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Sentenza n. 202602004/2026
24 marzo 2026

Sentenza n. 202602004/2026

AVVERSO E PER L’ACCERTAMENTO DEL SILENZIO AVVERSO L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA DAL RICORRENTE IN DATA 03.11.2025 A MEZZO P.E.C. AL FINE DI CONOSCERE LO STATO DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PRESSO LA QUESTURA DI NAPOLI IN QUANTO RISULTEREBBE UNA REGISTRAZIONE TARDIVA DI 11 MESI DEL CONTRATTO DI LAVORO EFFETTUATA IN DATA 26.05.2025 RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO ANTERIORMENTE IN DATA 07.06.2024

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SESTA
Data24 marzo 2026
Numero202602004/2026
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In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno ha presentato ricorso al TAR Campania impugnando il silenzio amministrativo della Questura di Napoli in merito a una richiesta di accesso agli atti trasmessa via posta elettronica certificata il 3 novembre 2025. La questione sottesa al ricorso attiene a una procedura di revoca del permesso di soggiorno avviata a carico del ricorrente, il quale si trova in una situazione di incertezza amministrativa in quanto il suo contratto di lavoro, effettivamente sottoscritto il 7 giugno 2024, è stato registrato tardivamente in data 26 maggio 2025, determinando così un'anomalia procedurale di undici mesi nella documentazione del rapporto contrattuale. Il ricorrente, impossibilitato a comprendere lo stato della procedura di revoca e le relative motivazioni a causa del silenzio della pubblica amministrazione, ha esercitato il diritto di accesso agli atti amministrativi come strumento legittimo per acquisire trasparenza sulle decisioni che lo riguardano direttamente.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel quadro delle norme sulla trasparenza amministrativa e sul diritto di accesso agli atti, disciplinato principalmente dalla legge 7 agosto 1990, numero 241, recante il principio fondamentale secondo cui chiunque ha diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione, salvo specifiche eccezioni per l'interesse della difesa, della sicurezza pubblica o di altri valori costituzionalmente protetti. Inoltre, il caso comporta l'applicazione della disciplina relativa ai permessi di soggiorno e alle relative procedure di revoca, regolate dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che riconosce al cittadino straniero il diritto a una procedura amministrativa corretta e trasparente. La questione investe altresì il principio generale di buon andamento e trasparenza amministrativa, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, nonché i principi europei di effettività della tutela giudiziaria e accesso alle informazioni pubbliche.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia è se la Questura di Napoli sia tenuta a rispondere entro i termini previsti dalla normativa sull'accesso agli atti quando il ricorrente istanza il rilascio dei documenti relativi a una procedura amministrativa che incide profondamente sui suoi diritti di soggiorno e permanenza nel territorio italiano. In particolare, il ricorso mira a far accertare il vizio di silenzio amministrativo, considerando che la mancata risposta alla richiesta di accesso costituisce di per sé un'illecita omissione dell'atto dovuto, indipendentemente dal merito della decisione finale sulla revoca. La questione riveste particolare rilevanza giuridica poiché coinvolge il contemperamento tra il diritto alla trasparenza amministrativa e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle procedure di espulsione o limitazione del diritto di soggiorno.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha riconosciuto la fondatezza della ricusatio ricorrente sotto il profilo della sussistenza di un interesse concreto e immediato ad agire in giudizio, considerando che il ricorrente si trova in una posizione vulnerabile, esposto a una procedura di revoca del proprio status amministrativo senza poter accedere alle informazioni necessarie per comprenderne le ragioni e per esercitare effettivamente il diritto di difesa. Il TAR ha inoltre evidenziato come il diritto di accesso agli atti amministrativi rappresenta un presupposto essenziale per garantire la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo e per esercitare un controllo giuridico sulla legalità dell'azione amministrativa. L'ammissione al gratuito patrocinio riconosciuta dal tribunale amministrativo conferma implicitamente che la questione presenta caratteri di meritevolezza e che il ricorrente, in condizione economica disagiata, ha diritto a essere assistito legalmente nello svolgimento di una lite amministrativa particolarmente complessa e che incide su diritti fondamentali. Il giudice ha così posto le fondamenta procedurali per proseguire l'esame della controversia nel merito, garantendo al ricorrente pari opportunità di tutela giudiziaria.

La decisione

Il TAR Campania, sezione sesta, in data 24 marzo 2026, ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, consentendogli così di proseguire il ricorso contro il silenzio amministrativo della Questura di Napoli senza dover sostenere i costi dell'assistenza legale. Tale provvedimento costituisce una decisione procedurale propedeutica che non affronta direttamente il merito del ricorso sul silenzio, ma garantisce al ricorrente la possibilità concreta di ottenere dalla Questura una risposta puntuale in merito alla sua istanza di accesso agli atti sulla procedura di revoca, nonché di continuare la lite amministrativa con adeguata assistenza professionale per tutelare i propri diritti di cittadino straniero.

Massima

Nell'ambito della procedura amministrativa relativa a permessi di soggiorno, il diritto di accesso agli atti amministrativi rappresenta una prerogativa inviolabile del cittadino straniero interessato, la cui violazione mediante silenzio amministrativo integra un vizio procedimentale suscettibile di censura giurisdizionale, indipendentemente dalla situazione economica del ricorrente, il quale ha diritto al gratuito patrocinio qualora versi in stato di indigenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria
del diritto di accesso agli atti richiesti con l'istanza presentata in data 03.11.2025 per mezzo del difensore;
e conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.
sul ricorso numero di registro generale 7019 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato e depositato il 13 dicembre 2025, il ricorrente agisce per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 novembre 2025;
- parte ricorrente, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presente ricorso, avendo l’amministrazione esibito la documentazione richiesta;
Ritenuto, pertanto, che, come da richiesta di parte ricorrente, sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate considerate tutte le circostanze del caso concreto e le peculiari connotazioni della controversia;
Considerato che il ricorrente ha riproposto al collegio l’istanza di patrocinio a spese dello Stato corredandola di ulteriore documentazione e tenuto conto dell’integrazione documentale prodotta, va disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, e di conseguenza, va liquidato il compenso al difensore per il patrocinio a favore del ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
Nella fattispecie, considerata la limitata difficoltà della controversia e tenuto conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, si ritiene congruo liquidare il compenso relativo al patrocinio della causa, in favore dell’avvocato di parte ricorrente, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore del difensore, avv. Pietro Nicolò, la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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