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Sentenza n. 202602539/2026
21 aprile 2026

Sentenza n. 202602539/2026

DEL DECRETO CAT. A/12/IMM./22 PROT. N. 142 DEL 24/06/2022 DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO, ADOTTATO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CASERTA E NOTIFICATO IN DATA 29 SETTEMBRE 2022

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE NONA
Data21 aprile 2026
Numero202602539/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine dal rifiuto del Questore della Provincia di Caserta di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a favore di uno straniero. Il decreto di rigetto, protocollato al numero 142 e adottato in data 24 giugno 2022, è stato formalmente notificato al ricorrente il 29 settembre 2022. L'istanza rifiutata riguardava il rinnovo di una autorizzazione al soggiorno già precedentemente riconosciuta per motivi lavorativi, il che suggerisce che il ricorrente aveva già acquisito una posizione amministrativa consolidata come lavoratore straniero dipendente in Italia. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il decreto di diniego, ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, contestando il rigetto della propria richiesta di proroga del titolo di soggiorno sulla base dei motivi previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale contiene la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero in Italia, nonché dai decreti attuativi e dalle circolari applicative emanate dal Ministero dell'Interno. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è subordinato al verificarsi dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, tra cui la prosecuzione del rapporto di lavoro, l'assenza di condizioni ostative alla permanenza in Italia e l'adempimento delle formalità procedurali richieste. La Questura, quale organo amministrativo periferico competente, ha il compito di verificare il sussistere di questi requisiti e di adottare i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di diniego. Tuttavia, l'esercizio di tale potere amministrativo deve rispettare i principi del diritto amministrativo generale, inclusi il diritto alla difesa, il diritto all'istruttoria regolare e il dovere di motivazione dei provvedimenti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei presupposti e delle modalità con cui il Questore ha operato il diniego della richiesta di rinnovo, ossia se sussistessero effettivamente i requisiti normativi per il rifiuto oppure se il provvedimento fosse stato adottato in violazione dei principi procedurali e sostanziali che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Il ricorrente contestava verosimilmente che il diniego fosse stato pronunciato senza una adeguata istruttoria, senza valutazione corretta dei documenti prodotti, ovvero sulla base di un'interpretazione restrittiva e arbitraria della normativa. La questione toccava il fondamentale equilibrio tra il potere amministrativo di controllo della permanenza straniera e il diritto soggettivo dello straniero al rinnovo del permesso quando ricorrano i requisiti legalmente richiesti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo della Campania, esaminando il ricorso, ha riscontrato che il decreto di rigetto presentava un vizio di illegittimità che lo rendeva censurabile. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che il Questore non aveva correttamente valutato la sussistenza dei requisiti normativi richiesti per il rinnovo, oppure che il provvedimento era affetto da insufficienza di motivazione tale da non consentire al ricorrente di comprendere le ragioni concrete e specifiche della decisione negativa. Il TAR ha ritenuto che la decisione della Questura non fosse correttamente fondata sulla verifica dei presupposti di fatto e di diritto applicabili al caso concreto, e che pertanto il provvedimento non potesse reggersi. Di conseguenza, il tribunale amministrativo ha ritenuto di dover accogliere il ricorso e annullare il decreto impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione nona ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del Questore della Provincia di Caserta che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L'accoglimento della domanda ricorsuale comporta l'obbligo per la Questura di riesaminare la richiesta di rinnovo della autorizzazione al soggiorno secondo il corrretto approccio metodologico e sostanziale, verificando effettivamente la sussistenza dei requisiti normativi senza arbitrarietà. Il provvedimento annullato non produce pertanto effetti, e la posizione del ricorrente viene ripristinata nella sua condizione anteriore al decreto di diniego.

Massima

La Questura non può rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato se non mediante un provvedimento pienamente motivato, fondato sulla concreta verifica dei requisiti di legge e adottato nel rispetto delle garanzie procedurali, sotto pena di illegittimità suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Severini,	Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario
Gianluca Amenta,	Referendario
per l’annullamento
del decreto -OMISSIS- Prot. n.-OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dal Questore della Provincia di Caserta e notificato in data 29 Settembre 2022;
di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
sul ricorso, numero di registro generale 5922 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che – compensati per la metà – liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato nei limiti di quanto effettivamente versato, con attribuzione al difensore del ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:

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