Tar Calabria - Reggio CalabriaSEZIONE PRIMA23 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600127/2026

Silenzio - Permesso Di Soggiorno -per La Dichiarazione Di Illegittimità Della Omissione Del Rilascio Del Parere Obbligatorio Per Il Richiesto Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Protezione Speciale Nonché Per L'accertamento Dell'obbligo Di Provvedervi E Per L'ordine Di Rilascio Di Detto Parere - Istanza Di Gratuito Patrocinio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Calabria contro il silenzio della pubblica amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorso era articolato su due profili principali: da un lato, denunciava l'illegittimità dell'omissione del rilascio di un parere obbligatorio che la legge richiedeva dovesse essere espresso in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso medesimo; dall'altro, chiedeva l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere e, conseguentemente, l'ordine di rilascio di tale parere. Il ricorrente aveva anche presentato istanza di gratuito patrocinio, evidentemente in condizioni di indigenza economica. La controversia si inseriva nel contesto della disciplina del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, un istituto previsto dall'ordinamento italiano per coloro che richiedono protezione internazionale e versano in situazioni particolari di vulnerabilità.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale contiene la disciplina dell'immigrazione e delle condizioni dello straniero. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è soggetto a procedimenti amministrativi che richiedono l'acquisizione di specifici pareri obbligatori da parte di organi competenti, al fine di garantire un idoneo controllo sulla persistenza dei presupposti che giustificano il rilascio della protezione. La mancanza di tali pareri, qualora obbligatori per legge, costituisce un vizio procedimentale che espone il provvedimento amministrativo al rischio di illegittimità. Il silenzio della pubblica amministrazione in merito alla richiesta può dar luogo a un diniego implicito e consentire al ricorrente di impugnare tale inerzia dinanzi al giudice amministrativo competente, il quale è chiamato a verificare il rispetto dei doveri procedimentali gravanti sull'amministrazione.

La questione giuridica

La questione di diritto centrale della controversia riguardava l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere al rilascio di un parere obbligatorio necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la legittimità del silenzio mantenu­to in risposta alla istanza del ricorrente. Il ricorrente contestava che la mancata acquisizione del parere costituisse una violazione procedimentale che rendesse illegittima l'inerzia amministrativa e chiedeva al giudice di accertare tale obbligo e di ordina­re il rilascio del parere. La problematica risultava rilevante poiché attinente ai diritti fondamentali dello straniero e alla legalità dell'azione amministrativa nel campo dei permessi di soggiorno, settore delicato dove l'osservanza delle procedure assume un'importanza primaria per la tutela della persona umana.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio si è verificato un mutamento della situazione di fatto rilevante. In particolare, è emerso che la fattispecie che aveva originato il ricorso aveva subito modifiche nel corso del procedimento amministrativo, tali da incidere direttamente sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere da parte del ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse costituisse una causa di improcedibilità del ricorso, in quanto veniva meno il presupposto essenziale della giurisdizione, quale è appunto l'interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia giurisdizionale. La ragione sottesa a tale orientamento è che, qualora durante il corso del giudizio la situazione di fatto sottesa al ricorso abbia subito una risoluzione naturale, il ricorso medesimo perde la sua ragione d'essere e il giudice amministrativo non ha motivo di pronunciarsi su una questione ormai priva di rilevanza pratica per le parti.

La decisione

Il TAR Calabria ha pronunciato un decreto dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia ha avuto l'effetto di estinguere il giudizio senza che il collegio entrasse nel merito della questione relativa all'illegittimità dell'omissione del parere obbligatorio. La dichiarazione di improcedibilità significa che il ricorso non poteva più essere esaminato nel merito, poiché venuta meno la causa petendi, ossia l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una tutela giurisdizionale. Verosimilmente, il permesso di soggiorno è stato rilasciato ovvero la situazione amministrativa è stata regolarizzata nel corso del procedimento, rendendo così superflua la pronuncia del giudice.

Massima

L'interesse a ricorrere in materia di permessi di soggiorno viene meno allorché la situazione di fatto originaria abbia subito una modificazione tale da estinguere la necessità di una pronuncia giurisdizionale, determinando così l'improcedibilità della domanda per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Roberta Mazzulla,	Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio in ordine al parere obbligatorio per il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- dell'obbligo di provvedervi e per l'ordine di rilascio di detto parere;
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale  Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente, in via definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Calabria - Reggio Calabria

n. 202600319/2026 · 24 aprile 2026
Giudizio Di Ottemperanza - Reddito Di Cittadinanza - Esecuzione Del Giudicato Formatosi A Seguito Di Sentenza N. 814/2023 Tribunale Di Locri Sezione Lavoro Pubblicata In Data 22/09/2023 A Definizione Del Procedimento N. 2034/22 R.g.a.c.l. Tribunale Di Locri Calabria, Notificata All'inps In Data 13/12/2023
NOMINA COMMISSARIO A
n. 202600335/2026 · 24 aprile 2026
Provvedimento Di Rigetto Della Questura Della Provincia Di Reggio Calabria Cat. A12/2022/imm./ii Sez. Nr. Datato 28/6/2022 Notificato Il 19/7/2022 Sull'istanza Tesa Ad Ottenere Il Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro.
Inammissibile
n. 202600310/2026 · 22 aprile 2026
Provvedimento Di Rigetto Della Questura Della Provincia Di Reggio Calabria Cat. A12/2022/imm./ii Sez. Nr 46 Datato 10/09/2022 Notificato Il 09/09/2022 Sull'istanza Tesa Ad Ottenere Il Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo,
Respinto
n. 202600231/2026 · 26 marzo 2026
Provvedimento Di Revoca Permesso Di Soggiorno Cat. A/12/2023/imm./iisez.-Nr.18 Emesso In Data 04.05.2023 Dalla Questura Di Reggio Calabria E Notificato In Data 11 Agosto 2023;
DICHIARA CESSATA MAT

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash