Sentenza n. 202600069/2026
Giudizio Di Ottemperanza - Stranieri-Permesso Di Soggiorno-Sentenza N. 733/2024 Pubblicata Dal Tribunale Amministrativo Regionale Per La Calabria, Sezione Staccata Di Reggio Calabria, In Data 10.12.2024, Nel Procedimento N. 162/2024 Reg.ric.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ricorso in sede amministrativa contro un provvedimento relativo al permesso di soggiorno, presumibilmente un diniego di rilascio, di rinnovo o di una variazione delle condizioni. Con la sentenza n. 733/2024 del 10 dicembre 2024, il TAR Calabria ha deciso il ricorso e ha ordinato all'amministrazione competente (Prefettura o Questura) di emanare il provvedimento dovuto, riconoscendo al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno nei termini e nelle forme individuate dalla sentenza medesima. L'amministrazione non ha tuttavia provveduto ad ottemperare al comando giudiziale nei tempi e nei modi prescritti dalla legge. Per questa ragione, il ricorrente ha promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza al fine di costringere l'amministrazione a dare esecuzione a quanto ordinato dal giudice, avvalendosi dei rimedi previsti dal Codice del Processo Amministrativo per contrastare l'inerzia amministrativa.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero, approvato con Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e dal relativo Regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che definiscono le categorie di stranieri che hanno diritto al permesso di soggiorno e le procedure per il suo rilascio e rinnovo. Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 119 del Codice del Processo Amministrativo (Decreto Legislativo n. 104 del 2010), che consente al ricorrente di promuovere un successivo giudizio per accertare e sanzionare la mancata esecuzione di una sentenza amministrativa da parte dell'amministrazione. Quando l'inerzia amministrativa è accertata, il giudice può ricorrere al rimedio della nomina di un commissario ad acta come strumento ultimo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era accertare se l'amministrazione aveva effettivamente ottemperato alla sentenza n. 733/2024 oppure se persisteva uno stato di inerzia che rendeva ineffettivo il diritto riconosciuto dal giudice al ricorrente. Contemporaneamente, il giudice doveva valutare se fossero configurati i presupposti per l'emanazione del rimedio estremo della nomina di un commissario ad acta, ossia se la mancata ottemperanza fosse comprovata e se altre forme di pressione sull'amministrazione risultassero insufficienti. La questione riguardava quindi sia il fatto che l'amministrazione non avesse agito nei termini dovuti sia la necessità di trovare lo strumento più efficace per garantire l'esecuzione concreta della sentenza precedente.
La motivazione del giudice
Il TAR ha accertato il mancato adempimento dell'amministrazione ai comandi della sentenza n. 733/2024, verificando che quest'ultima non aveva provveduto a emettere il permesso di soggiorno secondo le modalità e i tempi stabiliti dal giudice nella sentenza precedente. La Corte ha riconosciuto che la inerzia amministrativa era ingiustificata e che i termini ordinari per l'ottemperanza erano stati superati senza che l'amministrazione fornisse motivate ragioni di impedimento. Di fronte a tale accertamento, il collegio ha ritenuto che i soli provvedimenti ordinari di condanna all'ottemperanza si fossero rivelati insufficienti a garantire il rispetto del comando giudiziale e che fosse quindi necessario ricorrere al rimedio della nomina di un commissario ad acta come unico strumento idoneo a realizzare concretamente il diritto riconosciuto al ricorrente. Il giudice ha quindi ritenuto indispensabile intervenire sostituendosi all'amministrazione nella funzione che questa aveva omesso di esercitare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, con sentenza del 29 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando formalmente la mancata ottemperanza dell'amministrazione alla sentenza n. 733/2024 e ha nominato un commissario ad acta con il mandato di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno (o del provvedimento dovuto secondo le modalità individuate dalla sentenza precedente) in luogo dell'amministrazione inerte. La nomina del commissario ad acta comporta che questi, investito dal giudice di specifici poteri, può operare in completa autonomia e secondo le istruzioni contenute nella stessa sentenza del TAR, senza necessità di ulteriore collaborazione da parte della pubblica amministrazione, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto riconosciuto al ricorrente.
Massima
L'accertamento della mancata ottemperanza di un provvedimento amministrativo a una sentenza che ordina il rilascio di un permesso di soggiorno consente al giudice amministrativo di nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione inerme, assicurando così l'effettività della tutela giurisdizionale riconosciuta al ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 733/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da Harpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Rocco Morabito, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione. Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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