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Sentenza n. 202600650/2026
30 gennaio 2026

Sentenza n. 202600650/2026

DECRETO DI RIGETTO N. CAT A 12/IMM./2021/PROT. 488, DEL 12/11/2021 NOTIFICATO IN DATA 09/08/2022, CON IL QUALE IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, HA DISPOSTO IL RIGETTO DELLA ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data30 gennaio 2026
Numero202600650/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania avverso un decreto emesso dal Questore della Provincia di Caserta in data 12 novembre 2021, successivamente notificato l'8 agosto 2022, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La controversia trae origine dalla mancata accoglienza della domanda di proroga del documento che autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, provvedimento che incide direttamente sulla possibilità per lo straniero di mantenere la legittima permanenza in Italia. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore sostenendo l'illegittimità del rigetto, mentre l'amministrazione ha ritenuto di poter respingere l'istanza per motivi che attengono ai requisiti di legittimità del soggiorno ovvero a ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, che attribuisce al Questore la competenza esclusiva nel rilascio, nel rinnovo e nella revoca dei permessi di soggiorno. La legislazione nazionale stabilisce specifici requisiti che il ricorrente deve possedere affinché il rinnovo possa essere concesso, quali il mantenimento della causa del soggiorno originaria, l'assenza di motivi di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica, e la disponibilità di risorse economiche sufficienti a coprire le spese di permanenza. Il provvedimento amministrativo di rigetto deve essere motivato e deve indicare chiaramente quali presupposti normativi giustifichino la negazione del rinnovo richiesto.

La questione giuridica

Il punto di diritto controvertibile riguardava la legittimità costituzionale e amministrativa del decreto di rigetto emesso dal Questore, ovvero se tale provvedimento fosse stato adottato nel pieno rispetto dei presupposti di legge e delle garanzie procedurali dovute al ricorrente. La questione toccava il delicato equilibrio tra l'esigenza di tutela della sicurezza dello Stato e dei confini della sovranità nazionale, da un lato, e il diritto fondamentale dell'individuo al rispetto della propria vita privata e al principio del giusto procedimento amministrativo, dall'altro. La complessità della controversia risiedeva nella necessità di verificare se l'amministrazione avesse motivato adeguatamente il rigetto sulla base di elementi concreti e verificabili, oppure se avesse agito in violazione del principio di proporzionalità e della tutela del legittimo affidamento del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato la legittimità del decreto emesso dal Questore, verificando il rispetto della corretta procedura amministrativa e l'esistenza concreta dei presupposti normativi per il rigetto. Nel valutare la posizione del ricorrente, il collegio giudicante ha accertato che il decreto fosse stato adottato sulla base di valutazioni amministrative rientranti nella competenza discrezionale del Questore, le quali risultavano fondate su elementi obiettivi riferiti ai requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento e il rinnovo del permesso di soggiorno. La corte ha respinto gli argomenti difensivi del ricorrente ritenendo che non fossero idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento amministrativo, né l'irragionevolezza della scelta operata dall'amministrazione nell'ambito dei margini di valutazione discrezionali di cui dispone per materie così sensibili come l'immigrazione e la sicurezza. Il giudice ha pertanto confermato la legittimità del rigetto, escludendo che il ricorrente potesse far valere diritti acquisiti al rinnovo del permesso di soggiorno.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero confermando pienamente il decreto del Questore di Caserta del 12 novembre 2021. Conseguentemente, il provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno acquisisce stabilità definitiva e rimane operativo. Il ricorrente rimane assoggettato alle conseguenze derivanti dall'impossibilità di rinnovare il proprio permesso di soggiorno e dovrà conformarsi alle disposizioni sulla permanenza straniera nel territorio nazionale.

Massima

Rientra nella discrezionalità amministrativa del Questore il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno quando il ricorrente non dimostri il perdurare dei presupposti normativi richiesti dalla legge per il mantenimento della legittima permanenza in Italia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angela Fontana,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi,	Referendario
per l’annullamento
- del decreto di rigetto N. Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022, con il quale il Questore di Caserta, ha disposto il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 5212 del 2022, proposto da Joyce Agbontaen, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2038 del 23 novembre 2022;
Visto il Decreto della Commissione per il gratuito patrocinio n. 6/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2022 e depositato il successivo 8 novembre, la ricorrente – cittadina nigeriana già titolare di permesso di soggiorno lavoro autonomo – impugnava il provvedimento (Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022) con cui la Questura di Caserta ne aveva rigettato il rinnovo (istanza presentata il 22/05/2018), evidenziando, a sostegno del gravame, a mezzo di un’unica censura, la sussistenza dei requisiti, reddituali e non, per il rilascio del titolo, producendo documentazione in allegato.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (10 novembre 2022), successivamente depositando documenti (17 novembre 2022).
3. - Con ordinanza n. 2038 del 23 novembre 2022, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. – All’ udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022) con cui la Questura di Caserta ha respinto la richiesta della ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 22/05/2018. A sostegno del diniego, la carenza dei requisiti, di regolarità anagrafica e reddituale, così testualmente espressa: “Considerato che la richiesta formulata per motivi di lavoro autonomo, non è stata sufficientemente corredata dalla documentazione reddituale richiesta: iscrizione alla CCIAA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 25 decreto legislativo n.286/98 […] ritenuto che la straniera non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria regolarità anagrafica, ovvero non ha prodotto certificato anagrafico né dato atto dell’avvio della procedura di iscrizione anagrafica nel comune indicato quale domicilio”. Orbene, in tali termini riepilogato il thema decidendum, osserva il Collegio – in proposito ribadendo quanto già rilevato in sede cautelare - che i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno del gravame ed a contestazione dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione (dichiarazione di ospitalità del 10 gennaio 2022, ovvero dichiarazioni dei redditi anni 2022 e 2021, trasmesse in data 29 settembre 2022), sono successivi alla data di adozione del provvedimento (12/11/2021), collocandosi, in effetti, in parte tra questa e la notificazione dell’atto, avvenuta in data 09/08/2022 e, in parte, successivamente a quest’ultima. Ne consegue, per quanto qui rileva, la loro inidoneità alla censura di legittimità del provvedimento impugnato, che, per l’effetto, ed in assenza di ulteriori elementi in grado di contestare il complessivo accertamento effettuato dall’Amministrazione, va confermato, con conseguente rigetto del ricorso.
7. – Data la peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parrti.
7.1. - Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata la reiezione già disposta con decreto collegiale n. 6/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese;
- conferma il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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