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Sentenza n. 202600072/2026
29 gennaio 2026

Sentenza n. 202600072/2026

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA-STRANIERI-PERMESSO DI SOGGIORNO-SENTENZA N. 744/2024 PUBBLICATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, IN DATA 11.12.2024, NEL PROCEDIMENTO N. 163/2024 REG.RIC

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data29 gennaio 2026
Numero202600072/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda un giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria in relazione a una precedente sentenza numero 744/2024 emessa dalla medesima sezione il 11 dicembre 2024. Un cittadino straniero aveva impugnato un provvedimento di rigetto o mancato rilascio del permesso di soggiorno, ottenendo una sentenza favorevole dal TAR. Tuttavia, l'amministrazione competente (presumibilmente la Questura o la Prefettura) non aveva volontariamente ottemperato alla sentenza e alle disposizioni ivi contenute, mantenendo lo straniero in una condizione di incertezza giuridica e di mancato godimento dei diritti consequenziali al permesso di soggiorno. Il ricorrente ha pertanto necessitato di instaurare un ulteriore procedimento per costringere l'amministrazione al rispetto della precedente decisione giudiziale.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) che regola l'accesso, il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri. Rilevanti sono altresì le disposizioni sulla responsabilità amministrativa e i meccanismi di esecuzione forzata dei provvedimenti giudiziali, disciplinati dal codice del processo amministrativo. Quando un'amministrazione non ottempera spontaneamente a una sentenza del giudice amministrativo, l'ordinamento prevede il ricorso alla nomina di un commissario ad acta, figura istituita specificamente per garantire l'attuazione dei diritti riconosciuti dal giudice nei confronti di amministrazioni inadempienti. La materia dei permessi di soggiorno rappresenta inoltre un ambito sensibile dove l'inosservanza delle decisioni giudiziali espone l'amministrazione a responsabilità civile e determina concreti pregiudizi alla sfera giuridica del ricorrente.

La questione giuridica

Il nodo centrale del giudizio riguardava il rimedio più idoneo per ottenere l'esecuzione di una sentenza già favorevole, quando l'amministrazione destinataria del provvedimento non adempiva spontaneamente. La questione implicava una valutazione sulla necessità e proporzionalità dell'intervento coattivo dello Stato attraverso la nomina di un commissario ad acta, nonché sull'accertamento che l'inadempienza amministrativa era effettiva e non giustificata. Inoltre, risultava necessario verificare se la mera diffida amministrativa fosse insufficiente e se l'inottemperanza della sentenza precedente configurasse un comportamento contumace dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha valutato la documentazione prodotta nel procedimento di ottemperanza, accertando che l'amministrazione non aveva dato seguito alle disposizioni contenute nella sentenza 744/2024 malgrado fossero decorsi i termini ordinari per l'esecuzione volontaria. Il collegio giudicante ha considerato questa inerzia come una violazione dell'obbligo di ottemperanza alle decisioni giudiziali, un obbligo che incombe su ogni amministrazione pubblica in uno stato di diritto. Ritenendo insufficienti i precedenti tentativi di indurre l'amministrazione al rispetto della sentenza e valutando che il ricorrente continuava a soffrire un pregiudizio dalla mancata concessione del permesso di soggiorno, il giudice ha ritenuto opportuno e necessario ricorrere al rimedio più incisivo disponibile, quale la nomina di un commissario ad acta, incaricato di eseguire direttamente il provvedimento che l'amministrazione avrebbe dovuto emanare. Tale scelta rispecchia la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui la nomina di commissario ad acta rappresenta il mezzo eccezionale ma legittimo per garantire l'attuazione dei diritti quando l'amministrazione persiste nell'inerzia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, in data 29 gennaio 2026, ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha disposto la nomina di un commissario ad acta con l'incarico di provvedere al rilascio e alla gestione amministrativa del permesso di soggiorno secondo le modalità e condizioni stabilite nella sentenza 744/2024, in luogo dell'amministrazione inerte. Il commissario ad acta, in qualità di rappresentante dello Stato, è stato incaricato di adottare entro termini prefissati tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione piena della sentenza precedente. Questa decisione pone fine all'atteggiamento di non ottemperanza e garantisce al ricorrente il riconoscimento effettivo del diritto al permesso di soggiorno già riconosciutogli dal giudice.

Massima

Quando un'amministrazione pubblica omette di ottemperare spontaneamente a una sentenza favorevole riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno, il giudice amministrativo può procedere alla nomina di un commissario ad acta quale mezzo coattivo idoneo a garantire l'esecuzione della decisione e la tutela effettiva dei diritti del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 744/2024 del TAR Calabria - Reggio Calabria.
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da
Surinder Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Rocco Morabito, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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