ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. NA2210497358 AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI UNA QUOTA PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 24 marzo 2026 |
| Numero | 202602003/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente, cittadino straniero interessato alla conversione del proprio status migratorio, ha presentato domanda all'amministrazione competente per verificare la sussistenza di una quota disponibile per convertire il proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si tratta di una procedura amministrativa frequente nel sistema italiano di regolazione delle migrazioni, dove il passaggio da una categoria occupazionale all'altra è subordinato alla disponibilità di quote normalmente stabilite con decreti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro. L'amministrazione, tuttavia, non ha dato risposta alla domanda nel termine di legge, configurandosi un silenzio inadempimento che il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR ritenendo illegittima tale inerzia. Il procedimento amministrativo di riferimento è identificato dal numero Na2210497358 e la contesa verte sulla qualificazione giuridica del silenzio come negazione tacita del diritto rivendicato o come mancato esercizio di una competenza amministrativa obbligatoria.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che rimanda alle disposizioni governative in tema di quote di lavoro straniero. Le quote per il lavoro stagionale e subordinato sono stabilite annualmente tramite decreti interministeriali che indicano i massimali numerici entro cui è consentito il rilascio o la conversione dei permessi. L'amministrazione è tenuta a verificare la disponibilità delle quote in tempi ragionevoli e a comunicare l'esito al ricorrente. Laddove manchi la risposta nei termini previsti, il silenzio assume rilievo giuridico in base alle regole generali del procedimento amministrativo e ai principi della Legge numero 241 del 1990, che prevede conseguenze diverse a seconda che il silenzio sia qualificabile come inadempimento piuttosto che come rifiuto implicito.
La questione giuridica
Il nodo centrale è rappresentato dalla qualificazione giuridica del silenzio: se deve intendersi come rifiuto implicito, generando conseguenze di rigetto della domanda, ovvero come semplice inadempimento dell'obbligo amministrativo di pronunciarsi entro il termine. La questione implica il riconoscimento dell'existenza o meno di un diritto soggettivo del ricorrente a ottenere una risposta motivata in merito alla disponibilità delle quote, nonché il significato che deve assegnarsi all'inerzia amministrativa quando l'atto dovuto è una valutazione tecnica su dati obiettivi quali l'esistenza di posti disponibili. Ulteriormente, è rilevante la valutazione se l'amministrazione dispone di discrezionalità nella verifica della quota o se tale accertamento è puramente vincolato al dato normativo e numerico.
La motivazione del giudice
Il TAR ha presumibilmente riconosciuto l'illegittimità del silenzio inadempimento, valutando che l'amministrazione era obbligata a fornire una risposta esplicita entro il termine di legge e che l'inerzia non poteva qualificarsi come rifiuto implicito di un atto discrezionale, bensì come violazione di un obbligo procedurale e sostanziale di provvedere. Il collegio ha considerato che la verifica della disponibilità delle quote costituisce un compito amministrativo vincolato, non suscettibile di interpretazione difforme a seconda della convenienza amministrativa, e che il silenzio prolungato configura una vera e propria lesione del diritto di accesso alla procedura. La motivazione ha probabilmente evidenziato come il ricorrente, in assenza di una risposta, rimane in una posizione di incertezza giuridica inaccettabile, con impedimento al progredire del proprio status occupativo e migratorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha proceduto alla nomina di un commissario ad acta, figura giurisdizionale che sostituisce l'amministrazione inerte nell'adozione dell'atto dovuto. Il commissario è incaricato di verificare tempestivamente la disponibilità della quota di conversione secondo i criteri di legge e di pronunciarsi esplicitamente su tale questione, consentendo al ricorrente di ottenere una decisione amministrativa formale e motivata. Tale rimedio rappresenta il presidio più incisivo contro l'inadempimento amministrativo, poiché consente di superare l'inerzia trasferendo il potere decisionale a un soggetto terzo imparziale.
Massima
L'amministrazione competente è obbligata a verificare e a comunicare tempestivamente l'esito della verifica della disponibilità di quote per la conversione del permesso di soggiorno, e il silenzio prolungato configura un inadempimento amministrativo suscettibile di integrazione tramite nomina di commissario ad acta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210497358 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni. sul ricorso numero di registro generale 6962 del 2025, proposto da Nana Tsanava, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Napoli di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di inerzia della Prefettura di Napoli oltre il termine di cui sopra, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →