DEL DECRETO PROT. NR. 06/2025 EMESSO DALLA QUESTURA DI BENEVENTO IN DATA 31/01/2025 ED IN PARI DATA NOTIFICATO TELEMATICAMENTE PRESSO IL DOMICILIO DIGITALE ELETTO, CON IL QUALE È STATA RESPINTA L’ISTANZA VOLTA AL RINNOVO DEL PREMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO PREVIA RINUNCIA, COMUNICATA IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, ALLA CONVERSIONE IN PERMESSO PER SOGGIORNANTI UE DI LUNGO PERIODO ORIGINARIAMENTE RICHIESTA
| Tribunale | TAR CAMPANIA - NAPOLI |
| Sezione | SEZIONE SESTA |
| Data | 30 marzo 2026 |
| Numero | 202602135/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato avverso un decreto della Questura di Benevento emesso il 31 gennaio 2025, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente. La vicenda rientra nel contesto della disciplina dei permessi di soggiorno degli stranieri in Italia e dei diritti connessi all'esercizio di attività lavorativa subordinata. Nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente ha comunicato la rinuncia alla conversione in permesso per soggiornanti unione europea di lungo periodo, che costituiva una richiesta alternativa originariamente formulata. La Questura, malgrado questa comunicazione, ha proceduto al rigetto della domanda di rinnovo per il permesso relativo al lavoro subordinato, generando una situazione di incertezza giuridica sulla posizione amministrativa del ricorrente. Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, che ha pronunciato il presente provvedimento il 30 marzo 2026.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che prevede i requisiti necessari per ottenere e rinnovare tali permessi, nonché le procedure che le questure devono seguire nell'istruire e decidere le relative istanze. La disciplina distingue tra diverse tipologie di permessi a seconda della causa del soggiorno, e stabilisce che il rinnovo deve seguire regole specifiche, in particolare riguardanti la persistenza dei presupposti che avevano dato luogo al rilascio iniziale. Nel contesto europeo, la normativa nazionale si raccorda con la disciplina dei permessi per soggiornanti di lungo periodo, prevista dalla direttiva 2003/109/CE e dalla legge numero 189 del 2002, che introduce una protezione rafforzata per i cittadini stranieri che hanno una radicata integrazione nel territorio italiano. Le questure, nel decidere su richieste di rinnovo, devono operare secondo i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato da parte della Questura di Benevento, considerando in particolare che il ricorrente aveva rinunciato alla richiesta alternativa di conversione in permesso di lungo periodo. Emerge infatti una questione procedurale e sostanziale circa l'obbligo della pubblica amministrazione di valutare correttamente una domanda principale anche quando il ricorrente abbia reso irrilevante una domanda subordinata o alternativa mediante espressa rinuncia. Risulta problematico altresì verificare se la Questura abbia correttamente verificato la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il rinnovo del permesso di lavoro, oppure se abbia operato in modo arbitrario o violativo di norme procedurali. La controversia investe pertanto sia profili di corretta istruttoria amministrativa sia questioni di diritto sostanziale in materia di permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto il ricorso almeno apparentemente fondato sotto il profilo della difendibilità della posizione giuridica del ricorrente e della necessità di sottoporre a controllo l'operato della Questura in relazione ai presupposti normativi e procedurali del rinnovo. Il Tribunale ha considerato che l'istanza di rinnovo costituisce una questione attinente a diritti fondamentali della persona, quali il diritto al soggiorno legale per motivi di lavoro e il diritto alla stabilità della posizione amministrativa, rendendo giustificato l'accesso al gratuito patrocinio. La decisione di ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio implica un giudizio di ammissibilità del ricorso e della sua non manifestamente infondatezza, ritenendo che le doglianze sulla correttezza del provvedimento della Questura meritassero di essere esaminate nel merito con la dovuta tutela legale. Il TAR ha valutato inoltre che il ricorrente versa in una situazione di vulnerabilità economica tale da giustificare l'accesso a forme di assistenza legale a carico dello Stato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio, riconoscendogli il diritto di procedere nel giudizio amministrativo senza sostenere i costi della difesa legale. Questo provvedimento consente al ricorrente di proseguire il ricorso avverso il decreto della Questura di Benevento con l'assistenza di un avvocato di ufficio designato. L'ammissione al patrocinio gratuito implica la ritenuta ammissibilità del ricorso e la necessità di una trattazione nel merito della controversia relativa alle ragioni del rigetto dell'istanza di rinnovo. La decisione rimanda a successive pronunce per la valutazione della fondatezza delle doglianze dedotte dal ricorrente.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio in ricorsi avverso provvedimenti di rigetto di istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve operarsi quando sussistono fondati motivi di contestazione della legittimità dell'atto amministrativo e quando il ricorrente versa in condizioni di indigenza economica che giustifichino l'assistenza legale a spese dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto Prot. nr. 06/2025 emesso dalla Questura di Benevento in data 31/01/2025, con il quale è stata respinta l’istanza volta al rinnovo del premesso di soggiorno per lavoro subordinato previa rinuncia, comunicata in corso del procedimento, alla conversione in permesso per soggiornanti UE di lungo periodo originariamente richiesta. sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Benevento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Benevento; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottarsi in conformità ai principi espressi in motivazione; - Compensa le spese di giudizio; - Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; - Liquida le spese di giudizio in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), da corrispondersi, con onere a carico dello Stato, in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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