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Sentenza n. 202600297/2026
15 gennaio 2026

Sentenza n. 202600297/2026

DEL PROVVEDIMENTO CAT.A12/2025/IMM/1SEZ/ DINIEGHI N.67, DEL 27.03.2025 E NOTIFICATO NELLA MEDESIMA DATA, CHE DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data15 gennaio 2026
Numero202600297/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, impugnando un provvedimento dell'amministrazione adottato il 27 marzo 2025, registrato come Cat.a12/2025/imm/1sez Dinieghi N.67, con il quale l'autorità competente aveva dichiarato inammissibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva. La residenza elettiva rappresenta una categoria di permesso di soggiorno riservata ai cittadini stranieri che desiderano stabilire la propria dimora abituale in Italia pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, dovendo dimostrare il possesso di adeguate risorse economiche e di una residenza stabile nel territorio nazionale. Il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione amministrativa, affermando che il provvedimento era viziato nei presupposti procedurali e sostanziali, e che l'amministrazione aveva commesso errori nell'applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

Il quadro normativo

La materia del rilascio dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, il quale contiene la normativa sulla immigrazione e l'asilo in Italia, insieme alle modifiche successive introdotte da leggi di conversione e decreti attuativi. La residenza elettiva trova specifico fondamento negli articoli del medesimo decreto che disciplinano le condizioni per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi diversi da quelli lavorativi, subordinando il riconoscimento alla verifica di determinati requisiti di natura economica e documentale. L'amministrazione adotta provvedimenti di diniego soltanto quando gli istanti non soddisfano i requisiti normativi richiesti oppure quando la documentazione prodotta risulta incompleta o non conforme. Qualora il diniego sia dichiarato inammissibile, ciò rileva da un punto di vista procedurale come vizio che impedisce la considerazione nel merito della domanda formulata dal ricorrente.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo di diniego, in particolare sulla corretta qualificazione della domanda e sulla sussistenza dei presupposti procedurali per il rigetto sulla base dell'inammissibilità. Il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse commesso un errore nel ritenere la domanda inammissibile, quando invece avrebbe dovuto procedere all'esame nel merito, valutando concretamente la sussistenza dei requisiti economici e documentali richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. La questione comportava un esame critico dell'operato amministrativo per verificare se la dichiarazione di inammissibilità era corretta oppure se rappresentava un vizio procedimentale idoneo a compromettere la legittimità dell'intero provvedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato il provvedimento contestato ed ha ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente applicato i presupposti formali per dichiarare l'inammissibilità della domanda. Le argomentazioni della pubblica amministrazione, esaminate criticamente dal giudice amministrativo, sono risultate insufficienti a giustificare il rigetto preventivo della istanza sulla base del profilo della inammissibilità, senza che fosse precedentemente verificata la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa. Il giudice ha considerato che una dichiarazione di inammissibilità costituisce un provvedimento procedimentale particolarmente grave, dal momento che impedisce all'amministrazione stessa di procedere all'istruttoria ed al controllo dei requisiti materiali, e quindi deve essere adottata solo quando effettivamente sussistano elementi di chiara inammissibilità già dal momento della presentazione della domanda. L'amministrazione, secondo il collegio, non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva la domanda manifestamente inammissibile, limitandosi a una laconica dichiarazione formale priva di completa istruttoria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso del cittadino straniero, annullando integralmente il provvedimento amministrativo di diniego e di dichiarazione di inammissibilità in data 27 marzo 2025. Di conseguenza, l'amministrazione è stata condannata a procedere nuovamente all'esame della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, questa volta nel merito, valutando correttamente la sussistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge in base alla documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice ha inoltre ingiunto all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, questa volta correttamente motivato, entro un termine ragionevole.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare l'inammissibilità di una domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva senza aver prima proceduto a un'adeguata istruttoria nel merito volta a verificare la sussistenza dei requisiti di legge, e tale dichiarazione deve comunque essere sostenuta da motivazione precisa e circostanziata che spieghi quali elementi oggettivi rendono la domanda manifestamente inammissibile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Provvedimento CAT.A12/2025/Imm/1sez/ Dinieghi n.67, del 27.03.2025 e notificato nella medesima data.
sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2025, proposto da
Jan Merete Weiss, rappresentata e difesa dall'avvocato Stella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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