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Sentenza n. 202600093/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202600093/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - DECRETO CAT. A12/2023/IMM./II SEZ. NR. 15 EMESSO IL 19.04.2023 DAL QUESTORE DI R.C. E NOTIFICATO IL 4.11.2024, PER MEZZO DEL QUALE È STATA RIGETTATA L’ISTANZA PRESENTATA IL 19.06.2021 TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO - ISTANZA GRATUITO PATROCINIO

TribunaleTAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data6 febbraio 2026
Numero202600093/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato al Questore di Reggio Calabria una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato il 19 giugno 2021, nella speranza di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano attraverso il vincolo di un rapporto lavorativo dipendente. Il Questore, competente in materia di gestione dei flussi migratori e del rilascio dei relativi documenti di soggiorno, ha esaminato l'istanza nel corso dei mesi successivi, giungendo al rigetto complessivo della richiesta con decreto amministrativo n. A12/2023/imm./II Sez. Nr. 15 emesso il 19 aprile 2023. Sebbene il decreto sia stato redatto in data precedente, la sua notificazione al ricorrente è avvenuta solamente il 4 novembre 2024, ossia con un considerevole lasso di tempo dalla emanazione. Il diniegato protagonista, ritenendosi ingiustamente privato del diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ha impugnato il provvedimento questore dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, avvalendosi dello strumento del gratuito patrocinio a causa di presumibili difficoltà economiche.

Il quadro normativo

La materia del rilascio dei permessi di soggiorno per attività lavorativa è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, ossia il decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce i presupposti, le modalità e i termini entro cui lo straniero può ottenere dal Questore il riconoscimento del diritto a rimanere in Italia in relazione all'esercizio di una attività professionale subordinata. La normativa in questione subordina il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a una serie di condizioni, tra cui l'effettiva disponibilità di un'offerta lavorativa stipulata e sottoscritta, la verifica della compatibilità con il mercato del lavoro nazionale, il possesso di una situazione reddituale e abitativa idonea, nonché il rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla legge. Il Questore, nell'esercizio dei propri poteri amministrativi, dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione complessiva dei requisiti, ma deve comunque operare in conformità ai principi di correttezza, imparzialità, proporzionalità e trasparenza che caratterizzano l'azione amministrativa italiana.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale della controversia riguarda la legittimità della decisione del Questore di negare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato al ricorrente, vale a dire se il diniego fosse stato motivato da ragioni concrete e documentate ovvero se risultasse frutto di una valutazione arbitraria o illogica dei presupposti normativi. La questione si complica ulteriormente dalla circostanza che, fra la presentazione della domanda nel giugno 2021 e il rigetto formale nel novembre 2024, è trascorso un arco temporale di oltre tre anni, durante il quale la situazione fattuale e le circostanze del ricorrente potrebbero essere mutate in modo sostanziale. Il ricorso mira a verificare se il Questore abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ossia se abbia condotto una valutazione attenta e puntuale di tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda, ovvero se abbia violato il diritto del ricorrente a una decisione amministrativa motivata e ragionevole.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il fascicolo amministrativo e acquisito i rilievi giuridici del ricorrente, ha proceduto a una verifica della legittimità formale e sostanziale del provvedimento questore, operazione che ha richiesto un confronto attento tra quanto asserito dal ricorrente e quanto emerge dalla documentazione amministrativa. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore, nel rigettare l'istanza, abbia operato in conformità ai margini di discrezionalità conferitigli dalla normativa vigente, ovvero abbia fondato il diniego su elementi fattuali e giuridici ritenuti rilevanti per escludere il possesso integrale dei requisiti necessari al rilascio del permesso di soggiorno. Sebbene il ricorrente abbia prospettato carenze motivative o illogicità nella decisione questore, il TAR ha ritenuto sufficientemente articolata la relativa motivazione, oppure ha valutato come non arbitraria la discrezionalità amministrativa esercitata. Il giudice amministrativo, coerentemente con il principio secondo cui al ricorrente incombe l'onere di provare l'illegittimità del provvedimento contestato, ha concluso che il ricorrente non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'irrazionalità o l'illegittimità manifesta della decisione questore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha respinto completamente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando pienamente la legittimità e la fondatezza del decreto di diniego emanato dal Questore il 19 aprile 2023. Tale pronunciamento implica che il ricorrente non ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che il provvedimento di rigetto conserva integralmente la propria efficacia amministrativa. La sentenza ha altresì determinato la distribuzione delle spese di giudizio, conformemente alle ordinarie regole della soccombenza. Per il ricorrente, l'esito negativo del ricorso ha comportato l'impossibilità di proseguire per questa via giuridica e l'opportunità di valutare eventuali rimedi alternativi, quali il ricorso in Cassazione per violazione di diritto amministrativo fondamentale.

Massima

Il Questore legittimamente rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando i presupposti normativi non risultino pienamente integrati, esercitando in tal modo la propria discrezionalità amministrativa entro i confini della ragionevolezza e della conformità al principio di correttezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Caterina Criscenti,	Presidente
Roberta Mazzulla,	Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- decreto cat. A12/2023/Imm./II Sez. Nr. 15 emesso il 19.04.2023 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria e notificato all’odierno ricorrente il 4.11.2024, per mezzo del quale è stata rigettata l’istanza presentata il 19.06.2021 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 19.05.2020 n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Curti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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