DEL PROVVEDIMENTO CAT.A12/2025/IMM/1SEZ/ DINIEGHI N.66 DEL 27.03.2025 E NOTIFICATO NELLA MEDESIMA DATA, CHE DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 15 gennaio 2026 |
| Numero | 202600296/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda presso il Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico sull'Immigrazione. Con provvedimento amministrativo del 27 marzo 2025, la questura ha dichiarato inammissibile la domanda, negando quindi il rilascio del titolo di soggiorno richiesto. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. VI, impugnando il diniego e chiedendone l'annullamento. La vicenda riguarda la questione della legittimità dei criteri e delle modalità con cui l'amministrazione ha valutato la domanda di residenza elettiva, nonché il rispetto delle procedure e delle forme legalmente prescritte in materia di concessione di permessi di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per residenza elettiva è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998), il quale prevede che i cittadini stranieri possono soggiornare nel territorio dello Stato anche per motivi personali qualora non ricorrano altre situazioni specifiche (lavoro, ricongiungimento familiare, studio, asilo). La concessione di tale permesso rimane espressione di discrezionalità amministrativa, ma trova limite nei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e osservanza del diritto di difesa. L'amministrazione deve inoltre motivare adeguatamente le proprie decisioni, specialmente quando nega il rilascio di un titolo di soggiorno, indicando in modo chiaro e logicamente coerente le ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda. Le sentenze di annullamento in questa materia rilevano frequentemente vizi di forma procedimentale ovvero carenze motivazionali che incidono sulla legittimità del provvedimento impugnato.
La questione giuridica
Il punto controverso sottoposto al giudice amministrativo riguardava la legittimità del provvedimento di diniego emesso dalla questura. Nel processo ricorsorio risulta centrale verificare se la motivazione addotta per il rifiuto fosse effettivamente sussistente, se la valutazione della domanda fosse stata effettuata secondo le forme e le procedure previste dalla legge, e se le risultanze istruttorie sottoposte all'amministrazione fossero state correttamente valutate. La questione investe il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia di immigrazione e la sua conformità ai principi generali dell'azione amministrativa, quali trasparenza, coerenza motivazionale e logicità del ragionamento. Il ricorrente contestava pertanto che il diniego fosse fondato su presupposti illegittimi ovvero su una interpretazione delle norme restrittiva e infondata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare gli argomenti allegati dalla ricorrente e le osservazioni controdedotte dall'amministrazione, ha ritenuto che il provvedimento di diniego presentasse profili di illegittimità sostanziale e formale. In particolare, il collegio ha accertato che la motivazione del diniego fosse insufficiente, vaga o comunque logicamente incoerente con le concrete risultanze istruttorie relative ai presupposti che la legge richiede per il rilascio del permesso di residenza elettiva. Il giudice ha inoltre considerato che l'amministrazione non avesse adeguatamente verificato il ricorrente mediante l'istruttoria dovuta, ovvero avesse falsato il procedimento amministrativo mediante ragionamenti contraddittori o non sufficientemente legati ai fatti concreti. Il TAR ha dunque concluso che il provvedimento impugnato fosse privo di valida giustificazione e pertanto annullabile ai sensi dell'articolo 21 septies della legge 241/1990.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso amministrativo e ha annullato il provvedimento di diniego adottato dalla questura in data 27 marzo 2025. Con l'accoglimento del ricorso, il giudice ha disposto implicitamente che l'amministrazione dovrà riesaminare la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva secondo corrette procedure e criteri legittimi, dovendo rilasciare il titolo qualora sussistano i presupposti di legge. Il ricorrente ha conseguentemente acquisito il diritto al riesame della propria istanza senza i vizi che avevano inficiato il provvedimento precedentemente impugnato, con conseguente obbligo di ripetizione del procedimento amministrativo.
Massima
L'amministrazione, nel negare il permesso di soggiorno per residenza elettiva, deve fornire una motivazione adeguata, logicamente coerente con le risultanze istruttorie e rispettosa dei principi di ragionevolezza, pena l'illegittimità del provvedimento e la sua conseguente impugnabilità in sede amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Provvedimento CAT.A12/2025/Imm/1sez/ Dinieghi n.66 del 27.03.2025 e notificato nella medesima data. sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2025, proposto da John D Allison, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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