Sentenza n. 202600177/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Annullamento Del Provvedimento Di Rigetto Della Questura Di R.c. Cat A12/2023/imm.// Sez. N. 27 Datato 20/6/2023 Notificato Successivamente Sull'istanza Tesa Ad Ottenere Il Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato istanza alla Questura di Reggio Calabria per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, diritto che richiedeva il soddisfacimento di specifici presupposti normativi. La Questura ha emesso un provvedimento di rigetto della domanda, rifiutando così il rinnovo del titolo di soggiorno. Dinanzi a questo provvedimento amministrativo, la ricorrente ha esperito ricorso davanti al TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, chiedendo formalmente l'annullamento del provvedimento di rigetto e la sospensione della sua efficacia. Il TAR aveva già accordinato misure cautelari mediante ordinanza cautelare, che non era stata impugnata dalle parti, garantendo così una tutela processuale durante il giudizio nel merito della controversia.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico dell'Immigrazione, il quale stabilisce i requisiti che lo straniero deve possedere per ottenere e mantenere il diritto di soggiorno in Italia. La Questura, quale organo amministrativo competente, deve accertare che ricorrano effettivamente tutti i presupposti richiesti dalla legge prima di rilasciare o rinnovare il permesso, secondo criteri di legalità, completezza documentale e corrispondenza agli standard economici e di buona condotta. I provvedimenti di rigetto sono soggetti al controllo del giudice amministrativo, il quale verifica se l'Amministrazione ha esercitato correttamente i poteri attribuitile dalla legge, nel rispetto dei diritti procedurali e sostanziali dei ricorrenti.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della Questura, ossia se questo fosse stato emesso legittimamente sulla base di un corretto accertamento dei presupposti normativi richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La ricorrente contestava presumibilmente l'esistenza di ragioni che giustificassero il rigetto della sua istanza, sostenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, mentre l'Amministrazione manteneva la posizione della infondatezza della domanda. Il giudice amministrativo doveva quindi valutare se il provvedimento fosse stato motivato su elementi concreti e idonei, e se la valutazione dell'Amministrazione fosse corretta dal punto di vista sia formale che sostanziale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto da Caterina Criscenti in qualità di Presidente, Domenico Gaglioti come Primo Referendario e Giuseppe Nicastro come Referendario Estensore, ha esaminato attentamente la documentazione prodotta dalla ricorrente e la documentazione amministrativa della Questura, nonché gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti nella causa. Sulla base di tale esame, il collegio ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della Questura fosse stato adottato secondo la corretta applicazione dei criteri normativi in materia di permessi di soggiorno e che i presupposti per il rinnovo non fossero stati provati dalla ricorrente con la necessaria chiarezza documentale. Il giudice ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva agito nell'esercizio legittimo dei suoi poteri, verificando i requisiti ex lege, e che i motivi di ricorso non erano idonei a dimostrare un difetto di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
La decisione
Il TAR ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così la validità del provvedimento di rigetto della Questura di Reggio Calabria relativamente alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che prevede la reciproca cancellazione quando il ricorso non ha fondamento. Il collegio ha confermato in via definitiva l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo le sue condizioni economiche di difficoltà. La sentenza è stata ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa nel rispetto degli obblighi che ne derivano.
Massima
La Questura agisce legittimamente nel rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando i presupposti di legge per il rinnovo non risultano documentalmente provati dal ricorrente, e il provvedimento rimane conforme alla normativa in materia di immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Domenico Gaglioti, Primo Referendario Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto della Questura di Reggio Calabria Cat -OMISSIS-, notificato successivamente, sull'istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 482 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio legale in Reggio Calabria, Corso Garibaldi, n. 468/A; Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Sezione, non appellata; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/1/2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Conferma in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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