oltre i termini ragionevoli, legittima il giudice a nominare un commissario ad acta per dare esecuzione forzata alla decisione giurisdizionale e garantire l'effettività della tutela dei diritti fondamentali dello straniero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Domenico Gaglioti, Primo Referendario Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria; sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 37; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15; Rocco Morabito, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione. Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altri soggetti comunque menzionati. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →