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Sentenza n. 202600319/2026
24 aprile 2026

Sentenza n. 202600319/2026

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - REDDITO DI CITTADINANZA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI A SEGUITO DI SENTENZA N. 814/2023 TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE LAVORO PUBBLICATA IN DATA 22/09/2023 A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2034/22 R.G.A.C.L. TRIBUNALE DI LOCRI CALABRIA, NOTIFICATA ALL'INPS IN DATA 13/12/2023

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 aprile 2026
Numero202600319/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha ottenuto una sentenza favorevole presso il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, con provvedimento n. 814/2023 pubblicato il 22 settembre 2023, nell'ambito di un procedimento relativo al reddito di cittadinanza. Tale sentenza è stata notificata formalmente all'INPS il 13 dicembre 2023, comunicando all'ente previdenziale l'obbligo di eseguire i provvedimenti ivi statuiti. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi dalla notificazione, l'INPS non ha dato corso agli obblighi impostigli dal giudicato del Tribunale di Locri, mantenendo un atteggiamento di inerzia amministrativa nonostante l'ingiunzione giudiziaria. Di fronte a tale inadempienza, il ricorrente è stato costretto a ricorrere al giudice amministrativo con un giudizio di ottemperanza, esperibile quando un'amministrazione non ottempera volontariamente a una sentenza passata in giudicato. Questa situazione rappresenta una violazione dell'obbligatorietà del giudicato e del principio secondo cui le decisioni giudiziali devono trovare concreta esecuzione nelle fattispecie concrete della vita amministrativa.

Il quadro normativo

Il reddito di cittadinanza costituisce una forma di sostegno economico disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, successivamente convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, e rappresenta un istituto fondamentale di protezione sociale e riduzione della povertà. L'accesso e il mantenimento di tale beneficio sono soggetti a una complessa serie di condizioni normative relative alla cittadinanza, al reddito familiare, al patrimonio e ad altri fattori che l'INPS è tenuta a verificare secondo criteri rigorosi e uniformi. Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dal codice del processo amministrativo ed è lo strumento processuale mediante il quale si constata l'inadempienza di un'amministrazione pubblica nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato. Quando l'amministrazione non provvede spontaneamente all'esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, figura istituzionale incaricata di compiere gli atti che l'amministrazione dovrebbe svolgere, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto di diritto al centro della controversia riguardava se e in che misura l'INPS fosse obbligato ad eseguire il giudicato formatosi con la sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Locri, nonostante lo spirito di inerzia con cui aveva sinora trattato la materia. La questione era complessa perché coinvolgeva il diritto soggettivo del ricorrente al reddito di cittadinanza, determinato positivamente dalla sentenza precedente, e il dovere dell'amministrazione di conformarsi prontamente ai provvedimenti dei giudici. In particolare, era necessario accertare se l'inadempienza dell'INPS fosse consapevole e deliberata, ovvero se vi fossero motivi tecnici o amministrativi che potessero giustificare il ritardo. La questione toccava il principio supremo dell'efficacia dei giudicati e della loro imperativa esecutorietà nei confronti dell'amministrazione pubblica, una questione di rilievo costituzionale e sistemico.

La motivazione del giudice

Il TAR Calabria, nel suo ragionamento, ha presumibilmente riconosciuto la fondatezza della denuncia di inadempienza, constatando che l'INPS non aveva provveduto nei tempi e nei modi dovuti all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri. Il collegio giudicante ha valutato che il decorso del tempo e la persistenza dell'inerzia amministrativa rappresentavano elementi sufficienti per presumere una volontaria sottrazione dall'obbligo di eseguire il giudicato. Ha probabilmente osservato che, dinanzi a tale comportamento, il ricorso a misure coercitive era non solo legittimo ma necessario, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il pieno rispetto dello stato di diritto. Il giudice ha pertanto ritenuto che il ricorso al commissario ad acta fosse lo strumento più appropriato per assicurare che i diritti riconosciuti al ricorrente dalla precedente sentenza trovassero concreta realizzazione. La scelta della nomina del commissario rappresenta un provvedimento cautelativo di forte impatto, sottintendendo un giudizio di grave inadeguatezza dell'amministrazione nel garantire autonomamente l'esecuzione.

La decisione

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha nominato un commissario ad acta con il compito di eseguire quanto disposto dalla sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Locri, sottraendo tale funzione all'INPS. Il commissario ad acta avrà la responsabilità di adottare tutti gli atti amministrativi necessari per conformare la posizione del ricorrente al contenuto della precedente sentenza, operando con la stessa efficacia e vincolatività di un atto amministrativo dell'ente pubblico. In tal modo, il giudice ha garantito che il ricorrente non resti privo della tutela ormai decisa dal giudicato, nonostante l'inerzia amministrativa dell'INPS. La decisione comporta conseguenze significative sia per il ricorrente, che finalmente avrà esecuzione dei suoi diritti, sia per l'INPS, che viene sottoposta a una forma di controllo giudiziario stringente sulla propria attività amministrativa.

Massima

L'inadempienza di un'amministrazione pubblica nell'esecuzione di un giudicato relativo a benefici assistenziali legittima il giudice di ottemperanza a nominare un commissario ad acta, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale e il pieno ossequio del principio della vincolatività dei giudicati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Roberta Mazzulla,	Consigliere
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata in data 22/9/2023 a definizione del procedimento n. 2034/22 R.G.A.C.L. e notificata in data 13/12/2023
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da
Ilario Fazzari, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Accardo e Margherita Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare piena ed integrale esecuzione al giudicato nascente dal titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme da esso nascenti e ancora non corrisposte, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia cui egli è preposto dotato delle necessarie competenze, il quale, su istanza della società ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- condanna l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore degli avvocati Margherita Accardo e Francesca Accardo che ne hanno fatto richiesta;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’I.N.P.S., ancorché non costituita, nonché al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, quale designato Commissario ad acta;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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