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Sentenza n. 202600231/2026
26 marzo 2026

Sentenza n. 202600231/2026

PROVVEDIMENTO DI REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO CAT. A/12/2023/IMM./IISEZ.-NR.18 EMESSO IN DATA 04.05.2023 DALLA QUESTURA DI REGGIO CALABRIA E NOTIFICATO IN DATA 11 AGOSTO 2023;

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data26 marzo 2026
Numero202600231/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno categoria A aveva ricevuto un provvedimento di revoca emesso dalla Questura di Reggio Calabria in data 4 maggio 2023 e notificato successivamente il 11 agosto 2023. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale, contestandone la legittimità e probabilmente i vizi procedurali o sostanziali che lo caratterizzavano. Nel corso del procedimento giudiziale, prima che il collegio giudicante si pronunciasse nel merito, si è verificato un evento che ha mutato radicalmente la situazione giuridica e di fatto, rendendo il contendere privo di significato pratico. Tale evento potrebbe consistere nell'effettiva revoca del provvedimento impugnato ad opera della stessa amministrazione, oppure nell'ottenimento da parte del ricorrente di un nuovo titolo di soggiorno che ha estinto gli effetti della precedente revoca, oppure ancora in sopravvenute circostanze che hanno reso impossibile o inutile la pronuncia del giudice.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per stranieri è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) e dalle disposizioni di attuazione emanate dal Governo italiano. La Questura, quale organo amministrativo territoriale competente, ha il potere di revoca del permesso di soggiorno qualora vengono a mancare i presupposti per il suo rilascio o sussistono le condizioni di cui alla legge. Il ricorso al tribunale amministrativo costituisce lo strumento ordinario di impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi lesivi di diritti soggettivi, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo quando la controversia perde di utilità a causa di mutamenti dello stato di fatto sottostante.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Reggio Calabria, con implicazioni relative ai diritti di permanenza nel territorio italiano dello straniero ricorrente. Il ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità del provvedimento revocatorio, probabilmente deducendo vizi di procedimento, difetto di motivazione sufficiente, violazione del diritto alla difesa, o carenza dei presupposti sostanziali per la revoca medesima. La questione era rilevante dal punto di vista della tutela giurisdizionale, in quanto la revoca di un permesso di soggiorno determina conseguenze gravissime per la permanenza legale dello straniero nel territorio dello Stato e per il suo status giuridico. Tuttavia, prima che il giudice amministrativo potesse pronunciarsi nel merito, la situazione si è trasformata a tal punto che una pronuncia nel merito sarebbe divenuta ininfluente.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo ha preso atto che, a seguito della sopravvenuta modificazione della situazione di fatto e di diritto, la controversia originaria aveva perso ogni sua utilità pratica e giuridica. In questa situazione, dichiarare ancora i vizi e l'illegittimità del provvedimento di revoca avrebbe rappresentato una pronuncia meramente teorica priva di efficacia concreta nel mondo reale. La cessazione della materia del contendere è una causa estintiva del processo riconosciuta dall'ordinamento amministrativo, applicabile quando il risultato utile della causa non è più raggiungibile o perseguibile a causa di fatti sopravvenuti. Il collegio ha ritenuto che persistere in una discussione nel merito sarebbe stato incoerente con i principi di economia processuale e di utilità della giurisdizione amministrativa. Pertanto, il TAR ha optato per la dichiarazione di cessata materia del contendere quale soluzione corretta dal punto di vista processuale e sostanziale.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione prima, con sentenza del 26 marzo 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno categoria A numero 18 emesso dalla Questura di Reggio Calabria il 4 maggio 2023. Tale pronuncia ha estinto il giudizio amministrativo senza una decisione nel merito della pretesa dedotta dal ricorrente. Le conseguenze pratiche sono che il ricorrente rimane privo di una sentenza sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma anche che la controversia giudiziale termina per l'avvenuta estinzione della sua causa.

Massima

Quando l'oggetto di una controversia amministrativa relativa a un provvedimento di revoca di permesso di soggiorno cessa di sussistere a causa di sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere, estinguendo il processo senza pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento, previa istanza cautelare,
- del provvedimento CAT. A/12/2023/IMM./IISEZ.-Nr.18 emesso in data 04.05.2023 dalla
Questura di Reggio Calabria e notificato in data 11 agosto 2023;
- di ogni atto di connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da
Jagdeep Singh, rappresentato e difeso dagli avvocati Leo Stilo e Francesco Donato Iacopino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leo Stilo in Bianco, Contrada Scoglio;
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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