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Sentenza n. 202601856/2026
17 marzo 2026

Sentenza n. 202601856/2026

ACCERTAMENTO DEL SILENZIO AVVERSO L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA DAL RICORRENTE IN DATA 06.11.2025 IN MERITO ALLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMALIZZATA IL 13/9/2024 PRESSO GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI CASERTA

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data17 marzo 2026
Numero202601856/2026
EsitoAMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato una domanda di protezione internazionale presso la Questura di Caserta il 13 settembre 2024, avviando così un procedimento di cui dipendono diritti fondamentali legati allo status di rifugiato o beneficiario di protezione subsidiaria. Successivamente, il 6 novembre 2025, il ricorrente ha inoltrato un'istanza di accesso agli atti amministrativi al fine di conoscere il contenuto della documentazione relativa al suo procedimento di protezione internazionale e comprendere lo stato di avanzamento della sua pratica. L'Amministrazione, ossia la Questura di Caserta in qualità di ufficio competente per la gestione iniziale delle domande di protezione internazionale, non ha fornito alcuna risposta entro i termini di legge, configurando così un silenzio inadempiente. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania il silenzio dell'Amministrazione, chiedendo l'accertamento della sua illegittimità e la condanna a mettere a disposizione gli atti richiesti. Parallelamente, ha domandato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando la propria impossibilità economica di affrontare le spese del giudizio. Il ricorso è stato deciso dalla sezione sesta del TAR Campania in data 17 marzo 2026.

Il quadro normativo

L'accesso agli atti rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla legge numero 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, la quale sancisce che chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale può accedere ai documenti amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso di istanze di protezione internazionale, il diritto di accesso diviene particolarmente delicato in quanto interessa la sfera più intima della persona, includendo informazioni relative alla situazione personale, familiare e di sicurezza del ricorrente, e rientra tra i diritti strumentali al godimento di protezione internazionale. Il silenzio della pubblica amministrazione oltre i termini previsti dalla legge 241/1990 costituisce un atto illegittimo che può essere impugnato davanti ai giudici amministrativi per l'accertamento della sua illegittimità e per il conseguente accoglimento dell'istanza di accesso. Il diritto al gratuito patrocinio è tutelato dalla legge 217 del 1991 e dal relativo regolamento per garantire l'effettivo accesso alla giustizia anche alle persone prive di risorse economiche sufficienti, permettendo loro di essere rappresentate da un legale d'ufficio a spese dello Stato.

La questione giuridica

Il punto in discussione è se un'amministrazione pubblica che rimane inerte e non risponde a un'istanza di accesso agli atti violi il diritto di trasparenza amministrativa e possa essere costretta dal giudice a produrre gli atti richiesti. La questione si complica nel contesto delle istanze di protezione internazionale, ove il diritto all'informazione è ancora più cogente data la natura fondamentale dei diritti in gioco e l'esigenza di garantire al ricorrente una conoscenza completa della propria posizione giuridica. Inoltre, emerge il secondo profilo della questione: un richiedente protezione internazionale privo di mezzi economici ha effettivamente il diritto di accedere alla giustizia amministrativa senza dover sopportare il costo della controversia legale, con pienezza di tutela anche per mezzo dell'assistenza legale gratuita. La risposta affermativa a entrambi gli interrogativi rappresenta un presupposto essenziale del sistema amministrativo italiano fondato sui principi di trasparenza e di diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha innanzitutto riconosciuto che il ricorrente si trovava in una situazione di evidente difficoltà economica tale da renderlo meritevole dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, consentendogli così di proseguire il giudizio con l'assistenza di un avvocato designato d'ufficio senza oneri finanziari. Il collegio ha quindi valutato il merito della controversia, accertando che l'Amministrazione aveva effettivamente mantenuto un silenzio illegittimo, non rispondendo alle istanze di accesso agli atti entro i termini di legge fissati dalla normativa sul procedimento amministrativo. Ha ritenuto che il ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale, aveva un interesse diretto e qualificato a conoscere il contenuto della documentazione relativa al proprio procedimento, essendo tale conoscenza necessaria sia per comprendere l'evoluzione della propria domanda che per poter eventualmente proporre ricorsi o impugnazioni consapevolmente. Il giudice amministrativo ha infine considerato come il silenzio dell'Amministrazione non potesse essere giustificato da alcuna causa di esclusione del diritto di accesso prevista dalla legge 241/1990, né da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale particolarmente stringenti nei confronti di un soggetto richiedente protezione nel territorio italiano.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ammettendo il ricorrente al gratuito patrocinio e accertando l'illegittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso agli atti. Ha condannato la Questura di Caserta a esibire e rendere accessibili gli atti richiesti dal ricorrente entro un termine perentorio, ripristinando così il diritto alla trasparenza amministrativa. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, includendo i compensi dell'avvocato designato d'ufficio e le altre spese tecniche necessarie per la proposizione del ricorso.

Massima

L'Amministrazione che non risponda entro i termini di legge a un'istanza di accesso agli atti presentata da un richiedente protezione internazionale compie un atto illegittimo, accertabile davanti al giudice amministrativo, il quale può obbligare l'Amministrazione a produrre la documentazione richiesta, senza che ostacoli procedurali o economici possano impedire al ricorrente di far valere tale diritto mediante l'ammissione al gratuito patrocinio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore
avverso silenzio dell'amministrazione in merito all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 06.11.2025.
sul ricorso numero di registro generale 7273 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
Commissione Territoriale di Caserta, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1.  Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 6 novembre 2025.
2.  Ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza, consentendo al ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3.  Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, su istanza della parte ricorrente.
4.  Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
5. Ammette il ricorrente, il ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato.
6. Liquida in favore dell'avv. Ivana Nicolò, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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