OSTENSIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI -RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO D’INTERESSE DEL RICORRENTE DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 6 marzo 2026 |
| Numero | 202601592/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno, ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi al TAR della Campania al fine di ottenere l'ostensione, cioè l'esibizione, degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi al proprio procedimento di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha presumibilmente riscontrato difficoltà nel ricevere documentazione completa dall'amministrazione competente, oppure ha inteso accertare lo stato di avanzamento del proprio procedimento mediante l'accesso agli atti. La controversia si è sviluppata nel contesto dell'immigrazione amministrativa, settore nel quale i tempi di decisione e la trasparenza procedimentale assumono significato cruciale per la posizione giuridica dello straniero che dipende dal rilascio o dal rinnovo di titoli autorizzatori di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia si colloca all'interno della disciplina sull'immigrazione e sul soggiorno degli stranieri in Italia, governata primariamente dal testo unico di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 e dalle relative disposizioni regolamentari. È rilevante altresì il diritto di accesso agli atti amministrativi, sancito dalla legge numero 241 del 1990, che consente ai privati di ottenere l'esibizione dei documenti elaborati dall'amministrazione durante i procedimenti che li riguardano. I procedimenti di conversione del permesso di soggiorno seguono termini e modalità specifici stabiliti dall'amministrazione e sono soggetti ai principi di trasparenza, partecipazione e correttezza procedimentale. Il ricorso al TAR rappresenta lo strumento processuale ordinario per far valere diritti derivanti da atti e provvedimenti amministrativi illegittimi o dalle omissioni dell'amministrazione.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sul diritto del ricorrente di ottenere l'integrale ostensione degli atti del procedimento amministrativo concernente la conversione del suo permesso di soggiorno. La questione sottesa era se l'amministrazione fosse obbligata a fornire tempestivamente tutta la documentazione relativa al procedimento, e più in generale quale fosse la corretta qualificazione giuridica dei doveri informativi e di trasparenza procedimentale nei confronti di chi sia parte di un procedimento di natura migratoria. Ulteriormente, era in questione la rilevanza giuridica dell'istanza di ostensione quale rimedio idoneo a tutelare posizioni soggettive relative a procedimenti amministrativi in corso di svolgimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che durante il corso del procedimento fosse sopravvenuto un evento che ha modificato la situazione fattuale sottesa alla controversia. La circostanza che la materia della controversia fosse venuta meno non esclude in via assoluta l'esame di questioni di carattere generale o di principio, tuttavia il TAR ha valutato complessivamente che la situazione giuridica dedotta nel ricorso non sussistesse più negli stessi termini che avevano condotto all'impugnazione del provvedimento o all'istanza cautelare. La decisione di dichiarare cessata la materia del contendere riflette una valutazione secondo la quale le esigenze di tutela dedotte dal ricorrente risultano ormai già soddisfatte, o rese inofficiose da mutamenti di fatto intervenuti durante il procedimento giurisdizionale.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo conseguentemente l'estinzione della causa. Tale pronuncia comporta che il giudice ha ritenuto superflua la decisione nel merito delle questioni sollevate, giacché la situazione ha trovato soluzione nei fatti. Non vi è stata dunque né condanna della ricorrente parte a pagare le spese di lite, né accoglimento nel merito della domanda, bensì una conclusione processuale basata sulla sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Massima
Quando il procedimento amministrativo che forma oggetto del ricorso abbia subito mutamenti sostanziali prima della pronuncia giudiziale, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere qualora la situazione fattuale sottesa alla controversia non sussista più nei termini originari dedotti nel ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del silenzio - diniego maturato sulla richiesta di ostensione documentale del 4 settembre 2025. sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2025, proposto da Hussein Mohamed Mohamed Brahim Khayal, rappresentato e difeso dall'avvocato Amarilda Lici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, è stata soddisfatta la pretesa ostensiva quivi azionata in data 3 dicembre 2025. Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dallo stesso ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto. Può dirsi, dunque: - realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata; - integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638). Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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