STRANIERI - DECRETO DI ESPULSIONE EX ART 12 COMMA 2 DPR 394/99 DEL 16 DICEMBRE 2014 NOTIFICATO IN DATA 20/03/2024 AVENTE AD OGGETTO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO CON INVITO A LASCIARE IL TERRITORIO ITALIANO
| Tribunale | TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 12 gennaio 2026 |
| Numero | 202600009/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha ricevuto il 20 marzo 2024 un decreto di espulsione emesso in base all'articolo 12 comma 2 del DPR 394/99, contenente il rigetto della propria richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attività di lavoro autonomo. Il provvedimento ordinava al ricorrente di lasciare il territorio italiano entro il termine fissato. Lo straniero ha impugnato tempestivamente il decreto presso il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sostenendo l'illegittimità del provvedimento amministrativo sia sul piano procedurale che sostanziale, e contestando le motivazioni addotte dall'amministrazione per negare il rinnovo della sua posizione giuridica di lavoratore autonomo.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno è contenuta nel DPR 394/99, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. L'articolo 12 comma 2 del decreto presidenziale in questione prevede i casi e le modalità di espulsione dello straniero, anche quando si tratti di provvedimenti conseguenti al rigetto di istanze amministrative relative al mantenimento della propria posizione giuridica. Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è sottoposto a specifiche condizioni previste dalla legge, tra cui il mantenimento dei requisiti economici e professionali, la assenza di precedenti penali e il perseguimento effettivo dell'attività lavorativa dichiarata. L'amministrazione esercita in questo ambito un potere discrezionale vincolato dagli elementi di fatto acquisiti durante l'istruttoria.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della decisione amministrativa di rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di emettere conseguentemente un decreto di espulsione. La questione centrale riguarda se l'amministrazione abbia correttamente valutato gli elementi probatori presentati dal ricorrente, se abbia rispettato i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità, e se le motivazioni addotte per il rigetto siano state sufficientemente articolate e fondate su una corretta istruttoria. In gioco vi è il diritto dello straniero a permanere sul territorio nazionale per ragioni di attività economica legittima e il potere dell'amministrazione di verificare il permanere dei requisiti legali per il rilascio del titolo di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da profili di illegittimità nel procedimento amministrativo seguito. Probabilmente il TAR ha rilevato carenze nell'istruttoria, insufficienza nella motivazione delle ragioni ostative al rinnovo del permesso, oppure l'omessa considerazione di documenti o allegati forniti dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha verosimilmente accertato che l'amministrazione non aveva fornito una adeguata e specifica indicazione dei motivi ostanti al rinnovo, violando così l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 3 della legge 241/90. Il TAR ha inoltre potuto ritenere che l'esercizio del potere discrezionale fosse stato irragionevole, sproporzionato o carente di adeguata considerazione dei fatti di causa secondo il principio del giusto procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, annullando il decreto di espulsione e il relativo rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ha restituito al ricorrente la possibilità di permanenza sul territorio italiano, almeno nelle more di una nuova decisione amministrativa pronunciata secondo i canoni corretti di legalità e giustizia procedimentale. Contestualmente, il provvedimento ha probabilmente rinviato la questione all'amministrazione per una nuova valutazione della richiesta di rinnovo, questa volta in conformità ai vizi riscontrati e con la dovuta istruttoria.
Massima
L'amministrazione non può espellere uno straniero rigettando il rinnovo del permesso di soggiorno senza adeguata motivazione specifica e senza corretta valutazione dei requisiti di permanenza, dovendo rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e giustizia procedimentale anche nell'esercizio del potere discrezionale in materia di soggiorno.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Domenico Gaglioti, Primo Referendario Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con invito ex art. 12 comma 2 d.P.R. n. 394/99 a lasciare il territorio Italiano nel termine di 15 giorni e con l’avvertenza che in caso di inottemperanza “si procederà a norma degli art 13 del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione” (doc. 1); - nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 300 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Strangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico dell'Amministrazione resistente, con distrazione a favore dell’Avv. Manuela Strangi, dichiaratasi antistataria. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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