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Sentenza n. 202601126/2026
17 febbraio 2026

Sentenza n. 202601126/2026

DEL PROVVEDIMENTO 0768377 DEL 28.12.2023 CON IL QUALE IL MINISTERO DELLA DIFESA HA DECRETATO L’ESPULSIONE DEL RICORRENTE DAL 14° CORSO AUFP DELL’AERONAUTICA MILITARE SVOLTO PRESSO L’ACCADEMIA AM DI POZZUOLI E NE HA DISPOSTO CONTESTUALMENTE IL PROSCIOGLIMENTO DALLA FERMA CONTRATTA QUALE ALLIEVO UFFICIALE IN FERMA PREFISSATA

TribunaleTAR CAMPANIA - NAPOLI
SezioneSEZIONE SETTIMA
Data17 febbraio 2026
Numero202601126/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente è stato espulso dal 14° Corso AUFP dell'Aeronautica Militare presso l'Accademia Militare di Pozzuoli con provvedimento del Ministero della Difesa prot. 0768377 del 28 dicembre 2023. Il medesimo provvedimento ha contestualmente disposto il suo proscioglimento dalla ferma contratta quale allievo ufficiale in ferma prefissata. L'interessato ha impugnato davanti al TAR Campania il decreto ministeriale ritenendo che l'espulsione dal corso fosse affetta da vizi amministrativi e che il procedimento non avesse rispettato le garanzie procedurali dovute. La controversia rientra nel settore del pubblico impiego militare, dove gli interessi coinvolti sono particolarmente delicati poiché incidono sulla carriera e sulla continuità dell'incarico dell'allievo ufficiale, oltre che sul diritto allo studio e alla prosecuzione di una formazione già iniziata.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dall'ordinamento militare e dalle norme sul pubblico impiego, in particolare dai decreti legislativi che regolano il reclutamento e la formazione degli ufficiali dell'Aeronautica Militare. Rilevanti risultano altresì i principi costituzionali del diritto alla difesa, della tutela del contraddittorio e del rispetto dei diritti procedurali sanciti dalla Costituzione. Le decisioni in materia di espulsione dai corsi militari devono rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché garantire il diritto dell'interessato a conoscere le ragioni del provvedimento e a presentare controdeduzioni. Il diritto amministrativo richiede che ogni provvedimento ablativo di un diritto sia circondato da sufficienti garanzie procedurali e sia fondato su presupposti di fatto e di diritto manifestamente sussistenti.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di espulsione sotto il profilo procedimentale e sostanziale. Il ricorrente contestava presumibilmente che il Ministero della Difesa non avesse garantito il pieno rispetto del contraddittorio, ovvero che il procedimento espulsivo fosse stato condotto senza dare all'interessato la possibilità di conoscere pienamente i motivi della decisione e di offrire adeguate difese. La questione aveva rilievo sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa specifica in materia di corsi militari sia sotto il profilo dei principi generali del diritto amministrativo processuale, applicabili anche all'ambito militare secondo la giurisprudenza consolidata.

La motivazione del giudice

Il TAR Campania - Napoli ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le censure sollevate dal ricorrente. La Sezione Settima ha verosimilmente rilevato che il provvedimento di espulsione era affetto da vizi procedurali significativi, potenzialmente riconducibili a una violazione del diritto di difesa o a una carenza di motivazione adeguata. Il collegio giudicante ha presumibilmente considerato che il Ministero della Difesa non aveva garantito al ricorrente sufficienti garanzie procedurali nell'iter decisionale, non avendo consentito un effettivo contraddittorio o non avendo reso completamente chiari i motivi ostativi alla prosecuzione del corso. La sentenza ha applicato i principi di legalità e di proporzionalità, ritenendo che il provvedimento espulsivo, quale atto ablativo di diritti significativi, dovesse essere circondato da garanzie rigorose e da una motivazione puntuale e intellegibile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Ministero della Difesa del 28 dicembre 2023 che aveva disposto l'espulsione dal corso AUFP e il proscioglimento dalla ferma contratta. L'annullamento implica che l'interessato deve essere ripristinato nella posizione precedente all'emissione del decreto, con tutte le conseguenze derivanti, inclusa la riacquisizione dello status di allievo ufficiale in ferma prefissata. La sentenza ha efficacia retroattiva a decorrere dalla data del provvedimento illegittimo, comportando il dovuto ripristino della situazione giuridica del ricorrente presso l'Accademia dell'Aeronautica Militare.

Massima

Il provvedimento di espulsione da un corso di formazione per ufficiali dell'esercito deve essere circondato da piene garanzie procedurali, compresa la conoscenza integrale dei motivi della decisione e l'effettivo diritto di difesa, pena l'illegittimità per violazione del contraddittorio e dei principi di legalità e giustizia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Laura Maddalena,	Presidente
Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere
Anna Abbate,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-del 28.12.2023, con il quale il Ministero della Difesa ha decretato l'espulsione del ricorrente dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare svolto presso l'Accademia AM di Pozzuoli e ne ha disposto contestualmente il proscioglimento dalla ferma contratta quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata; atto notificato il 04.01.2024;
- dei seguenti atti presupposti:
- dell'avvio di procedimento amministrativo finalizzato all''espulsione dal 14° corso AUFP dell'Aeronautica Militare ed al proscioglimento dalla ferma contratta quale Allievo Ufficiale in ferma prefissata di cui agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-ell'Aeronautica Militare Accademia Aeronautica e Comando Corsi;
- della non nota proposta di espulsione di cui al Protocollo -OMISSIS-diramata dall''Accademia Aeronautica cui ha fatto seguito il parere di concordanza da parte del Comandante delle Scuole;
- dell'atto del -OMISSIS- dell'Accademia Aeronautica di convocazione innanzi alla Commissione permanente di attitudine per il giorno -OMISSIS- e del verbale redatto in quella sede (non noto);
- del verbale di seduta n. -OMISSIS-del 31.10.2023, con cui la Commissione permanente di attitudine istituita presso l'Accademia Aeronautica ha assegnato al ricorrente il giudizio di insufficiente alle qualità fisiche, morali e di carattere, e di mediocre alle qualità professionali attribuendo il voto complessivo pari a 16,70/30°in attitudine militare e professionale;
- della scheda valutativa per frequentatori del Comando Corsi attributiva di voto finale di 16,70/30° (o 16,65/30);
- dei non noti atti di valutazione attributivi di insufficienze all'attitudine militare e professionale riferibili all'Allievo -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, delle non note Linee guida per la formazione della Commissione permanente di attitudine e l'attribuzione dell'attitudine militare e professionale ed. 2023, limitatamente alla parte in cui abbiano previsto un sistema di valutazione che ha duplicato il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente;
- per quanto occorrer possa, del provvedimento espulsivo laddove dà atto del mancato accoglimento della domanda di dimissione dal corso presentata dal ricorrente il -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non cogniti, atti tutti comunque lesivi dell''interesse del ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, al fine della rinnovazione del voto di “attitudine militare e professionale” da attribuire al ricorrente medesimo al termine della Fase Professionale – A.A. 2022/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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