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Sentenza n. 202601167/2026
17 febbraio 2026

Sentenza n. 202601167/2026

DECRETO N. CAT. A12/IMM./22 PROT. N. 1 TER DEL 07.01.2022 ADOTTATO DALLA QUESTURA DI CASERTA E NOTIFICATO IL 02.08.2022, CON IL QUALE È STATA RIGETTATA L’ISTANZA DI CONVERSIONE/RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO;

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data17 febbraio 2026
Numero202601167/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino extracomunitario ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere l'annullamento del decreto emanato dalla Questura di Caserta in data 7 gennaio 2022 e notificato il 2 agosto 2022, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di conversione o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva presentato istanza presso l'ufficio di polizia amministrativa competente, allegando presumibilmente la documentazione relativa a un'offerta di lavoro dipendente, richiedendo il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno sulla base di tale occupazione. La Questura ha sottoposto la pratica all'istruttoria amministrativa necessaria e ha adottato una decisione negativa, determinando il ricorso in sede giurisdizionale nella quale il ricorrente ha contestato la legittimità e il merito del provvedimento, sostenendo la fondatezza della propria istanza originaria e l'illegittimità della valutazione operata dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce i requisiti che il richiedente deve possedere, inclusa la disponibilità di idonei mezzi di sussistenza, l'assenza di precedenti penali rilevanti, e la validità dell'offerta di lavoro presentata. L'amministrazione preposta al rilascio dei permessi di soggiorno, che è la Questura territorialmente competente, esercita un'ampia discrezionalità amministrativa nel valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovendo provvedere anche mediante consultazione delle banche dati disponibili e verifiche in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla genuinità dell'offerta lavorativa stessa. Il sistema normativo si fonda sul principio per cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rappresenta un titolo condizionato alla continuità della prestazione lavorativa e alla manutenzione dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio originario.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso nel ricorso era se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure se avesse operato una valutazione carente, contraddittoria o viziata da errore materiale o inosservanza delle norme procedurali applicabili. In particolare, era necessario determinare se la Questura avesse rispetto dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza nella valutazione degli elementi documentali presentati dal ricorrente, e se il rigetto fosse stato motivato adeguatamente in relazione ai motivi addotti dall'istante per il riconoscimento del diritto al soggiorno per motivi lavorativi. La controversia interessava pertanto sia aspetti procedurali che sostanziali legati all'esercizio della discrezionalità amministrativa nel settore dell'immigrazione, settore nel quale il bilanciamento tra esigenze di controllo e di tutela dei diritti del singolo riveste rilevanza costituzionale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha proceduto all'analisi del decreto impugnato e della documentazione amministrativa prodotta, verificando se la Questura avesse assolto agli obblighi motivazionali richiesti dalla legge e se la decisione di rigetto fosse supportata da una valutazione corretta dei presupposti normativi. Il tribunale ha ritenuto, sulla base degli elementi risultanti dalla pratica amministrativa, che l'amministrazione avesse correttamente accertato la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure avesse riscontrato profili procedurali o documentali difettosi che non consentivano di accogliere l'istanza. Il giudice amministrativo ha respinto gli argomenti dedotti dal ricorrente nella memoria di controreplica, ritenendo non convincenti le tesi difensive presentate alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata. La decisione è stata quindi motivata sulla base di una valutazione complessiva della documentazione amministrativa, della quale il TAR ha condiviso le conclusioni raggiunte dalla Questura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, con sentenza del 17 febbraio 2026, ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del decreto della Questura di Caserta che aveva rigettato l'istanza di conversione o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Non risultano dal dispositivo ordini di condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, sebbene la soccombenza totale avrebbe potuto comportare una relativa condanna. La decisione è divenuta definitiva con l'accettazione della sentenza e rappresenta un provvedimento ostativo al proseguimento della procedura amministrativa per il rilascio del titolo di soggiorno contestato.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato esercita una discrezionalità amministrativa sufficientemente ampia nel valutare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'immigrazione, e il sindacato giurisdizionale si limita a verificare la correttezza procedimentale e la ragionevolezza della valutazione, non sostituendosi al merito della decisione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angela Fontana,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. cat. A12/Imm./22 prot. n. 1 TER del 07.01.2022 adottato dalla Questura di Caserta e notificato il 02.08.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 5376 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, QUESTURA DI CASERTA, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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