Sentenza n. 202600127/2026
Silenzio - Permesso Di Soggiorno -per La Dichiarazione Di Illegittimità Della Omissione Del Rilascio Del Parere Obbligatorio Per Il Richiesto Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale Nonché Per L'accertamento Dell'obbligo Di Provvedervi E Per L'ordine Di Rilascio Di Detto Parere - Istanza Di Gratuito Patrocinio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Calabria contro il silenzio della pubblica amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorso era articolato su due profili principali: da un lato, denunciava l'illegittimità dell'omissione del rilascio di un parere obbligatorio che la legge richiedeva dovesse essere espresso in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso medesimo; dall'altro, chiedeva l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere e, conseguentemente, l'ordine di rilascio di tale parere. Il ricorrente aveva anche presentato istanza di gratuito patrocinio, evidentemente in condizioni di indigenza economica. La controversia si inseriva nel contesto della disciplina del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, un istituto previsto dall'ordinamento italiano per coloro che richiedono protezione internazionale e versano in situazioni particolari di vulnerabilità.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale contiene la disciplina dell'immigrazione e delle condizioni dello straniero. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è soggetto a procedimenti amministrativi che richiedono l'acquisizione di specifici pareri obbligatori da parte di organi competenti, al fine di garantire un idoneo controllo sulla persistenza dei presupposti che giustificano il rilascio della protezione. La mancanza di tali pareri, qualora obbligatori per legge, costituisce un vizio procedimentale che espone il provvedimento amministrativo al rischio di illegittimità. Il silenzio della pubblica amministrazione in merito alla richiesta può dar luogo a un diniego implicito e consentire al ricorrente di impugnare tale inerzia dinanzi al giudice amministrativo competente, il quale è chiamato a verificare il rispetto dei doveri procedimentali gravanti sull'amministrazione.
La questione giuridica
La questione di diritto centrale della controversia riguardava l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere al rilascio di un parere obbligatorio necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la legittimità del silenzio mantenuto in risposta alla istanza del ricorrente. Il ricorrente contestava che la mancata acquisizione del parere costituisse una violazione procedimentale che rendesse illegittima l'inerzia amministrativa e chiedeva al giudice di accertare tale obbligo e di ordinare il rilascio del parere. La problematica risultava rilevante poiché attinente ai diritti fondamentali dello straniero e alla legalità dell'azione amministrativa nel campo dei permessi di soggiorno, settore delicato dove l'osservanza delle procedure assume un'importanza primaria per la tutela della persona umana.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio si è verificato un mutamento della situazione di fatto rilevante. In particolare, è emerso che la fattispecie che aveva originato il ricorso aveva subito modifiche nel corso del procedimento amministrativo, tali da incidere direttamente sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere da parte del ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse costituisse una causa di improcedibilità del ricorso, in quanto veniva meno il presupposto essenziale della giurisdizione, quale è appunto l'interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia giurisdizionale. La ragione sottesa a tale orientamento è che, qualora durante il corso del giudizio la situazione di fatto sottesa al ricorso abbia subito una risoluzione naturale, il ricorso medesimo perde la sua ragione d'essere e il giudice amministrativo non ha motivo di pronunciarsi su una questione ormai priva di rilevanza pratica per le parti.
La decisione
Il TAR Calabria ha pronunciato un decreto dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia ha avuto l'effetto di estinguere il giudizio senza che il collegio entrasse nel merito della questione relativa all'illegittimità dell'omissione del parere obbligatorio. La dichiarazione di improcedibilità significa che il ricorso non poteva più essere esaminato nel merito, poiché venuta meno la causa petendi, ossia l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una tutela giurisdizionale. Verosimilmente, il permesso di soggiorno è stato rilasciato ovvero la situazione amministrativa è stata regolarizzata nel corso del procedimento, rendendo così superflua la pronuncia del giudice.
Massima
L'interesse a ricorrere in materia di permessi di soggiorno viene meno allorché la situazione di fatto originaria abbia subito una modificazione tale da estinguere la necessità di una pronuncia giurisdizionale, determinando così l'improcedibilità della domanda per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio in ordine al parere obbligatorio per il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale; - dell'obbligo di provvedervi e per l'ordine di rilascio di detto parere; sul ricorso numero di registro generale 678 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Crotone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ammette il ricorrente, in via definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →