AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202601790/2026
16 marzo 2026

Sentenza n. 202601790/2026

ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALLA PREFETTURA DI CASERTA – SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE SULL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 17 LUGLIO 2025, VOLTA AD OTTENERE IL NULLA OSTA ALLA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data16 marzo 2026
Numero202601790/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei confronti della Prefettura di Caserta, in particolare contro lo Sportello Unico per l'Immigrazione, contestando l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione in relazione a un'istanza formulata il 17 luglio 2025. L'istanza aveva ad oggetto la conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dinanzi al persistente silenzio della Prefettura, il ricorrente ha deciso di impugnare l'inerzia amministrativa mediante ricorso amministrativo, lamentando la violazione dei termini procedimentali entro i quali l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta. La questione si inscrive nel dibattito più ampio relativo ai diritti degli immigrati e alla capacità dell'amministrazione di rispettare i tempi legali per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi riguardanti il soggiorno in Italia.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno dei cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina i permessi di soggiorno e le relative procedure di conversione e rilascio. Il nulla osta alla conversione tra categorie diverse di permessi di soggiorno rientra nelle competenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, ufficio che deve operare secondo i tempi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative vigenti. La legge amministrativa generale pone inoltre vincoli precisi sul silenzio della pubblica amministrazione: il mancato pronunciamento nei tempi prescritti può configurare un silenzio rifiuto oppure può essere impugnato come comportamento illegittimo qualora il procedimento sia ancora in corso. Le norme sulla conversione dei permessi di soggiorno stabiliscono termini determinati entro i quali l'amministrazione deve decidere in merito alle richieste presentate dai cittadini stranieri, con la finalità di garantire certezza e prevedibilità nel procedimento.

La questione giuridica

Il ricorrente ha sollevato il problema della tardività della risposta della Prefettura di Caserta rispetto alla domanda inoltrata il 17 luglio 2025 per la conversione del permesso di soggiorno. Il punto critico riguardava l'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, vale a dire il mancato pronunciamento nei termini di legge su una richiesta dalla quale dipendono diritti fondamentali del cittadino straniero, quali la continuità della legale permanenza nel territorio italiano e la tutela della condizione lavorativa subordinata. La controversia pertanto si incentrava sulla verifica dell'osservanza dei tempi procedimentali e sulla corretta applicazione della disciplina riguardante il silenzio amministrativo nelle procedure di immigrazione. Inoltre era in questione se il silenzio dovesse essere qualificato come silenzio rifiuto ovvero come violazione dei termini procedimentali, con conseguenti diverse opzioni di tutela per il ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio della sesta sezione del TAR Campania ha ritenuto che nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la Prefettura di Caserta abbia finalmente provveduto a emanare il provvedimento ovvero a dare una risposta all'istanza del ricorrente presentata il 17 luglio 2025. Tale circostanza comporta l'eliminazione dell'interesse ad agire del ricorrente rispetto al profilo della contestazione del silenzio, in quanto il vizio denunciato, ossia il mancato pronunciamento, è venuto meno per effetto dell'intervenuto provvedimento amministrativo. Il giudice ha quindi ritenuto che fossero venute meno le premesse fattuali su cui si fondava il ricorso, in quanto la questione che aveva originato la controversia era stata risolta dall'amministrazione nel corso del procedimento giudiziale. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consente di chiudere il giudizio pur senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio che, per il suo decorso temporale, non avrebbe comunque potuto generare conseguenze giuridiche ulteriori.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Sesta ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio. Tale provvedimento comporta l'archiviazione del ricorso senza che il giudice si sia pronunciato nel merito sulla questione della illegittimità del silenzio. La dichiarazione di cessazione determina conseguentemente l'estinzione del processo amministrativo, e il ricorrente rimane nella posizione processuale di aver agito legittimamente contro il silenzio amministrativo attraverso il ricorso, con il risultato concreto che la Prefettura di Caserta ha comunque emesso il provvedimento sulla conversione del permesso di soggiorno. Non risultano ordinate condanne al pagamento delle spese di giudizio derivanti da questa declaratoria di cessazione della materia.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a silenzio della pubblica amministrazione quest'ultima provvede al pronunciamento sulla richiesta, cessa la materia del contendere e il ricorso deve essere dichiarato estinto, indipendentemente dal merito della questione originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza presentata in data 17 luglio 2025, volta ad ottenere il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
E PER L’EFFETTO per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine che l’On.le Tribunale vorrà fissare;
CON RICHIESTA DI NOMINA di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia
sul ricorso numero di registro generale 7307 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →